La Regione Lazio ha chiarito le procedure di condono edilizio in aree vincolate, enfatizzando il principio "tempus regit actum" e la natura preventiva del nulla osta paesaggistico.
La legislazione italiana sull'edilizia pone un delicato equilibrio tra la sanatoria di specifici abusi edilizi e la salvaguardia del patrimonio culturale, imponendo limiti rigorosi soprattutto in aree vincolate.
La sentenza sul condono di una veranda a Livigno evidenzia l'importanza di conoscere le normative edilizie e i vincoli paesaggistici per evitare sanzioni e demolizioni in aree protette.
In risposta alla contrazione del mercato immobiliare, Matteo Salvini propone un condono edilizio nel Piano Casa 2025, mirato a sanare piccole irregolarità per stimolare l'offerta e ridurre i prezzi delle case, nonostante le critiche sul rispetto delle normative.
In una recente sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha fornito importanti chiarimenti sulla restituzione degli oneri concessori in caso di rinuncia al condono edilizio.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio la nuova sentenza della Corte di Cassazione riguardante il terzo condono edilizio e i due limiti volumetrici.
Il Terzo condono edilizio fa parte di un gruppo composto da tre provvedimenti inseriti nel nostro ordinamento, di cui quello in questione è l'ultimo. I primi due sono del 1985 e del 1994 e il terzo è del 2003.
Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, ha proposto una soluzione audace e controversa a un problema annoso in Italia: le migliaia di piccoli abusi edilizi e urbanistici.
Molto spesso non pensiamo nemmeno di averlo commesso, altre volte lo ereditiamo o non gli diamo il giusto peso. Stiamo parlando del cosiddetto abuso edilizio.
In una recente sentenza del Consiglio di Stato, si torna a parlare del cosiddetto terzo condono edilizio, ovvero del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.