Per dichiarare due box pertinenziali nel modello 730, si utilizza il codice “5” nella colonna “Utilizzo”. Solo una pertinenza per categoria è esente da IMU, per l’altra va indicato il codice “2”.
La dichiarazione dei redditi è un momento cruciale per i contribuenti, specialmente per chi possiede immobili e deve compilare correttamente il modello 730. Un lettore ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate in merito alla dichiarazione di due box accatastati come pertinenze della sua abitazione principale.
Quali codici vanno utilizzati nel modello 730? E come incide la situazione sull’IMU?
Scopriamo insieme la risposta ufficiale e le regole da seguire per evitare errori.
Sommario
Uno dei dubbi più comuni tra i proprietari di immobili riguarda la corretta dichiarazione delle pertinenze dell’abitazione principale nel modello 730 e il loro trattamento ai fini IMU. Il lettore che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate si trova in una situazione tipica: possiede due box auto (rogitati come pertinenze della sua abitazione principale) e vuole sapere come indicarli correttamente nella dichiarazione dei redditi e quali siano le implicazioni sull’IMU.
Ecco il testo integrale della sua domanda, pubblicata su FiscoOggi, il portale dell’Agenzia delle Entrate:
Buongiorno, sono proprietario di due box rogitati come pertinenze dell’abitazione principale. Come vanno indicati in fase di compilazione del modello 730, anche ai fini dell’IMU?
La richiesta è chiara e tocca due aspetti fondamentali:
L’importanza della domanda risiede nel fatto che la normativa fiscale prevede regole specifiche per le pertinenze dell’abitazione principale, e un errore nella dichiarazione potrebbe portare a sanzioni fiscali o pagamenti IMU non dovuti.
Un altro elemento da considerare è che il termine “pertinenza” non si applica automaticamente a qualsiasi immobile che venga utilizzato come accessorio dell’abitazione principale. Affinché un box auto possa essere considerato una pertinenza ai fini fiscali, deve rispettare determinati requisiti stabiliti dalla normativa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la situazione, specificando quali regole seguire nella compilazione del modello 730 e quando è dovuta l’IMU su una pertinenza aggiuntiva. Analizziamola nel dettaglio.
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Advertisement - PubblicitàSecondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le pertinenze dell’abitazione principale sono unità immobiliari classificate in categorie catastali diverse da quelle abitative, che servono in modo durevole l’abitazione principale, anche se si trovano in un altro fabbricato. Questa definizione è stabilita dall’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Le pertinenze più comuni sono:
Tuttavia, il numero massimo di unità pertinenziali riconosciute ai fini delle agevolazioni fiscali è una per ciascuna categoria catastale.
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Advertisement - PubblicitàPer la compilazione del quadro B del modello 730, il proprietario deve seguire queste indicazioni:
Questa distinzione è fondamentale, poiché solo una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 può beneficiare dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.
Advertisement - PubblicitàL’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e per una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tuttavia, se si possiedono due box della stessa categoria (ad esempio due C/6), solo uno sarà esente, mentre l’altro sarà soggetto al pagamento dell’IMU.
Pertanto, nel caso del lettore, se entrambi i box sono classificati come C/6 (autorimesse), uno sarà esente e l’altro dovrà essere assoggettato a IMU. In questo caso, nel modello 730, dovrà essere compilata la colonna 12 (Casi particolari IMU) con il codice “2” per il box soggetto a imposta.