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Tassa di soggiorno: come funziona? La legge prevede limiti?

Tassa di soggiorno: come funziona? La legge prevede limiti?Tassa di soggiorno: come funziona? La legge prevede limiti?
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Di recente la tassa di soggiorno è stata oggetto di accese discussioni visti i notevoli incrementi d’importo stabiliti nelle città maggiormente visitate, in particolare nelle località turistiche e nelle città d’arte.

Ma cosa prevede la legge a riguardo? Sono previsti dei limiti d’importo che devono essere rispettati?

Vediamo di seguito come funziona la tassa di soggiorno.

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Tassa di soggiorno facoltativa, importo massimo 5 euro per notte

La tassa di soggiorno è un tributo locale, ovvero un’imposta da pagare al proprio comune al pari dell’IMU e della TARI. Si tratta però di un’imposta che non devono pagare i residenti, ma i turisti che soggiornano nelle strutture ricettive, e chiaramente l’importo dovuto è nettamente inferiore rispetto alle altre imposte comunali.

Leggi anche: “Versamenti IMU, TARI, TASI: Tabella aggiornata con Codici 2023

Nello specifico, l’applicazione della tassa “turistica” è disciplinata dal D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 all’art. 4, dove viene chiarito innanzitutto che non si tratta di un’imposta obbligatoria, e quindi si può decidere anche di non applicarla.

A poterla istituire invece, mediante delibera del consiglio comunale, sono:

  • I comuni capoluogo di provincia;
  • Le unioni di comuni;
  • I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

La norma prevede che la tassa locale debba essere applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo di 5 euro per ogni notte di soggiorno.

Le entrate che ne derivano devono essere impiegate dalle relative istituzioni per:

  1. Finanziare eventi legati all’ambito turistico;
  2. Introdurre misure di sostegno a favore delle strutture ricettive;
  3. Finanziare interventi di manutenzione, fruizione e recupero di:

Leggi anche: “Codice dei Beni Culturali: cosa tutela e cosa prevede

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Possibili aumenti d’importo, modifiche applicative, riduzioni ed esenzioni

Come detto, l’importo della tassa di soggiorno dev’essere determinato sulla base di specifici criteri, e non può essere superiore a 5 euro per notte.

In riferimento alle città più turistiche, però, la normativa prevede che si possano applicare degli incrementi d’importo.

In particolare, viste le recenti modifiche introdotte, nei comuni capoluogo di provincia in cui si siano registrate presenze turistiche che superano di 20 volte il numero dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere maggiorata fino ad arrivare a massimo 10 euro per notte.

La presenza di turisti in numero 20 volte superiore ai residenti dev’essere dimostrato dalle rilevazioni dell’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui si delibera l’incremento dell’importo della tassa.

Per quanto riguarda il triennio 2023-2025, si dovrà far riferimento ai dati relativi al triennio 2017-2019.

Il decreto legislativo citato prevede anche che:

[…] i comuni, con proprio regolamento […], sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

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Tassa di soggiorno: dichiarazione, pagamento, sanzioni

La tassa di soggiorno dev’essere corrisposta al gestore o responsabile della struttura ricettiva, che si occuperà poi di dichiarare le entrate e corrispondere al comune l’importo dovuto.

La dichiarazione, in particolare, dev’essere presentata dalle strutture entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state incassate le relative entrate.

Nel caso in cui non venisse trasmessa la dichiarazione, oppure venisse compilata dichiarando importi infedeli, al responsabile della struttura sarà applicata una sanzione amministrativa di importo che può variare dal 100% al 200% dell’importo dovuto per la tassa di soggiorno.

Per chi invece dovesse pagare l’imposta in ritardo, in parte, oppure non pagarla del tutto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.



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TAGS: Tassa di soggiorno

Autore: Redazione Online

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