L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, ha fornito chiarimenti riguardo la gestione delle sanzioni fiscali connesse ai tributi non versati.
Le recenti evoluzioni normative hanno introdotto nuove disposizioni relative alla definizione agevolata delle liti fiscali, con particolare riferimento alla sorte delle sanzioni in specifici contesti.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 437 del 26 settembre 2023, ha fornito chiarimenti riguardo la gestione delle sanzioni fiscali connesse ai tributi non versati, in particolare nel contesto delle procedure amichevoli avviate tra Stati.
La questione centrale era legata alla definizione agevolata delle liti fiscali in relazione ai rilievi effettuati in materia di transfer pricing.
Sommario
Il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguardava una società che aveva sollevato questioni relative alle sanzioni fiscali connesse ai rilievi in materia di transfer pricing, in un contesto di procedure amichevoli avviate tra Stati.
La società sosteneva che, nonostante i rilievi in materia di transfer pricing non fossero più in giudizio per la parte relativa all’imposta, il versamento degli importi dovuti per la definizione ne determinasse il perfezionamento in relazione alla controversia nella sua totalità, includendo anche le sanzioni relative alle richiamate pretese, senza la necessità di versare un ulteriore importo per la definizione di tali sanzioni.
Nel dettaglio, la società riteneva che, avendo provveduto al versamento degli importi relativi ai tributi contestati, avrebbe dovuto beneficiare della definizione agevolata anche per le sanzioni correlate, senza dover versare ulteriori importi.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha chiarito che, data la natura delle sanzioni correlate a tributi non pagati in contesto di procedure amichevoli tra Stati, queste non rientravano nella categoria di sanzioni definibili agevolatamente, come previsto dalla normativa vigente.
Advertisement - PubblicitàL’interpretazione dell’Agenzia ha evidenziato che le sanzioni correlate a tributi non pagati, nel contesto di procedure amichevoli, non rientrano nella categoria di sanzioni definibili agevolatamente secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022. Questo perché, non essendo stati versati i tributi relativi, non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni correlate.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso le norme pertinenti, focalizzandosi sul comma 191 della legge n. 197/2023, che stabilisce le condizioni per la definizione delle controversie legate esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, con particolare riferimento alle aliquote applicabili in caso di definizione.
Comma 191
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita’ diverse dalla presente definizione agevolata.
Inoltre, la circolare n. 6/2019 fornisce ulteriori chiarimenti in merito, sottolineando la necessità di verificare l’effettivo versamento degli importi dovuti per poter beneficiare della definizione agevolata.
“per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione” . “l’espressione ”qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento”
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ha quindi contribuito a chiarire il quadro normativo e le relative implicazioni per i contribuenti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle sanzioni fiscali in contesti specifici come quello del transfer pricing e delle procedure amichevoli tra Stati.
Advertisement - PubblicitàLa gestione delle controversie fiscali e la definizione delle sanzioni ad esse correlate rappresentano un terreno di confronto delicato e complesso. La recente interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate contribuisce a delineare un quadro più chiaro, sebbene rimangano aperti numerosi interrogativi.
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