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Atti e delibere IMU/TARI: quando il Comune non è obbligato a pubblicarli?

Ogni comune è tenuto a provvedere all’approvazione degli atti e delle delibere legati all’IMU, alla TARI e agli altri tributi locali. Esistono però anche determinati atti e delibere per i quali non vige l’obbligo né di trasmissione né di pubblicazione.

Atti e delibere IMU/TARI: quando il Comune non è obbligato a pubblicarli?Atti e delibere IMU/TARI: quando il Comune non è obbligato a pubblicarli?
Ultimo Aggiornamento:

Ogni comune è tenuto a provvedere all’approvazione degli atti e delle delibere legati all’IMU, alla TARI e agli altri tributi locali. Una volta approvati, questi dovranno essere obbligatoriamente trasmessi al MEF, per poi diventare efficaci solo con la pubblicazione sul sito ufficiale.

Esistono però anche determinati atti e delibere per i quali non vige l’obbligo né di trasmissione né di pubblicazione.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Rimborso tasse sulla casa e comunali: quando e a chi spetta

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Atti e delibere IMU/TARI: cosa prevede la legge

La normativa prevede che gli atti e le delibere legati all’IMU e alla TARI, per essere considerati validi, debbano essere sempre approvati dal relativo consiglio comunale entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione.

L’obbligo riguarda in realtà tutte le tasse comunali ed è stato stabilito dalla Legge di Bilancio 2007 all’art. 1, comma 169. Lo specifico riferimento all’approvazione delle tariffe TARI, invece, è stato disposto dalla Legge di Bilancio 2014, art. 1, comma 683.

Per diventare efficaci, tuttavia, gli atti e le delibere IMU e TARI non dovranno solo essere approvati dal comune, ma anche trasmessi al Dipartimento delle Finanze tramite il Portale del Federalismo Fiscale. A quel punto, il Dipartimento potrà provvedere alla pubblicazione degli atti sulsito ufficiale del Ministero e solo allora i regolamenti diventeranno efficaci del tutto.

Ricordiamo infatti che la validità degli atti e dei regolamenti legati all’approvazione delle delibere riguardanti le tasse comunali entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione da parte del Ministero, e non da quella di approvazione o trasmissione da parte del comune.

In particolare, le tariffe stabilite saranno applicabili a partire dall’anno cui si riferiscono se gli atti vengono pubblicati sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Per permettere la pubblicazione entro tale termine, i comuni saranno tenuti a trasmettere gli atti approvati entro e non oltre la data del 14 ottobre.

La trasmissione dei regolamenti deve avvenire, come detto, esclusivamente tramite il Portale del Federalismo Fiscale, così come stabilito dal Decreto del 20 luglio 2021 con decorrenza a partire dal 2022. Non sono pertanto più accettati documenti pervenuti tramite e-mail, PEC o presentati in formato cartaceo.

Per quanto riguarda la trasmissione dei documenti, si precisa inoltre che tutti i comuni devono prima essere abilitati all’utilizzo del Portale per poter procedere.

Per l’abilitazione, si dovrà seguire la procedura descritta alla sezione “Come abilitarsi” presente sul sito.

Leggi anche: “TARI, versamenti e scadenze: quali regole deve seguire il Comune?

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Atti non soggetti a obbligo di trasmissione e pubblicazione

Esistono anche dei casi per i quali gli atti e le delibere legate a IMU e TARI non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione per diventare efficaci.

Tali documenti non dovranno pertanto neanche essere trasmessi al MEF da parte delle amministrazioni comunali.

Il punto è stato chiarito dalla Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, che ha spiegato come non siano soggetti all’obbligo di trasmissione né di pubblicazione i seguenti atti:

  1. Deliberazione di indicazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili;
  2. Deliberazione di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale;
  3. Atti di affidamento dell’attività di riscossione;
  4. Regolamento in cui si stabilisce che il maggiore gettito di IMU e TARI sia destinato al potenziamento degli uffici comunali che amministrano le entrate;
  5. Regolamento di disciplina delle misure preventive per il contrasto dell’evasione delle tasse locali;
  6. Atti endoprocedimentali nei quali la volontà definitiva dell’ente comunale di approvare specifiche delibere in materia di tasse comunali non viene espressa in modo definitivo e non viene attestata ufficialmente dai responsabili competenti. Ad esempio, i documenti relativi a semplici proposte di determinazione delle tariffe;
  7. Deliberazioni adottate per un anno d’imposta precedente a quello di riferimento, che siano già state pubblicate sul sito;
  8. Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, in quanto l’atto serve semplicemente a confermare la validità delle deliberazioni approvate per determinare le aliquote e tariffe legate alle tasse locali. Svolge dunque una funzione ricognitiva e autorizzativa nei confronti di provvedimenti che sono già stati adottati. È dunque obbligatorio trasmettere al MEF gli atti che effettivamente hanno approvato le tariffe, mentre non sarà soggetta all’obbligo di pubblicazione, appunto, la delibera che approva il bilancio.

Leggi anche: “IMU: tutte le aliquote di base a seconda degli immobili

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Atti e delibere IMU/TARI sempre soggetti alla pubblicazione

Sono sempre soggetti all’obbligo di trasmissione al MEF e di pubblicazione sul sito del Dipartimento, invece, i seguenti atti e delibere comunali:

  • Regolamenti di disciplina dei singoli tributi;
  • Deliberazioni di approvazione delle relative aliquote o tariffe;
  • Regolamenti generali delle entrate;
  • Atti riguardanti disposizioni direttamente connesse all’applicazione dei tributi in genere, e non ad uno specifico prelievo, come ad esempio i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie.

Leggi anche: “IMU, TARI, TASI: come consultare gli atti adottati dal proprio Comune



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TAGS: imu, tari

Autore: Redazione Online

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