Il Permesso di Costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile da realizzare o da ristrutturare o, in alternativa, al soggetto che ne detiene la disponibilità sulla base di un diritto reale di godimento.
In caso di cessione tra vivi o mortis causa del fabbricato, anche l’efficacia del titolo potrà essere trasferita a favore dei successori o degli aventi causa.
In ogni caso, il rilascio del PDC:
Ma come funziona il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire?
Sommario
L’art. 20 del TUE dispone che la richiesta di rilascio del Permesso di Costruire debba essere presentata presso lo sportello unico del comune di interesse.
L’esaminazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
Per chiunque certifichi falsamente – nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni prodotte – l’esistenza dei requisiti e presupposti, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni. Chiaramente, ciò a meno che l’attività fraudolenta non risulti essere maggiormente gravosa, per cui sarebbero applicate pene ancor più pesanti.
Advertisement - PubblicitàUna volta che la domanda di rilascio del PDC è stata depositata presso lo sportello unico competente, l’ufficio comunale dovrà comunicare all’interessato, entro 10 giorni, il nominativo del soggetto responsabile che si occuperà della pratica.
Il responsabile a cui sarà affidata la pratica, entro 60 giorni (che possono diventare 120 in caso di lavori particolarmente complessi) dal deposito della richiesta, dovrà:
Nel caso in cui il responsabile dovesse ritenere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato, egli dovrà, sempre entro 60 giorni, notificare le richieste di modifica al soggetto interessato, specificandone le motivazioni.
A quel punto, il soggetto interessato dovrà rispondere sempre entro lo stesso termine e, in caso di adesione, sarà tenuto ad integrare i documenti mancanti entro i successivi 15 giorni dal consenso.
La richiesta di modifica della domanda comporterà, comunque, la sospensione del termine di 60 giorni entro cui il responsabile comunale dovrà pronunciarsi in relazione all’esito.
Egli potrà sospendere il termine esclusivamente una volta, entro massimo 30 giorni (che possono diventare 60 in caso di lavori particolarmente complessi) dal deposito della domanda di rilascio del titolo, e solo al fine di integrare documentazioni mancanti che non siano già in possesso dell’amministrazione comunale o che non possano essere recuperate autonomamente dalla stessa.
In tutti i casi di sospensione, il termine di 60 giorni per formulare la proposta di provvedimento rincomincerà a decorrere dalla data in cui l’interessato provvederà ad integrare i documenti mancanti.
Advertisement - PubblicitàUna volta che il responsabile della pratica provvederà a formulare la proposta di provvedimento, egli avrà 30 giorni di tempo per predisporre poi il provvedimento finale relativo al rilascio del Permesso di Costruire.
In caso siano stati comunicati al richiedente motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda, il termine non sarà di 30 ma di 40 giorni.
Lo sportello unico competente si occuperà a quel punto di notificare l’esito all’interessato che, se sarà positivo, comporterà chiaramente il rilascio del Permesso di Costruire a suo favore.
Una volta rilasciato il titolo, lo sportello unico dovrà anche disporne notizia pubblicamente, affiggendo la comunicazione presso l’albo pretorio del comune.
Il soggetto interessato invece dovrà assicurarsi che gli estremi del titolo abilitativo siano indicati nel cartello di cantiere all’avvio dei lavori autorizzati.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui – trascorsi i termini utili per confermare o rifiutare la domanda di rilascio del permesso di costruire – il comune non dovesse ancora aver dato una risposta in merito, la richiesta si considererà approvata.
In questo caso infatti si applicherà il meccanismo del silenzio-assenso, al contrario di quanto accade con la richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria, per il quale si applica invece il silenzio-dissenso (approfondisci qui).
Il meccanismo del silenzio-assenso in relazione al rilascio del PDC non può comunque essere considerato valido se i lavori da realizzare dovessero riguardare aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.
Si dispone tra l’altro, infine, che le amministrazioni regionali possano:
Quest’ultimo punto viene confermato anche dall’art. 21 dello stesso TUE, che prevede inoltre che le amministrazioni regionali possano operare in sostituzione ai comuni, specificando quanto segue:
“Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.”
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