L’IMU è la principale e più nota tassa sugli immobili, dovuta per le abitazioni (ad eccezione delle “prime case” non di lusso), ma anche per il possesso di tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili o i terreni agricoli.
Oltre alle abitazioni principali non di lusso, esistono altri immobili e terreni che godono dell’esenzione totale dal pagamento dell’IMU (approfondisci qui).
Esistono inoltre dei casi per i quali sono previste delle riduzioni sull’importo dovuto. Per approfondire, leggi: “Agevolazioni IMU: in cosa consistono? Chi ne ha diritto?”
Vediamo quali sono le modalità di versamento e le scadenze da rispettare.
Advertisement - PubblicitàLa Legge di Bilancio 2020 ha stabilito in particolare, all’art. 1 comma 761, che l’imposta è dovuta in relazione ad ogni anno solare, e che viene determinata in proporzione:
Viene chiarito che per i mesi nei quali sia cessato il possesso – se questo dovesse essere durato più della metà del mese – il mese sarà considerato interamente.
Il giorno in cui effettivamente avviene il trasferimento del possesso nei confronti di altri, invece, si considera in capo all’acquirente.
Il mese stesso del trasferimento, ai fini dell’imputazione dell’imposta, invece:
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Advertisement - PubblicitàL’importo dell’IMU dev’essere versato ogni anno, in un’unica soluzione entro il 16 giugno, oppure ripartito in due rate:
Con la prima rata, in particolare, si paga il contributo dovuto per il primo semestre, con l’applicazione dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata rappresenta invece il saldo dell’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Dovrà essere versata sulla base delle disposizioni previste dalle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti che devono essere pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze da ogni Comune, entro il 28 ottobre di ogni anno.
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Nel caso in cui, però, per la data del 28 ottobre non dovessero essere ancora state pubblicate, si considereranno ancora valide quelle stabilite in riferimento all’anno precedente.
A partire dal 2021 – nonostante non sia ancora stato varato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze necessario all’attuazione della disposizione – è stato stabilito che il versamento della seconda rata dovrà avvenire tenendo conto delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto informatizzato, anche questo da pubblicare entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Si è disposto poi che, in caso di incongruenze tra il prospetto e il regolamento di disciplina dell’imposta, si considererà valido quanto scritto nel prospetto.
In ogni caso, finché non uscirà il decreto attuativo e, soprattutto, finché non sarà sviluppato il prospetto informatizzato, il versamento dovrà continuare ad essere determinato in base alle aliquote presenti nelle delibere.
Il versamento dell’IMU può essere effettuato in due modi differenti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 765 della stessa Manovra 2020, ovvero:
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