Il trasferimento di un bene in successione e l’accettazione dell’eredità sono due atti distinti, e ad entrambi devono essere applicate singolarmente le relative imposte
Il trasferimento di un bene in successione e l’accettazione dell’eredità sono due atti distinti, e ad entrambi devono essere applicate singolarmente le relative imposte. Ciò anche nel caso in cui la dichiarazione di accettazione sia tacita e contenuta nell’atto di compravendita legato ad un immobile ereditato.
Il punto è stato chiarito di recente dalla Cassazione con l’ordinanza n. 37483 del 22 dicembre 2022.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàLa vicenda in questione riguarda la registrazione di un atto di compravendita per un immobile ottenuto mediante successione ereditaria. All’interno dell’atto, si spiega, era contenuta anche l’accettazione tacita di eredità.
Ai sensi dell’art. 476 del Codice Civile, l’accettazione tacita di eredità si configura quando l’erede di un soggetto deceduto compie un atto che, per essere perfezionato, richiede obbligatoriamente l’accettazione dell’eredità.
In quest’ottica, nel caso in cui un soggetto intenda procedere con la donazione, la vendita o la cessione dei suoi diritti di successione – come ad esempio la vendita di un immobile ottenuto in eredità – egli sarà tenuto ad accettare tacitamente l’eredità, prima di poter donare o vendere.
L’accettazione è tacita in quanto viene integrata direttamente agli atti di compravendita.
Ebbene, in questo caso, il notaio che ha provveduto alla registrazione dell’atto di compravendita ha applicato le imposte solo in riferimento al trasferimento immobiliare.
Non le ha applicate invece in riferimento all’accettazione tacita contenuta all’interno, in quanto ha ritenuto che le imposte non fossero dovute per via del “principio di assorbimento” previsto per gli atti di trasferimento immobiliare, ai sensi del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, art. 10, comma 3.
Nello specifico, il principio di assorbimento prevede che:
Advertisement - Pubblicità“Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.”.
In virtù di ciò, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato l’atto ha inviato un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte non applicate – relative alla trascrizione tacita di eredità.
Il notaio ha quindi proposto ricorso contro l’ufficio del Fisco e, sia in primo che in secondo grado, la sua tesi è stata condivisa dai giudici, in virtù del fatto che comunque l’accettazione fosse tacita e integrata all’interno dell’atto di trasferimento.
Il parere contrario è arrivato però con l’Ordinanza della Cassazione, che invece ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
Ciò in quanto il principio di assorbimento si applica ad adempimenti e atti che derivano dal trasferimento immobiliare. Significa, dunque, che riguarda gli atti che vengono dopo il trasferimento e che sono conseguenti allo stesso.
L’accettazione dell’eredità, per l’appunto, è un atto che – nonostante in questi casi venga integrato al trasferimento dell’immobile – comunque avviene prima del trasferimento. Questo per il semplice fatto che ogni atto di trasferimento dei diritti di successione richiede l’accettazione tacita dell’eredità.
In questo caso, dunque, è lo stesso atto di trasferimento dell’immobile ereditato ad essere conseguente all’accettazione dell’eredità, e non il contrario.
La Corte specifica a tal proposito che l’accettazione tacita di eredità:
Leggi anche: “Trasferimento rate detrazione: sì a eredi locatari e comodanti”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!