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Sicurezza nei cantieri: obblighi e responsabilità del preposto

Sicurezza nei cantieri: obblighi e responsabilità del prepostoSicurezza nei cantieri: obblighi e responsabilità del preposto
Ultimo Aggiornamento:

L’Interpello n. 4/2024, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce l’interpretazione delle norme riguardanti la figura del preposto nelle attività di appalto, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha convertito il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146.

La Commissione ha risposto a un quesito avanzato dalla Camera di Commercio di Modena circa l’obbligatorietà della presenza del preposto nelle attività di appalto e le condizioni in cui deve essere individuato.

Questa tematica, cruciale per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, solleva alcune domande: è sempre necessario nominare un preposto, anche in presenza di poche unità operative? Come va gestita questa figura in caso di appalti con singoli lavoratori o quando il responsabile della commessa non è presente sul campo?

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Il ruolo del preposto: definizione e obblighi normativi

L’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008 definisce il preposto come una figura professionale che, in ragione delle competenze gerarchiche e funzionali, sovrintende l’attività lavorativa, vigilando sul rispetto delle direttive impartite dai superiori e garantendo l’attuazione delle norme di sicurezza.

Il preposto ha anche il compito di intervenire per correggere comportamenti non conformi e di segnalare eventuali pericoli o deficienze nelle attrezzature di lavoro al datore di lavoro o al dirigente.

La legge attribuisce a questa figura una grande responsabilità nella prevenzione degli incidenti sul lavoro, rendendolo un pilastro fondamentale del sistema di sicurezza aziendale. Gli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 81/2008 specificano ulteriormente i suoi obblighi, prevedendo l’obbligo per il datore di lavoro di individuare almeno un preposto per la vigilanza delle attività lavorative.

È chiaro quindi che il ruolo del preposto non può essere assunto alla leggera, ed è soggetto a specifiche norme e sanzioni in caso di omissioni o violazioni.

Leggi anche: Patente a crediti cantieri: cos’è, come funziona e come ottenerla (guida completa)

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Le domande della Camera di commercio di Modena

L’interpello n. 4/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde a tre quesiti principali:

  1. Obbligatorietà del preposto in attività di appalto con due lavoratori: La Camera di Commercio ha chiesto se sia obbligatorio nominare un preposto anche quando due lavoratori svolgono autonomamente le proprie mansioni senza esercitare funzioni di vigilanza l’uno sull’altro.
  2. Preposto presente fisicamente sul luogo di lavoro: È stato chiesto se il preposto debba essere fisicamente presente presso il committente o se possa essere un responsabile della commessa che non si reca mai sul luogo delle attività.
  3. Unico lavoratore in appalto: Infine, si è chiesto se sia obbligatorio nominare un preposto anche in presenza di un solo lavoratore che svolge l’attività di appalto.

Leggi anche: Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023): le novità

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Le risposte della commissione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito risposte dettagliate ai quesiti presentati dalla Camera di Commercio di Modena, chiarendo in maniera precisa il ruolo e le responsabilità del preposto nelle attività di appalto, con particolare riferimento alla Legge 215/2021 e alle modifiche apportate all’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008.

Primo quesito: Preposto obbligatorio in attività con due lavoratori

Il primo quesito riguardava l’obbligatorietà di nominare un preposto in un’attività di appalto che coinvolge due lavoratori, i quali operano in modo indipendente e non hanno funzioni di vigilanza l’uno sull’altro. La Commissione ha ribadito che, ai sensi della normativa vigente, il preposto è sempre obbligatorio, anche quando l’attività è svolta da due lavoratori autonomi. Questo obbligo deriva dal fatto che il ruolo del preposto è centrale nel garantire la sicurezza sul lavoro, indipendentemente dalla presenza o meno di funzioni gerarchiche tra i lavoratori.

La Commissione sottolinea che il legislatore ha inteso rafforzare la figura del preposto, rendendola indispensabile in qualsiasi contesto lavorativo, inclusi quelli meno strutturati o con un numero ridotto di lavoratori. L’obiettivo è garantire che vi sia sempre una persona preposta alla vigilanza della sicurezza, capace di intervenire tempestivamente per correggere eventuali comportamenti non conformi alle normative in materia di sicurezza.

Secondo quesito: Il preposto deve essere presente fisicamente sul luogo di lavoro?

Il secondo quesito affrontava un altro tema cruciale: la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso il committente. È stato chiesto se il responsabile della commessa, ad esempio il project manager che non si reca mai presso il cliente, possa ricoprire la funzione di preposto.

La Commissione ha chiarito che il preposto deve essere individuato tra il personale che può effettivamente adempiere ai compiti di vigilanza e supervisione. Questo significa che il preposto deve essere presente fisicamente sul luogo di lavoro per garantire una vigilanza efficace e costante. Un responsabile della commessa che non si reca sul posto di lavoro non può essere designato come preposto, in quanto non avrebbe la possibilità di svolgere le sue funzioni di controllo e di intervento in caso di pericolo o di comportamenti non conformi da parte dei lavoratori.

Questo chiarimento evidenzia l’importanza della presenza operativa del preposto, non solo come figura formale ma come soggetto attivo sul campo. La presenza fisica consente al preposto di monitorare le attività lavorative in tempo reale e di intervenire immediatamente in caso di necessità.

La funzione del preposto, dunque, non può essere delegata a figure che non partecipano direttamente alle operazioni sul luogo di lavoro.

Terzo quesito: Preposto obbligatorio per un unico lavoratore?

Il terzo quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena riguardava la necessità di nominare un preposto in un’attività di appalto svolta da un unico lavoratore. La Commissione ha fornito una risposta articolata, specificando che un lavoratore non può essere preposto di sé stesso. In un contesto in cui un’attività di appalto è svolta da un solo lavoratore, il preposto coincide necessariamente con il datore di lavoro.

Questa indicazione chiarisce che il ruolo del preposto, che implica la sorveglianza e il controllo delle attività lavorative, non può essere svolto dallo stesso lavoratore che esegue le operazioni. Pertanto, in presenza di un unico lavoratore, sarà il datore di lavoro a ricoprire il ruolo di preposto e a sovrintendere direttamente all’attività. Tale configurazione è ammessa solo in contesti di ridotta complessità organizzativa, dove il datore di lavoro può effettivamente esercitare poteri di supervisione in modo diretto.

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Rafforzamento del ruolo del preposto e conseguenze per le aziende

La Commissione ha evidenziato, in tutte le risposte, la centralità del preposto come figura di garanzia per la sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha voluto attribuire a questa figura un ruolo cruciale nel sistema di prevenzione degli incidenti, tanto da renderla obbligatoria in tutte le situazioni in cui si svolgono attività di appalto, indipendentemente dalla loro complessità o dal numero di lavoratori coinvolti.

È importante notare che la mancata individuazione di un preposto nei contesti di appalto può portare a pesanti sanzioni per i datori di lavoro, come previsto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 81/2008. La norma sanziona infatti l’omissione o la violazione delle disposizioni relative alla nomina del preposto con specifiche penalità economiche e amministrative.

Le aziende devono quindi prestare particolare attenzione alla corretta applicazione di queste norme, soprattutto per evitare rischi legali e per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi vigenti. L’individuazione del preposto non può essere considerata una mera formalità, ma un vero e proprio obbligo operativo che incide sulla gestione quotidiana delle attività lavorative.



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TAGS: appalti, Decreto Legislativo 81/2008, Legge 215/2021, normative appalti, preposto, responsabilità datore di lavoro, sanzioni, sicurezza sul lavoro, vigilanza

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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