IMU: tutti gli immobili e i terreni esentati dal pagamento
L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa principale da pagare per chi possiede un immobile, un terreno oppure un’area edificabile.
L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la tassa principale da pagare per chi possiede un immobile, un terreno oppure un’area edificabile.
Sono tenuti a pagarla non solo i proprietari dell’immobile, ma anche i soggetti che ne hanno il possesso sulla base di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Vediamo quali sono i fabbricati e i terreni che godono dell’esenzione dal pagamento dell’IMU.
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Advertisement - PubblicitàIMU: sempre esenti abitazioni principali non di lusso
La normativa dispone innanzitutto che sia esente dal pagamento dell’IMU la prima casa adibita ad abitazione principale, ma solo se non rientra nelle categorie catastali considerate “di lusso” (A/1, A/8, A/9).
Vengono considerate “parte dell’abitazione principale” – e quindi godono anche queste dell’esenzione – le pertinenze dell’abitazione che siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
L’esenzione è valida anche se le pertinenze dovessero essere accatastate separatamente, ma può essere applicata ad un massimo di una pertinenza per ognuna delle tre categorie ammesse.
Advertisement - PubblicitàUlteriori fabbricati che godono dell’esenzione IMU
Oltre all’abitazione principale con relative pertinenze, sono esenti dal pagamento dell’IMU anche:
- Gli immobili posseduti (e utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali):
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- Dallo Stato;
- Dai Comuni;
- Dalle Regioni;
- Dalle Province;
- Dalle Comunità montane;
- Dai Consorzi fra gli enti detti;
- Dal Servizio sanitario nazionale.
- Gli immobili rientranti nelle categorie catastali E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei) ed E/9 (Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).
- Gli immobili destinati ad usi culturali di cui al DPR n. 601 del 29 settembre 1973, all’art. 5-bis.
- I fabbricati destinati all’esercizio del culto (incluse le pertinenze), purché siano rispettati i principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 8 e 19.
- Gli immobili di proprietà della Santa Sede, così come stabiliti dal Trattato (“Patti Lateranensi”) sottoscritto nel 1929 tra la Santa Sede e l’Italia agli articoli 13, 14, 15, 16.
- I fabbricati di proprietà degli Stati esteri e delle organizzazioni internazionali per i quali si prevede l’esenzione dall’imposta in base ad accordi internazionali.
- I fabbricati posseduti e utilizzati (esclusivamente per attività non commerciali) da:
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- Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
- Organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- Sono esclusi gli immobili posseduti da partiti politici.
A partire dal 2022, sono inoltre esentati dal pagamento dell’IMU i fabbricati merce.
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Advertisement - PubblicitàEsenzione IMU: terreni agricoli e scelte dei singoli Comuni
Godono dell’esenzione dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli che:
- Sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (incluse società agricole);
- Sono situati in cui dei Comuni di cui all’elenco disposto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- Sono situati nei Comuni delle isole minori, ai sensi dell’Allegato A della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
- Sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
I singoli Comuni hanno il potere di decidere se estendere l’esenzione dal pagamento dell’IMU anche a favore di:
- Immobili posseduti in comodato gratuito dal Comune o da altro Ente territoriale o commerciale, ma esclusivamente per l’esercizio di attività istituzionali o statutarie;
- Fabbricati e terreni utilizzati per gli esercizi commerciali e artigianali, che sono situati in zone precluse al traffico per via di lavori edilizi dovuti alla realizzazione di opere pubbliche, ma solo se i lavori si protraggono per più di 6 mesi.
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