Abbiamo visto di recente quali siano tutti gli interventi per i quali risulti obbligatorio richiedere il Permesso di Costruire oppure la Super SCIA alternativa al PDC.
In determinati casi tuttavia, per realizzare interventi edilizi di minore entità o finalizzati a specifiche destinazioni, è possibile costruire mediante il rilascio del Permesso di Costruire semplificato.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàLa possibilità di richiedere il Permesso di Costruire semplificato (o “convenzionato”) è una possibilità concessa dal Testo Unico per l’Edilizia all’art. 28-bis.
Qui si prevede in particolare che:
“Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.”
Si chiama convenzionato perché, appunto, predisposto mediante apposita convenzione, che dovrà essere predisposta e approvata dal comune con delibera del Consiglio.
Il permesso di costruire semplificato, una volta rilasciato, costituisce a tutti gli effetti un vero e proprio titolo abilitativo, esattamente come il Permesso di Costruire ordinario, che però chiaramente autorizza interventi edilizi di entità notevolmente superiore.
Come specificato, infatti, il permesso di costruire convenzionato è concesso esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione e, in ogni caso, solo per finalità di interesse pubblico.
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Advertisement - PubblicitàLa normativa precisa che la convenzione finalizzata al rilascio del permesso di costruire semplificato dovrà contenere tutti gli obblighi che il soggetto richiedente si assume per poter ottenere il titolo abilitativo.
Oltre ad essere progetti mirati al soddisfacimento di interessi pubblici, gli interventi che potranno essere autorizzati con il permesso convenzionato dovranno consistere esclusivamente in:
Devono inoltre essere soggette alla convenzione le caratteristiche morfologiche degli interventi.
La convenzione può prevedere anche modalità di attuazione per stralci funzionali, ai quali dovranno essere collegati gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire, nonché le relative garanzie.
Per quanto riguarda la validità del permesso di costruire semplificato, non è previsto un termine preciso da rispettare. Si dispone infatti che il termine di validità potrà essere modulato sulla base degli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Il comma 6 prevede infine che per il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si debba comunque seguire quanto previsto dallo stesso TUE per il Permesso ordinario al Capo II del Titolo II.
La convenzione sarà inoltre soggetta alla disciplina disposta dall’art. 11 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
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