L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una società consolidata di trasferire il proprio credito IVA trimestrale alla consolidante nell’ambito del regime di consolidato fiscale.
La risposta, contenuta nel documento n. 180 del 12 settembre 2024, affronta un caso specifico riguardante una società che opera prevalentemente nel settore delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie.
Sommario
La società istante, che aderisce al regime del consolidato fiscale, ha formulato un quesito all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di trasferire alla consolidante il credito IVA maturato nel primo trimestre del 2024.
Tale credito è stato generato principalmente attraverso operazioni di esportazione e cessioni intracomunitarie, che, come noto, sono operazioni non imponibili ai fini IVA. La società ha fatto riferimento all’articolo 12-sexies del Decreto Crescita (Dl n. 34/2019), che ha ampliato la possibilità di cessione anche ai crediti IVA infrannuali, cioè quelli maturati trimestralmente.
Questa norma aveva inizialmente previsto tale facoltà solo per i crediti emergenti dalla dichiarazione IVA annuale, ma è stata poi estesa anche ai crediti maturati su base trimestrale.
La società riteneva che questa equiparazione tra credito IVA annuale e credito trimestrale dovesse applicarsi anche nel contesto del consolidato fiscale, permettendo quindi il trasferimento del credito alla consolidante per consentirne la compensazione con l’IRES dovuta dal gruppo.
Tuttavia, l’assenza di un apposito campo nel modello IVA TR, che permettesse di indicare tale cessione, ha sollevato il dubbio operativo sul come procedere.
Advertisement - PubblicitàIl regime del consolidato fiscale è una modalità opzionale di tassazione che permette a un gruppo di società, legate da un rapporto di controllo, di determinare un’unica base imponibile ai fini dell’IRES (Imposta sul Reddito delle Società).
In sostanza, le società che fanno parte del gruppo consolidano i propri redditi, permettendo di compensare gli utili di una società con le perdite di un’altra all’interno dello stesso gruppo. Questa opzione può essere adottata sia a livello nazionale che mondiale, in base alla residenza fiscale delle società coinvolte.
Il consolidato fiscale offre diversi vantaggi, tra cui la semplificazione della gestione fiscale e la possibilità di utilizzare in modo più efficiente i crediti d’imposta all’interno del gruppo.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha ricordato che le norme attualmente in vigore riguardanti il regime di consolidato fiscale prevedono la possibilità di trasferire crediti d’imposta alla consolidante, ma entro determinati limiti. In particolare, le società che partecipano al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un importo che non superi l’IRES risultante dalla dichiarazione del consolidato.
Inoltre, la legge di Bilancio 2022 ha fissato un limite massimo per questi trasferimenti, pari a due milioni di euro.
L’Agenzia ha anche citato una serie di documenti di prassi già emanati in materia, tra cui la risposta n. 191/2019, la risposta n. 133/2021, la risoluzione n. 45/2022 e la risposta n. 543/2022, che hanno contribuito a definire meglio i criteri per il trasferimento dei crediti all’interno del consolidato fiscale.
Advertisement - PubblicitàUn punto centrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda la cessione del credito IVA trimestrale. L’Agenzia ha precisato che la norma richiamata dall’istante, ovvero l’articolo 12-sexies del Decreto Crescita, si riferisce esclusivamente alla possibilità di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso.
Questo significa che la cessione è permessa soltanto per quei crediti IVA che sono stati espressamente richiesti in rimborso, e non per tutti i crediti risultanti dal modello IVA TR.
L’errore interpretativo dell’istante risiede proprio in questa distinzione: mentre il modello IVA TR può riportare sia crediti chiesti in rimborso sia crediti chiesti in compensazione, solo i primi possono essere ceduti.
L’Agenzia ha sottolineato che questa differenza è fondamentale e che, nel caso specifico, la società istante non può cedere alla consolidante i crediti IVA trimestrali generati nel primo trimestre del 2024, poiché non sono stati richiesti a rimborso.
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