Ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, come sappiamo, non è fondamentale che il proprietario dell’immobile oggetti di interventi rientri tra le categorie di beneficiari ammessi, qualora non sia lui a sostenere le spese.
Il Superbonus 110%, come sappiamo, può essere fruito anche in maniera condivisa quando l’edificio oggetto degli interventi possiede più di un proprietario.
Come ben sappiamo, l’accesso al Superbonus 110% per gli interventi volti al risparmio energetico è condizionato in particolare dal rispetto di un requisito ben preciso.
Con il Comunicato Stampa del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate annuncia la pubblicazione della nuova Circolare n. 19/E, con la quale definisce e approfondisce i temi più importanti in merito al funzionamento del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa.
Gli interventi ammissibili al Superbonus 110% sono numerosi e diversi tra loro, e concedono principalmente di apportare dei miglioramenti agli edifici dal punto di vista energetico e da quello del rischio sismico.
Quando si parla di Superbonus 110%, in relazione ad alcune tipologie di lavori edilizi è necessario tener conto del calcolo della superficie occupata da unità residenziali.
Come sappiamo, il Superbonus 110% ammette come intervento trainaTO l’installazione dell’impianto fotovoltaico in tutte le tipologie di edifici e unità ammessi all’incentivo.
Il Decreto-legge n. 50 del 17 Maggio 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore a partire dal 18 Maggio.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce ancora una volta che, quando si sceglie di usufruire del Superbonus 110% o degli altri Bonus Casa ammessi, mediante le opzioni alternative alla detrazione, la decisione deve essere comunicata con un singolo modulo per ogni intervento.
Con una recentissima FAQ pubblicata in data 19 maggio 2022, il Fisco fornisce spiegazioni in merito all’utilizzo del Superbonus 110% in caso di scelta dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta.