In data 9 maggio 2023, sul sito del Dipartimento delle finanze sono state pubblicate le nuove linee guida interpretative per le normative atte alla determinazione dei costi legati alla tassa sui rifiuti, ovvero la TARI.
Si forniscono chiarimenti anche in merito ai criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base alle disposizioni contenute all’interno del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Per quanto riguarda i costi legati al pagamento della TARI, l’imposta atta a finanziare il servizio di smaltimento dei rifiuti, La Legge di Bilancio 2014 all’art. 1 comma 653, ha stabilito che:
“A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”
Con due successive deliberazioni dell’ARERA – la n. 443 del 31 ottobre 2019 e la n. 363 del 3 agosto 2021 – sono stati rispettivamente definiti i criteri di calcolo dei costi efficienti di esercizio e di investimento e poi approvato il Metodo Tariffario per la gestione dei Rifiuti per periodo 2022-2025.
Il Metodo prevede appunto che si utilizzi il fabbisogno standard di cui sopra come indice di riferimento per:
Il documento contenente le nuove linee guida per la determinazione dei costi legati alla TARI è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) e con SOSE (SOluzioni per il Sistema Economico) S.p.A., società per azioni creata dal MEF e dalla Banca d’Italia proprio in virtù del Progetto Fabbisogni Standard.
La pubblicazione del documento è finalizzata a chiarire il contesto applicativo dei provvedimenti in oggetto, così che risulti più semplice per i comuni la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025.
A questo proposito viene chiarito che, nel caso in cui i comuni abbiano già provveduto – prima della pubblicazione di queste linee guida – ad approvare il piano TARI, questi avranno la possibilità di intervenire successivamente (fino al termine stabilito per l’approvazione del bilancio) per integrare le risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione delle tariffe.
Possiamo infatti leggere che:
“Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano […] un valore di riferimento obbligatorio […] per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.”
Si ricorda che le risultanze dei fabbisogni standard sono ad oggi un dato disponibile solo per le regioni a statuto ordinario, mentre non sono interessate dalla normativa le regioni a statuto speciale, ovvero Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna.
Advertisement - PubblicitàLe nuove linee guida stabiliscono dunque le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con gli indici del costo standard per tonnellata, approvati dalla CTFS (Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard) nel 2019 e poi di nuovo a febbraio 2023, in seguito agli aggiornamenti elaborati nel corso del 2022.
Nello specifico, il fabbisogno standard di ogni comune si calcola moltiplicando due grandezze:
Per individuare quindi le risultanze dei fabbisogni standard è necessario tener conto del “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti – ovvero del costo medio nazionale di riferimento – che attualmente è pari a 130,45 euro.
Il costo medio nazionale viene calcolato sulla base di un modello statistico di regressione, che individua i costi osservati in un ampio campione di comuni e tiene conto di tutte le rispettive variabili gestionali e di contesto.
Advertisement - PubblicitàPer poter ottenere il costo standard di riferimento per ogni comune, al valore base di 130,45 euro, bisogna aggiungere i differenziali di costo dovuti alle seguenti componenti:
Riguardo alle stime riportate nella Tabella 3.1, si chiarisce che alcune di queste non mostrano un impatto statisticamente significativo sul costo storico unitario, e non dovranno dunque essere considerate ai fini del calcolo del costo standard.
Le variabili da non considerare sono le seguenti:
Si dovrà invece tener conto della percentuale di rifiuti urbani che vengono trattati negli impianti di incenerimento e coincenerimento presenti nella regione. Questo dato, se preso individualmente, non apporta alcun impatto rilevante dal punto di vista statistico, ma risulta invece significativo se considerato insieme alle percentuali di rifiuti che vengono trattati e smaltiti nelle altre tipologie di impianto.
Per quanto riguarda le variabili legate alla “percentuale di rifiuti urbani trattati negli impianti regionali di trattamento meccanico biologico” e alla “raccolta stradale”, si spiega che non compaiono nel modello in quanto sono già state prese in considerazione per la quantificazione del costo base come categorie di confronto.
Advertisement - PubblicitàAl fine di facilitare la comprensione della procedura, all’Allegato 2 viene riportato un esempio di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard, dove si evidenziano tre gruppi del costo standard:
Viene chiarito comunque che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 3.1 di cui all’Allegato 1 sono stimate in riferimento all’annualità 2016, mentre i valori indicati nell’Allegato 3 si riferiscono all’annualità 2019.
Si fa presente infine che all’Allegato 3, oltre alle variabili già citate, sono elencate tutte le variabili utilizzate per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard approvati dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.
Sempre l’Allegato 3 contiene anche l’elenco dei 6.567 comuni (appartenenti alle regioni a statuto ordinario) interessati dall’obbligo di attuazione delle linee guida. Come detto, i dati sono quelli risultanti alla data del 31 dicembre 2019.
È possibile scaricare i 4 allegati accedendo a questa pagina.
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