La procedura da seguire per ottenere un rimborso delle tasse sulla casa e comunali è disciplinata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. La possibilità di ottenere il rimborso, si specifica, riguarda tutti i tipi di tributi locali.
Vediamo a chi spetta e come si richiede.
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Sommario
Le procedure di rimborso per le tasse sulla casa e comunali sono determinate, in particolare, dalla Legge citata sopra, agli articoli da 722 a 727.
La normativa chiarisce innanzitutto che la possibilità di ottenere un rimborso per i versamenti legati alle tasse comunali è prevista solo in determinati casi, ovvero:
Nel primo caso – se l’importo dovesse essere stato versato a favore di un comune differente da quello a cui era destinato – l’amministrazione comunale che ha ricevuto erroneamente il pagamento, nel momento in cui venisse a conoscenza del fatto o lo stesso gli venisse segnalato dal contribuente, sarà tenuta ad avviare le procedure di rimborso.
Non sarà però un rimborso a favore dello stesso soggetto che ha pagato, ma un riversamento, disposto direttamente dal comune che l’ha ricevuto verso il comune che avrebbe dovuto riceverlo sin dall’inizio.
Per poter segnalare l’errore, il contribuente dovrà trasmettere un’apposita comunicazione al comune in cui è necessario siano specificati:
Nel caso in cui invece il contribuente avesse versato più di quanto dovuto per le tasse sulla casa e locali, la procedura prevede che egli debba presentare istanza di rimborso presso il proprio comune.
A quel punto sarà avviata un’istruttoria che, in caso di esito positivo, si concluderà con la restituzione delle somme versate in eccedenza a favore del contribuente per le quote di propria spettanza.
L’amministrazione comunale trasmetterà inoltre un’apposita segnalazione al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e al MINT (Ministero dell’Interno) riguardo al rimborso, in cui dovranno essere indicati:
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Advertisement - PubblicitàSe il versamento delle tasse locali dovesse essere stato eseguito a favore dello Stato invece che del comune, quest’ultimo dovrà – anche su segnalazione dello stesso contribuente – dare notizia dell’esito dell’istruttoria al MEF e al MINT, dopodiché sarà dato avvio alle seguenti regolazioni.
Qualora, prima dell’avvio dell’istruttoria, il contribuente dovesse essersi reso conto dell’errore e avesse provveduto poi a versare la stessa somma anche a favore del comune, egli potrà poi richiedere il rimborso dell’intera somma versata allo Stato.
Lo si potrà fare presentando un’istanza di rimborso, sempre presso gli uffici dell’amministrazione locale, dove dovranno essere specificati, anche in questo caso, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare e la quota a carico dell’erario.
È prevista la procedura di rimborso, infine, nel caso in cui il contribuente avesse versato erroneamente, a favore del comune, delle somme spettanti allo Stato.
Il comune dovrà a quel punto, anche su comunicazione del contribuente, provvedere al riversamento delle somme ricevute a favore dell’erario.
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