La stagione del modello 730 è appena iniziata ed è già tempo di passare alla cassa. Entro il 16 giugno, infatti, i proprietari immobiliari devono versare l’acconto 2023 dell’IMU.
Fortunatamente, è confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Resta in vigore anche la riduzione del 25% dell’IMU per gli immobili affittati a «canone concordato».
Advertisement - PubblicitàNovità IMU 2023: esenzione per gli immobili occupati abusivamente
Una delle novità del 2023 riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili. È importante ricordare che questa esenzione è valida solo se è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o se è iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva.
Per i soggetti che, al 1° maggio 2023, hanno residenza ovvero sede legale od operativa in uno dei Comuni alluvionati dell’Emilia Romagna, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza fino al 31 agosto 2023 e quindi anche l’acconto IMU.
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L’imposta municipale sugli immobili, come è ormai consuetudine, va pagata in due rate. Entro il 16 Giugno si versa l’acconto del 50%, mentre il restante 50% va versato entro il prossimo 18 dicembre.
Per calcolare l’acconto delle rate dell’IMU, occorre seguire alcuni passaggi:
- Determina la base imponibile dell’immobile: questa si calcola moltiplicando la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, per uno dei coefficienti stabiliti dalla legge, che variano a seconda della categoria catastale dell’immobile. Ad esempio, per un immobile di categoria A (abitazioni), il coefficiente è 160.
- Applica l’aliquota IMU: una volta ottenuta la base imponibile, devi moltiplicarla per l’aliquota IMU stabilita dal tuo Comune. L’aliquota standard è 0,76%, ma può essere ridotta o aumentata dal Comune entro certi limiti. Ricorda di convertire l’aliquota da percentuale a decimale (es. 0,76% diventa 0,0076).
- Calcola l’acconto IMU: l’acconto dell’IMU da versare entro il 16 giugno è pari al 50% dell’IMU totale dovuta per l’anno. Quindi, basta dividere per 2 l’importo ottenuto al punto 2.
Ad esempio, supponiamo che tu sia il proprietario di un immobile di categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) con una rendita catastale di 500 euro e il tuo Comune non abbia modificato l’aliquota standard IMU:
- La base imponibile sarà 500 * 1,05 * 160 = 84.000 euro
- L’IMU dovuta per l’anno sarà 84.000 * 0,0076 = 638,40 euro
- L’acconto IMU da versare entro il 16 giugno sarà 638,40 / 2 = 319,20 euro
Ricorda che se ci sono state variazioni nella situazione patrimoniale nel corso del 2022 o del 2023, come acquisti o vendite o successioni, è opportuno tenere conto della situazione attuale, ma applicando per l’acconto ancora l’aliquota deliberata dal comune per il 2022. Inoltre, se si tratta di un immobile locato a canone concordato, la legge prevede una riduzione IMU del 25%.
Se ci sono state variazioni nella situazione patrimoniale nel corso del 2022 o del 2023, come acquisti o vendite o successioni, è opportuno tenere conto della situazione attuale, ma applicando per l’acconto ancora l’aliquota deliberata dal comune per il 2022.
Advertisement - PubblicitàCome effettuare il versamento
Per effettuare il versamento dell’IMU, dovrai seguire i seguenti passaggi:
- Calcolo dell’IMU: prima di tutto, dovrai calcolare l’importo dell’IMU dovuta. Puoi farlo utilizzando uno dei molti strumenti di calcolo IMU disponibili online, o puoi farlo manualmente se conosci il valore catastale del tuo immobile, l’aliquota IMU del tuo Comune e la rendita catastale. Ricorda che per l’acconto, dovrai pagare la metà dell’IMU dovuta per l’anno precedente.
- Modello F24: il versamento dell’IMU si effettua utilizzando il modello F24, che può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel modello F24, dovrai indicare i dati dell’immobile (sezione, foglio, particella, subalterno), il codice tributo relativo all’IMU (3912 per gli immobili, 3914 per le aree edificabili, 3916 per i terreni agricoli), l’anno di riferimento e l’importo da versare.
- Versamento: una volta compilato il modello F24, potrai effettuare il versamento. Puoi farlo presso una qualsiasi banca o ufficio postale, oppure online, se hai accesso ai servizi di home banking. Alcuni Comuni offrono anche un servizio di pagamento dell’IMU online, attraverso il loro sito web.
Ricorda che l’acconto dell’IMU deve essere versato entro il 16 giugno, mentre il saldo deve essere versato entro il 16 dicembre. Se perdi queste scadenze, potrebbero essere applicate sanzioni e interessi di mora. Se hai dubbi sul calcolo o sul versamento dell’IMU, ti consiglio di rivolgerti a un professionista o all’ufficio tributi del tuo Comune.
Advertisement - PubblicitàEsenzioni IMU
Ci sono diverse situazioni in cui un immobile può essere esentato dal pagamento dell’IMU:
- Abitazione principale e relative pertinenze: l’abitazione principale (e relative pertinenze, ossia immobili strettamente legati a essa come garage, soffitte, cantine, con alcune limitazioni) è esente da IMU, tranne nel caso in cui rientri nelle categorie di lusso A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
- Immobili di proprietà dei Comuni: gli immobili che sono di proprietà dei Comuni e che sono destinati ad un uso pubblico, come parchi e strade, sono esenti da IMU.
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono esenti da IMU, indipendentemente dal Comune in cui si trovano.
- Immobili destinati all’esercizio del culto: gli immobili destinati all’esercizio del culto pubblico sono esenti da IMU, a prescindere dal loro proprietario.
- Immobili utilizzati per attività di interesse sociale: alcune attività di interesse sociale, come quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, possono fruire dell’esenzione IMU, purché siano rispettate alcune condizioni previste dalla legge.
- Immobili posseduti e utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), associazioni di promozione sociale (APS) e associazioni sportive dilettantistiche (ASD): questi immobili, se utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono esenti da IMU.
- Immobili occupati abusivamente: Una delle novità del 2023 riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili.
Ricorda che le esenzioni vanno dichiarate nel modello IMU, anche se non comportano il pagamento dell’imposta. Inoltre, le esenzioni non sono automatiche, ma devono essere riconosciute dall’ente impositore.