L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta dovuta dai possessori di fabbricati (escluse prime case non di lusso), aree edificabili e terreni agricoli.
L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta dovuta dai possessori di fabbricati (escluse prime case non di lusso), aree edificabili e terreni agricoli.
Oltre alle abitazioni principali non di lusso, esistono diverse tipologie di immobili che godono dell’esenzione dal versamento dell’IMU. Per saperne di più, leggi: “Esenzione IMU: tutti i beneficiari e nuove tipologie di immobili”
Per chi non gode della totale esenzione dal versamento dell’IMU, tuttavia, esistono altri casi in cui è possibile usufruire di agevolazioni che concedono la riduzione dell’importo da corrispondere al Comune.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàLe principali agevolazioni legate al pagamento dell’IMU riguardano nello specifico:
Leggi anche: “Esenzione IMU: immobili sfitti ammessi temporaneamente”
Advertisement - PubblicitàEsistono altri due casi per i quali viene concessa la riduzione della base imponibile in riferimento al calcolo dell’IMU, o la riduzione dello stesso importo dovuto per l’imposta.
In primo luogo, si può beneficiare delle agevolazioni IMU con imponibile ridotto del 50% sugli immobili che vengono concessi in comodato d’uso ai parenti entro il primo grado, ma solo se:
In caso dovesse venire a mancare il comodatario, la riduzione al 50% dell’imponibile rimane valida se l’immobile resta l’abitazione principale del coniuge del defunto in presenza di figli minori.
Si può invece usufruire della riduzione dell’imposta in misura pari al 75% per gli immobili abitativi che vengono concessi in locazione a canone concordato.
Si tratta di quei casi in cui il proprietario e l’inquilino accordano un prezzo del canone che sia inferiore al prezzo di mercato, così da poter accedere ad agevolazioni e incentivi statali, come appunto può essere la riduzione al 75% dell’IMU.
Ricordiamo che in questo caso l’imposta viene determinata in base a quanto previsto per gli immobili diversi dall’abitazione principale, e l’aliquota di base dunque sarà pari allo 0,86%.
I Comuni tuttavia possono scegliere autonomamente se azzerare completamente l’aliquota oppure aumentarla fino all’1,06%.
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