Una società non energivora e non gasivora può beneficiare del credito d’imposta concesso alle imprese con il Bonus Energia e Gas?
L'Agenzia delle Entrate ha definito la chiusura dei Codici Tributo riferibili ai crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas per il primo e il secondo trimestre 2022.
Il Bonus Energia, Gas e Carburante è stato esteso dalla nuova Legge di Bilancio anche al 1° trimestre del 2023, in virtù del rincaro dei prezzi in ambito energetico.
In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
L'Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità operative previste dal Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche per le cessioni dei crediti d’imposta nati con i decreti Aiuti e Aiuti BIS, ovvero i Bonus Energia, Gas e Carburante.
Il Bonus Energia e Gas è una tra le più importanti misure messe in campo dal Governo Draghi al fine di contrastare i rincari dei prezzi energetici dovuti alla guerra in Ucraina.
Con la circolare n.36 del 29 Novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese energivore e non energivore, in merito all'acquisto di gas ed elettricità, rispondendo alle domande più frequenti.
Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione che possiamo intendere come se fosse divisa in più “categorie”, in quanto concede alle imprese la possibilità di ottenere un credito d’imposta per l’acquisto della componente energetica, di gas naturale e anche di carburante.
Il Bonus Energia è il credito d’imposta previsto per le imprese energivore e non energivore che acquistano energia elettrica e la consumano nei mesi di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate dispone l’estensione delle modalità operative e delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante.