È possibile ottenere il Sismabonus Acquisti 110% se l’asseverazione per la classificazione antisismica viene presentata in ritardo? Approfondiamo di seguito.
È possibile ottenere il Sismabonus Acquisti 110% se l’asseverazione per la classificazione antisismica viene presentata in ritardo?
Normalmente la risposta sarebbe negativa, in quanto il Fisco ha chiarito più volte l’obbligo di presentare l’asseverazione nei tempi stabiliti, pena la decadenza dell’incentivo.
Con una nuova risposta ad interpello però, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esistono anche delle precise eccezioni che ammettono anche la presentazione tardiva dell’asseverazione.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCome ormai sappiamo bene, tutti gli incentivi che consentono di detrarre le spese sostenute per interventi mirati al consolidamento sismico, non sono purtroppo accessibili a chiunque.
Il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti tradizionali, cosi come il Sismabonus 110% e il Sismabonus Acquisti 110%, sono destinati esclusivamente agli immobili ubicati nei Comuni con classificazione di rischio 1,2,3.
Infatti sono da sempre esclusi gli edifici in Zona 4, dove il rischio sismico è considerato molto basso.
Abbiamo inoltre già parlato dei casi di asseverazione tardiva quando, con la risposta all’interpello n. 127 di febbraio 2021, proprio il Fisco dichiarava che l’asseverazione deve essere presentata nel momento in cui si presenta la documentazione relativa al titolo abilitativo. (Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: asseverazione tardiva impedisce l’accesso”)
Ad aprile 2021 però, è stata aggiornata la classificazione di rischio sismico del territorio italiano, e questo ha portato inevitabilmente un po’ di confusione per quanto riguarda le zone ammesse ai fini della fruizione del Sismabonus 110%.
Advertisement - PubblicitàA chiarire ogni dubbio riguardo all’argomento è sempre il Fisco, con la recente risposta all’interpello n. 481 del 15 luglio 2021.
Il caso affrontato riguarda un’impresa di costruzioni che, nel 2019, aveva avviato i lavori per la demolizione e ricostruzione di un edificio di sua proprietà. Lo scopo degli interventi era quello di realizzare un nuovo edificio plurifamiliare in chiave antisismica, ampliando inoltre la volumetria rispetto al fabbricato precedente demolito.
L’impresa fa presente che, al momento dell’avvio dei lavori, il Comune di ubicazione dell’edificio in oggetto ricadeva in Zona 4. Dunque, l’istante afferma di non aver presentato l’asseverazione per la classificazione di rischio sismico, in quanto la Zona 4 impedisce comunque di accedere alle detrazioni mirate al consolidamento sismico.
Ad oggi però, con la nuova classificazione aggiornata ad aprile 2021 (scaricabile qui), l’istante afferma che il Comune di interesse è passato dalla Zona 4 alla Zona 3.
L’impresa chiede a questo punto se sia possibile per tali interventi accedere al maxi-bonus 110%, e se la presentazione tardiva dell’asseverazione in questo caso possa essere ammessa.
La risposta è sì. Se la nuova classificazione sismica del territorio italiano aggiornata ad aprile 2021 ha comportato lo “spostamento” di un Comune dalla Zona 4 alla Zona 3, gli immobili situati in quel Comune possono ora accedere al Sismabonus e al Sismabonus Acquisti, sia nella forma tradizionale che in quella maggiorata al 110%.
In merito al documento attestante la classificazione di rischio sismico, il Fisco afferma che in questo caso specifico è possibile presentare l’asseverazione tardiva.
Con ciò si intende che il documento può essere presentato in seguito all’avvio delle autorizzazioni e alla presentazione del titolo abilitativo, visto che all’epoca l’immobile ricadeva in Zona 4.
Ma, chiarisce l’Agenzia, la scadenza ultima per la presentazione dell’asseverazione è la data di stipula dell’atto notarile relativo alla vendita dell’immobile. Oltre tale data, l’impresa non avrà più la possibilità di presentare l’asseverazione, e dunque neanche di beneficiare del Superbonus 110%.
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