I soggetti che non hanno provveduto regolarmente all’invio della Dichiarazione IVA 2023, o che l’hanno presentata con degli errori di compilazione, hanno l’opportunità di rimediare secondo le modalità descritte nel nuovo Provvedimento Prot. n. 210441 del 13 giugno 2023.
Si tratta in particolare del provvedimento di cui all’art. 1, comma 636 della Legge di Bilancio 2015, necessario per definire le modalità di attuazione delle disposizioni previste ai commi 634 e 635 della stessa Manovra.
Vediamo di seguito in che modo si può rimediare alla mancata presentazione della Dichiarazione IVA 2023, o agli eventuali errori di compilazione commessi.
Sommario
Il Provvedimento si rivolge in sostanza ai soggetti per i quali – in base ai dati risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi giornalieri trasmessi, nonché ai dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia – si rileva una delle seguenti condizioni:
Si spiega, a questo proposito, che per “operazioni attive dichiarate” si intende il volume d’affari (indicato al rigo VE50) incrementato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (indicato al rigo VE40).
Con il provvedimento del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti interessati le modalità per provvedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione.
Per farlo, il contribuente (o l’intermediario incaricato) può richiedere di conoscere quali siano le informazioni in possesso del Fisco, oppure può segnalare volontariamente degli eventuali elementi o fatti che sono sconosciuti all’Amministrazione finanziaria.
Di base, comunque, si dispone che sarà l’Agenzia delle Entrate a trasmettere un’apposita Comunicazione destinata ai soggetti per i quali si sono verificate le condizioni sopracitate.
La Comunicazione del Fisco, si legge, permetterà ai soggetti interessati conoscere i dati in possesso del Fisco, così da poter comunicare la necessità di eventuali correzioni o la presenza di dati errati che hanno fatto emergere le anomalie.
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Advertisement - PubblicitàLa Comunicazione riguardante la mancata presentazione, o la presentazione con errori, della Dichiarazione IVA 2023, sarà trasmessa dalle Entrate tramite PEC al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
I contribuenti in ogni caso potranno consultare il documento anche:
La Comunicazione conterrà i seguenti dati:
Si fa presente che tutti i dati e gli elementi saranno condivisi con la Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Attenzione, non sarà possibile rispondere alla Comunicazione che arriva tramite PEC, in quanto la casella non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
Advertisement - PubblicitàI contribuenti che non hanno presentato la Dichiarazione IVA entro il termine ultimo stabilito per quest’anno (2 maggio 2023), potranno ancora procedere alla trasmissione della dichiarazione entro un tempo massimo di 90 giorni a partire dal 30 aprile 2023.
Per quest’anno, si considera come termine la data del 31 luglio 2023.
La proroga di 90 giorni è condizionata al pagamento delle sanzioni, che possono comunque essere ridotte come previsto dal D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, all’art. 13, comma 1, lettera c), ovvero:
“ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”
Per quanto riguarda invece i contribuenti che – pur avendo presentato la dichiarazione IVA 2023 entro il 2 maggio 2023 – non hanno però compilato il QUADRO VE, recante “Operazioni attive e determinazione del volume d’affari” (oppure lo hanno compilato dichiarando operazioni attive per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro), si dispone quanto segue.
I contribuenti interessati potranno regolarizzare l’omessa compilazione, o l’eventuale compilazione errata dei dati, anche in questo caso mediante il pagamento delle sanzioni previste all’art. 13 del D.lgs. sopracitato.
In questo caso, però, le sanzioni potranno essere ridotte in base a quanto disposto dalla lettera a-bis), ovvero:
“ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.
Qui è possibile consultare il Modello di Dichiarazione IVA 2023 per l’anno d’imposta 2022.
Qui invece sono disponibili le istruzioni per la compilazione del Modello.
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