La circolare n. 2 del 16 luglio 2024 del MEF chiarisce l’esenzione IMU per gli immobili degli Enti non commerciali, definendo collegamenti funzionali e strutturali e mantenendo l’agevolazione anche in caso di inattività temporanea.
La recente circolare n. 2 del 16 luglio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito importanti chiarimenti sull’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali (Enc) per attività meritevoli di tutela.
Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 aprono la strada a una comprensione più chiara e dettagliata di queste agevolazioni fiscali.
Quali sono i principali cambiamenti? E come possono influire sugli Enc?
Sommario
La circolare del MEF chiarisce le disposizioni dell’articolo 1, comma 71, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Questo articolo funge da norma per l’esenzione dall’IMU, specificata all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019.
In particolare, l’esenzione si applica agli immobili posseduti dagli Enti non commerciali e destinati ad attività istituzionali non commerciali. La normativa mira a garantire che tali enti possano svolgere le loro attività senza l’onere aggiuntivo dell’imposta, promuovendo così iniziative di carattere assistenziale, previdenziale, sanitario, scientifico, educativo e culturale.
Questa interpretazione autentica risponde a diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno definito i criteri per l’applicazione dell’esenzione.
Advertisement - PubblicitàUn aspetto cruciale della circolare riguarda gli immobili posseduti dagli Enti non commerciali che vengono concessi in comodato. Secondo la normativa, l’esenzione dall’IMU si applica anche quando tali immobili sono dati in comodato a soggetti previsti dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR.
Questi soggetti includono enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia. La condizione fondamentale è che il comodatario utilizzi l’immobile esclusivamente per le attività istituzionali che permettono di beneficiare dell’esenzione.
Questo chiarimento risponde a una necessità di definire con precisione i requisiti per l’esenzione, garantendo che l’uso dell’immobile rimanga in linea con le finalità istituzionali del concedente.
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Advertisement - PubblicitàLa circolare del MEF fornisce dettagli anche sui concetti di collegamento funzionale e strutturale tra il concedente e il comodatario, fondamentali per mantenere l’esenzione IMU.
Per il collegamento funzionale, l’ordinanza n. 27761/2023 della Cassazione chiarisce che questo si verifica quando le attività svolte dal comodatario nell’immobile sono strettamente legate e strumentali alle attività istituzionali del concedente, senza scopo di lucro.
Un esempio è rappresentato dalla concessione di immobili da parte di un’università a un ente regionale no profit per il diritto allo studio universitario, dove le attività del comodatario supportano direttamente le finalità istituzionali dell’università.
Il collegamento strutturale, invece, si applica quando l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura del concedente. Ad esempio, un ente religioso può concedere un immobile a una fondazione creata dallo stesso ente per svolgere attività di assistenza e beneficenza.
La giurisprudenza della Cassazione, come nelle sentenze n. 6795/2020 e n. 12539/2021, conferma che l’agevolazione è valida se le due entità sono strettamente collegate e l’immobile viene utilizzato per finalità previste dalla normativa.
Advertisement - PubblicitàUn altro importante chiarimento della circolare riguarda il mantenimento dell’esenzione IMU anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali nell’immobile, a patto che non si verifichi la cessazione definitiva della strumentalità.
La normativa stabilisce che l’inutilizzo temporaneo dell’immobile non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione, purché questo non indichi un cambiamento nella destinazione dell’immobile o una cessazione del rapporto di strumentalità con le attività meritevoli di tutela.
Le pronunce della Cassazione hanno sottolineato che l’esenzione rimane valida finché l’immobile è destinato a essere utilizzato per le attività agevolate.
Ad esempio, se un immobile utilizzato per scopi educativi rimane temporaneamente inutilizzato durante i periodi di ristrutturazione o riorganizzazione, l’esenzione IMU può continuare ad applicarsi, a condizione che l’immobile torni a essere utilizzato per gli stessi scopi una volta terminati i lavori.
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