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Agevolazioni IMU: in cosa consistono? Chi ne ha diritto?

Agevolazioni IMU: in cosa consistono? Chi ne ha diritto?Agevolazioni IMU: in cosa consistono? Chi ne ha diritto?
Ultimo Aggiornamento:

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta dovuta dai possessori di fabbricati (escluse prime case non di lusso), aree edificabili e terreni agricoli.

Oltre alle abitazioni principali non di lusso, esistono diverse tipologie di immobili che godono dell’esenzione dal versamento dell’IMU. Per saperne di più, leggi: “Esenzione IMU: tutti i beneficiari e nuove tipologie di immobili

Per chi non gode della totale esenzione dal versamento dell’IMU, tuttavia, esistono altri casi in cui è possibile usufruire di agevolazioni che concedono la riduzione dell’importo da corrispondere al Comune.

Approfondiamo di seguito.

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Agevolazioni IMU: quali fabbricati e terreni possono fruirne?

Le principali agevolazioni legate al pagamento dell’IMU riguardano nello specifico:

  1. Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ai sensi della Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 741, lettera d), che prevede come non siano da considerare fabbricabili i terreni posseduti da tali soggetti e utilizzati per scopi agrosilvo-pastorali, ovvero attività comprendenti:
    • La coltivazione del fondo;
    • La silvicoltura;
    • La funghicoltura;
    • L’allevamento di animali.
  1. Immobili di interesse storico o artistico, ai sensi della stessa Legge citata, all’art. 1, comma 747 lettera a), per i quali è prevista una riduzione della base imponibile pari al 50%.
  2. Fabbricati inagibili o inabitabili, di cui allo stesso comma 747, alla lettera b), per i quali anche qui è concessa la riduzione del 50% della base imponibile sulla quale applicare l’aliquota.

Leggi anche: “Esenzione IMU: immobili sfitti ammessi temporaneamente

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Ulteriori riduzioni 50%-75% IMU: comodato e canone concordato

Esistono altri due casi per i quali viene concessa la riduzione della base imponibile in riferimento al calcolo dell’IMU, o la riduzione dello stesso importo dovuto per l’imposta.

In primo luogo, si può beneficiare delle agevolazioni IMU con imponibile ridotto del 50% sugli immobili che vengono concessi in comodato d’uso ai parenti entro il primo grado, ma solo se:

  • L’immobile non è “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9);
  • I parenti (comodatari) utilizzano l’immobile come abitazione principale;
  • Il contratto di comodato risulta correttamente registrato;
  • Il soggetto che concede l’immobile in comodato (comodante) non possiede altre abitazioni in Italia, oltre a quella che ha concesso in comodato e quella che utilizza personalmente come abitazione principale, se non è di lusso;
  • Il comodante ha la residenza anagrafica, nonché la dimora abituale, nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.

In caso dovesse venire a mancare il comodatario, la riduzione al 50% dell’imponibile rimane valida se l’immobile resta l’abitazione principale del coniuge del defunto in presenza di figli minori.

Si può invece usufruire della riduzione dell’imposta in misura pari al 75% per gli immobili abitativi che vengono concessi in locazione a canone concordato.

Si tratta di quei casi in cui il proprietario e l’inquilino accordano un prezzo del canone che sia inferiore al prezzo di mercato, così da poter accedere ad agevolazioni e incentivi statali, come appunto può essere la riduzione al 75% dell’IMU.

Ricordiamo che in questo caso l’imposta viene determinata in base a quanto previsto per gli immobili diversi dall’abitazione principale, e l’aliquota di base dunque sarà pari allo 0,86%.

I Comuni tuttavia possono scegliere autonomamente se azzerare completamente l’aliquota oppure aumentarla fino all’1,06%.



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TAGS: Agevolazioni IMU, imu

Autore: Redazione Online

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