La Corte di Cassazione ha stabilito che chi richiede volontariamente la registrazione di un atto è soggetto alla conseguente tassazione, sia essa fissa o proporzionale, anche se non è parte sostanziale dell’operazione.
Questo principio, sancito con la sentenza n. 13807 del 17 maggio 2024, solleva importanti questioni riguardo le responsabilità fiscali di chi partecipa alla registrazione di atti giuridici.
Cosa succede se un terzo, estraneo alla transazione principale, decide di registrare l’atto? È giusto che sia lui a sostenere l’onere fiscale? E come si conciliano queste norme con i principi di equità fiscale?
Scopriamo di più su questa complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto diverse società e ha portato a un importante chiarimento giuridico.
Sommario
Il caso specifico riguardava un contratto di leasing stipulato nel 2005 tra due società, una concedente e una utilizzatrice, per un immobile strumentale. Nel 2014, la società utilizzatrice ha ceduto il contratto di leasing a una terza società tramite una scrittura privata non autenticata.
La società proprietaria dell’immobile, pur non essendo parte sostanziale dell’atto, ha chiesto la registrazione del contratto, versando l’imposta di registro fissa di 200 euro, poiché il corrispettivo pattuito era soggetto a IVA.
L’ufficio tributario, in un controllo successivo, ha emesso un avviso di liquidazione per recuperare l’imposta proporzionale di registro prevista dall’articolo 8-bis della tariffa allegata al Tur, applicando un’aliquota del 4%. Tale disposizione si applica agli atti relativi alle cessioni di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.
La società che ha richiesto la registrazione ha contestato l’avviso di liquidazione, sostenendo che, non essendo parte sostanziale dell’atto, non doveva essere tenuta al pagamento dell’imposta. Questa tesi è stata accolta sia dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Udine che dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Friuli Venezia Giulia.
Advertisement - PubblicitàTuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, richiamando gli articoli 8 e 57 del Tur. L’articolo 8 permette a chiunque ne abbia interesse di richiedere la registrazione di un atto pagando la relativa imposta.
Articolo 8 – Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse puo’ richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
L’articolo 57 invece individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro.
La Corte ha sottolineato che chi richiede volontariamente la registrazione di un atto è obbligato a pagare l’imposta, estendendo così l’obbligo anche ai registranti volontari.
I giudici della Cassazione hanno evidenziato che la norma prevista dall’articolo 8 del Tur, la quale consente a chiunque abbia interesse di richiedere la registrazione di un atto, deve essere interpretata estensivamente. Questo significa che il soggetto richiedente la registrazione, anche se non parte contrattuale sostanziale, assume un obbligo fiscale paragonabile a quello delle parti direttamente coinvolte nell’atto.
Inoltre, la Corte ha ribadito che l’imposta di registro ha una funzione essenziale nel sistema fiscale italiano, garantendo il monitoraggio e la trasparenza delle transazioni economiche. L’estensione dell’obbligo di pagamento anche ai terzi registranti è vista come un mezzo per evitare l’elusione fiscale e assicurare che tutte le operazioni rilevanti siano soggette alla corretta tassazione. I giudici hanno anche sottolineato che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, pur applicabile, non esime dalla verifica di ulteriori imposte proporzionali che possano emergere da successivi controlli.
Alla luce di queste argomentazioni, la Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui “colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta, sia essa fissa o proporzionale, anche se non risulta parte sostanziale del rapporto”. Questo principio sottolinea l’importanza della responsabilità fiscale e l’impossibilità di sfuggire all’obbligo impositivo attraverso la semplice non partecipazione sostanziale all’atto.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza n. 13807 del 17 maggio 2024 stabilisce un principio di diritto fondamentale: “Colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (o fissa o proporzionale) anche se non risulta parte sostanziale del rapporto”. Pertanto, alla facoltà di registrare un atto si accompagna l’obbligo di pagare l’imposta, rafforzando il principio di responsabilità fiscale.
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