La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, fornisce dettagliati chiarimenti sulle modifiche legislative che riguardano i crediti d'imposta energia e gas e la riduzione dell’aliquota IVA al 5% applicabile alle forniture di gas metano.
Al fine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina ormai più di un anno fa, è stato ideato il Bonus Energia e Gas.
L'Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione delle misure già stabilite per il Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda i crediti d’imposta riferibili ai consumi del 1° trimestre 2023.
Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione introdotta ormai un anno fa, che successivamente è stata rinnovata trimestre dopo trimestre, fino ad arrivare al 2023.
Il Bonus Energia e Gas consiste nella concessione di crediti d’imposta a favore delle imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore.
Il Bonus Energia e Gas è un’agevolazione che è stata introdotta per la prima volta con l’entrata in vigore del DL n. 17 del 1° marzo 2022, al fine di contenere l’incremento dei costi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che le imprese beneficiarie del Bonus Energia, Gas e Carburante dovranno trasmettere per comunicare le spese sostenute nel corso del 2022.
L'Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei Codici Tributo per l’utilizzo, mediante compensazione con l’F24, dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia, Gas e Carburante in riferimento al 1° trimestre 2023
Il Bonus Energia e Gas è destinato alle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore che presentano determinati requisiti.
L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l’estensione delle disposizioni già vigenti in merito all’utilizzo e alla cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda le nuove mensilità di riferimento.