Negli ultimi anni, numerosi enti locali hanno attivato strumenti per supportare famiglie e locatori nel contenimento dei costi abitativi. Tra questi, i contributi per la rinegoziazione in diminuzione dei canoni di locazione rappresentano un incentivo importante, soprattutto nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Ma come vengono trattati fiscalmente questi contributi? E si può applicare la cedolare secca su queste somme?

È proprio questa la domanda posta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, tramite istanza di interpello. Ecco il quesito riportato nel documento ufficiale (Risposta n. 91/2025):

“L’istante fa presente di aver stipulato un contratto di “locazione concordato” di un immobile in comproprietà con i figli e che, a seguito di una deliberazione regionale, intende richiedere un contributo comunale legato alla riduzione del canone di locazione. L’istante chiede se sia possibile applicare il regime della cedolare secca anche al contributo ricevuto dal Comune e, in caso affermativo, come debba essere compilato il modello 730.”

Un tema attuale, che tocca migliaia di proprietari immobiliari. La cedolare secca può davvero essere estesa anche a questi contributi pubblici? E in che modo vanno dichiarati nel 730?

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Contributo per la rinegoziazione: di cosa si tratta e chi può ottenerlo

Il contributo oggetto dell’interpello rientra in un programma regionale per il sostegno alla locazione, attuato dai Comuni. Questo strumento si basa su una delibera regionale che, per l’anno 2024, ha confermato il finanziamento a favore dei locatori che accettano di ridurre il canone di affitto per sostenere economicamente gli inquilini in difficoltà.

La condizione principale per accedere al contributo è la riduzione del canone di almeno il 20% rispetto all’importo attuale, da formalizzare attraverso una scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate con apposito modello RLI. A seconda della durata della riduzione e delle caratteristiche dell’inquilino (ad esempio se residente in zone colpite da calamità), i contributi variano in percentuale e in importo massimo.

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Alcuni esempi:

  • 70% del mancato introito, fino a 500 euro, per rinegoziazioni tra 6 e 12 mesi;
  • 80% fino a 2.500 euro per durate tra 12 e 18 mesi;
  • fino al 90% per rinegoziazioni superiori ai 18 mesi.

Va chiarito che i beneficiari diretti del contributo sono i proprietari degli alloggi, mentre gli inquilini sono beneficiari indiretti, in quanto ottengono una riduzione del canone.

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La risposta dell’agenzia: il contributo è reddito fondiario e può rientrare nella cedolare secca

Nella Risposta n. 91/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione costituisce a tutti gli effetti un reddito fondiario, in quanto sostitutivo del reddito da locazione ordinario. Il riferimento normativo principale è l’articolo 6, comma 2, del TUIR, che stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Tale interpretazione si fonda anche su precedenti documenti di prassi, come la risposta n. 185/2022, in cui l’Agenzia aveva già precisato che sono imponibili le somme percepite per compensare “lucro cessante”, ovvero mancati guadagni, e non solo redditi effettivamente incassati.

In alternativa alla tassazione ordinaria, prosegue la Risposta, è possibile ricorrere al regime della cedolare secca, disciplinato dall’articolo 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che consente di applicare un’aliquota ridotta del 10% ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni a “alta tensione abitativa” (individuati dal CIPE ai sensi del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551).

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Come chiarito anche nella risposta n. 597/2021 e nella circolare n. 15/E del 19 giugno 2023, l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta è subordinata al possesso dell’attestazione di rispondenza all’Accordo Territoriale, anche per i contratti cosiddetti “non assistiti”. Questo documento, rilasciato da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo locale, è obbligatorio per poter accedere alle agevolazioni fiscali (come ribadito dalla risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018).

Infine, l’Agenzia specifica che, qualora vengano rispettate tutte le condizioni, il contributo comunale deve essere assoggettato alla cedolare secca con la stessa aliquota e modalità del canone locativo rinegoziato, proprio perché assume la stessa natura reddituale di quest’ultimo.