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Testo unico sicurezza sul lavoro (2019)

Testo unico sicurezza sul lavoro (2019)Testo unico sicurezza sul lavoro (2019)
Ultimo Aggiornamento:

L’ordinamento italiano ha introdotto nel 2008, con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una serie di norme che disciplina in maniera dettagliata quali sono i comportamenti da adottare sui luoghi di lavoro per garantire i requisiti di salute e sicurezza.

 

Il Testo Unisco sulla Sicurezza, noto con l’acronimo TUSL, è la summa delle leggi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e negli anni è stato integrato e modificato per adattarsi ai cambiamenti intercorsi nel mondo del lavoro.
Tutte le aziende, i datori di lavoro e i lavoratori devono rispettare le norme presenti nel Testo Unico per non rischiare di incorrere in sanzioni civili o penali. In questo articolo vi illustreremo quali sono i principali argomenti contenuti nel TUSL e quali sono gli aggiornamenti introdotti nel 2019. 

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La struttura del Testo Unico Sicurezza sul lavoro 2019

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato realizzato per accorpare tutte le norme in materia di lavoro e rendere più semplice la consultazione.
L’introduzione del TUSL rappresenta una novità per il nostro ordinamento, visto che la dicitura Testo Unico venne utilizzata per la prima volta nel 2008 per segnalare la riunione in un unico testo di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico ha una struttura molto schematica e per semplicità si è soliti identificare quattro aree di competenze:

  • misure generali di tutela
  • valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro
  • Sorveglianza sanitaria
  • Rspp e Rls (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Il Testo Unico è suddiviso in XIII Titoli e più di 50 Allegati, per disciplinare in maniera dettagliata ogni aspetto relativo alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. IL TUSL è disponibile, nella sua versione aggiornata 2019, sul sito https://www.ispettorato.gov.it/it, dove sono presenti anche collegamenti ipertestuali ai principali argomenti contenuti nel testo. 
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Norme specifiche per il settore dell’edilizia

Nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte le norme indicate possono riferirsi all’edilizia, ma vi sono alcuni articoli che espressamente si riferiscono a questo tipo di lavoro, vediamo in sintesi le più importanti per poter avere un quadro generale del sistema legislativo attualmente in vigore.

Le norme relative al settore dell’edilizia riguardano principalmente i cantieri temporanei e mobili, le misure generali di tutela sul luogo di lavoro riguardanti perlopiù i cantieri edili, i ponteggi, la viabilità e la segnaletica.

Tra le norme generali che devono assolutamente essere previste anche in edilizia troviamo quelle indicate per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, la normativa concernente i DPI, le figure preposte al controllo e gli obblighi e i doveri dei datori di lavoro.

Vediamo nel dettaglio le norme indicate per l’edilizia, un settore particolarmente pericoloso che necessita di regole precise e dettagliate onde evitare spiacevoli incidenti.

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Le misure di tutela generali

Nel Testo Unico sicurezza sul lavoro 2019 vi è un intero titolo dedicato alle misure di tutela in generale, norme generiche da applicare in tutti i luoghi di lavoro e in particolare in quello dell’edilizia.

Una delle norme più significative e importanti contenute nel Testo Unico è quella presente nel Titolo I, Capo III, Sezione I: gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. Nell’art. 15 di questa sezione vengono indicate le misure generali di tutela, tramite un elenco molto preciso e dettagliato. In sintesi, le misure generali di tutela da adottare nei luoghi di lavoro prevedono che siano valutati in via preventiva tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e di eliminarli se possibile.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori viene richiesto di limitare l’impiego di agenti chimici, fisici e biologici e di ridurre il numero di lavoratori esposti a tali rischi. Nelle misure generali di tutela viene anche specificato come sia necessario e obbligatorio formare informare i lavoratori, i dirigenti e i rappresentanti dei lavoratori sui rischi presenti all’interno del luogo di lavoro.

Sempre nell’art.15 vengono indicati altri obblighi per rendere più sicuro e salubre il luogo di lavoro: effettuare una manutenzione periodica degli ambienti, dei macchinari, degli impianti e dei DPI, predisporre misure di sicurezza per i casi di emergenza, collocare segnaletica di sicurezza o cartellonistica di avvertimento, privilegiare le misure di sicurezze collettive rispetto a quelle individuali.

Le misure generali di tutela, se non vengono rispettate sono punibili con sanzioni di natura amministrativa o penale e soprattutto valgono per qualsiasi luogo di lavoro.

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I cantieri temporanei o mobili

Per quanto riguarda il settore edile vi è una precisa disciplina che detta le norme in materia di sicurezza e salute inerente alla predisposizione dei cantieri temporanei o mobili. Nell’art.89 del Testo Unico viene data una definizione organica di cantieri mobili o temporanei: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”, inoltre nell’Allegato X si può ritrovare una lista completa delle attività che possono essere svolte all’interno di questi cantieri.

La disciplina dei cantieri mobili o temporanei è molto importante per identificare le diverse figure professionali obbligate a predisporre e rispettare le misure generali di sicurezza e salute. Per chi opera nel settore edile, conoscere i diritti e i doveri quando si lavora su un cantiere mobile o temporaneo è fondamentale per prevenire rischi connessi alla salute e alla sicurezza e per evitare responsabilità penali in caso di incidenti.

L’art. 96 prescrive gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti che devono rispettare sui cantieri mobili o temporanei: recintare il cantiere in maniera visibile, disporre i materiali in modo tale da evitare il crollo o il ribaltamento, curare lo stoccaggio dei materiali e in ultimo redigere il famoso Piano Operativo di Sicurezza. 

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Il Piano Operativo di Sicurezza

Nel Testo Unico è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di redigere un Piano Operativo per la Sicurezza quando si lavora in cantieri esterni. Il documento era già obbligatorio prima dell’entrata in vigore del TUSL ed è stato comunque riconfermato nella nuova normativa riguardante la sicurezza sui cantieri. Nell’allegato XV vengono stabiliti i requisiti minimi che deve possedere il POS, tali indicazioni si intendono tassative e se non presenti è possibile incorrere in sanzioni di natura pecuniaria.

Nel Piano Operativo di Sicurezza devono essere indicati in maniera estesa e dettagliata: 

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice,
  • le diverse mansioni affidate;
  • descrivere nel dettaglio le attività che verranno svolte all’interno del cantiere;
  • indicare il numero di ponteggi o dei macchinari impiegati;
  • elencare, se vi sono, sostanze pericolose;
  • elencare ed individuare i DPI;
  • inserire il rapporto di valutazione del rumore;
  • descrivere le misure protettive e di prevenzione. 

Per semplificare la redazione del POS esistono dei modelli precompilati dove il datore di lavoro deve soltanto indicare i dati relativi al cantiere e alle figure professionali coinvolte; IL POS deve essere redatto prima di iniziare i lavori presso ogni cantiere edile mobile o temporaneo.

Come abbiamo visto, il POS è la sintesi delle misure di sicurezza che l’impresa adotta sui cantieri mobili o temporanei ed è per questo che è molto importante redigerlo con precisione e senza omettere nessun aspetto rilevante. 

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Il cantiere edile: ponteggi e DPI

Nel Testo Unico oltre a disciplinare in via generale le condotte da adottare sui cantieri mobili o temporanei vengono anche specificati quali sono i requisiti minimi da rispettare per alcuni strumenti o impianti. In particolare, viene data molta importanza all’identificazione dei ponteggi, delle strutture sospese dove i rischi per i lavoratori sono maggiori rispetto al lavoro a terra. Il ponteggio viene inserito tra i dispositivi di sicurezza collettiva e nel Testo Unico possiamo trovarne anche la specificazione dei vari modelli consentiti:

  • tubo e giunti;
  • a telai prefabbricati;
  • multidirezionale

Nell’art. 134 del TUSL viene anche specificato che in caso di installazione di qualsiasi tipo di ponteggio è necessario produrre un Piano di montaggio, uso e smontaggio. Sempre in questo documento deva essere inserita la descrizione del ponteggio (graficamente) e indicare se sono presenti delle modifiche al piano di montaggio iniziale.
Per quanto riguarda invece i Dispositivi di Protezione Individuale, nel TUSL, sono state individuate le caratteristiche principali che devono possedere questi particolari strumenti:

  • nome del produttore;
  • marcatura CE;
  • classe di protezione;
  • riferimento alla normativa europea;
  • codice prodotto.

In base al rischio connesso all’attività svolta, vengono suddivisi in tre categorie principali:

  • I categoria: dispositivi di protezione minimi che prevengono il rischio di danni lievi;
  • II categoria: dispositivi che non rientrano nelle altre classificazioni e sono specifici per proteggere occhi, braccia, viso, ecc.
  • III categoria: sono quelli che salvaguardano da rischi molto gravi e devono essere certificati da u apposito organismo di controllo. 
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Gli aggiornamenti inseriti nel Testo Unico 2019

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro si è ampliato e aggiornato negli anni e anche per il 2019 sono state introdotte o abrogate delle norme. In particolare, è stato inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 che disciplina le procedure di revisione e apposizione della segnaletica stradale per quelle attività che si svolgono in presenza di traffico (riparazioni strade, condotti, acquedotti, ecc.).

Tra le novità introdotte nel 2019, si segnala l’adeguamento della normativa italiana al Regolamento Europeo in materia di Dispositivi Individuali di Protezione (Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17). Con questo Decreto si stabilisce che i DPI per essere conformi alla legge devono possedere la marcatura CE e il fabbricante deve essere in grado di produrre la Documentazione tecnica per consentire agli organi di controllo preposti se tale dispositivo rispetta tutti i requisiti in materia di sicurezza.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018, era stato prevista una maggiorazione del 10% per le violazioni che riguardano la tutela e la dignità dei lavoratori, questa norma è stata introdotta solo a partire da gennaio 2019.

Gli altri interventi che hanno interessato il Testo Unico sulla sicurezza, non cambiano sostanzialmente delle norme rilevanti in materia di sicurezza ma sostituiscono dei link esterni per l’aggiornamento delle tariffe relative alle attività di valutazione periodica delle attrezzature e l’elenco dei soggetti abilitati ad eseguire tali controlli.



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TAGS: sicurezza sul lavoro, testo sicurezza

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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