Con Deliberazione Giunta Regionale n. 611 del 29/03/19 la Regione Puglia ha approvato l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, ai sensi del disposto contenuto nell’articolo 13 della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
Il Prezzario Regionale descrive le singole voci di costo ed evidenzia requisiti, caratteristiche tecniche e modalità d’esecuzione dei manufatti delle opere da realizzare.
L’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche svolge un ruolo importante nella tutela degli interessi pubblici generali, nel rispetto della legittimità delle procedura di gara, e quindi del principio della libera concorrenza di mercato, nonché a garanzia dei principi di efficienza, efficacia ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Sommario
Il nuovo prezzario per le opere pubbliche, che entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mira a garantire uniformità dei prezzi, adeguatezza rispetto ai valori di mercato e congruità del costo delle opere per tutte le stazioni appaltanti e la filiera degli appalti pubblici in Puglia.
Il prezzario è stato revisionato per includere prezzi e descrizioni per circa 1.700 voci, e ne è stata eliminata altrettante considerate obsoleti. In particolare, sono stati aggiornati i prezzi per materiali sensibili alle variazioni di mercato come acciaio, calcestruzzo, isolanti, legno, ponteggi, infissi, bitumi e tubazioni.
In base all’articolo 23 comma 16 del decreto legislativo 50/2016, i prezzari hanno validità fino al 31 dicembre di ogni anno e possono essere utilizzati temporaneamente fino al 30 giugno successivo.
Per affrontare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici, l’articolo 26 comma 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede che le Regioni aggiornino i propri prezzari entro il 31 luglio 2022.
Questi prezzari, aggiornati entro il 31 luglio 2022, avranno validità fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere temporaneamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti con approvazione entro tale data.
Advertisement - PubblicitàCon LEGGE REGIONALE 24 marzo 2021, n. 3 , rubricata “Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’ attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche” all’art 2, al fine di garantire l’ adeguamento delle spese correlatamente alle misure sicurezza e salute anti Covid-19, è stato disposto un aumento del 2 per cento delle spese generali, quali definite nel vigente Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, previsto dall’articolo 13 della Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 13.
Detto aumento del 2% delle spese generali si applica limitatamente ai lavori in corso di esecuzione al 17/07/2020 , data di entrata in vigore del Decreto Legge 76/2020, e a quelli consegnati successivamente a tale data e comunque fino al permanere dello stato di emergenza.
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