Il diniego del Permesso di Costruire è nullo se il Comune non ha notificato prima la decisione del rigetto al cittadino interessato.
Questo è quanto chiarito di recente dal TAR Campania con la sentenza n. 6376 dell’11 ottobre 2021 (consultabile qui).
Tale clausola è prevista dall’ordinamento giuridico italiano, che decreta come il Comune non possa negare il Permesso di Costruire senza avvisare l’interessato per specificargli i motivi del rifiuto.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Permesso di Costruire: funzioni, modalità di richiesta e tempistiche”
Sommario
Le disposizioni normative che regolano le modalità di diniego del Permesso di Costruire le troviamo nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Tale normativa è stata integrata in seguito con l’aggiunta dell’art. 10-bis, in vigore a partire dall’8 marzo 2005, recante “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”.
L’articolo 10-bis, modificato dall’art. 9 della Legge n. 180/2011, e poi nuovamente dall’art. 12 del DL n. 76 del 16 luglio 2020 (DL Semplificazioni), è quello a cui bisogna far riferimento per conoscere la normativa riguardante il diniego del PDC.
In sostanza, stabilisce che nei procedimenti “ad istanza di parte” (ovvero che sono stati avviati dai cittadini verso la PA), in caso di esito negativo, le autorità competenti sono tenute a comunicare tempestivamente al cittadino i motivi del diniego.
L’invio della comunicazione, anche detta “preavviso di rigetto”, deve avvenire prima dell’ufficializzazione dell’esito negativo.
Questo perché il cittadino deve avere la possibilità, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, di inviare per iscritto le sue osservazioni in merito al rifiuto del PDC e, se richiesto, di inviare i documenti aggiuntivi che mancano.
Infatti, in tutti i casi in cui la richiesta del Permesso di Costruire viene negata, anche se il cittadino non può fare realmente niente per risolvere la situazione, comunque il rifiuto deve essergli notificato con annesse le motivazioni.
Per questo, la validità del rifiuto non è ufficiale finché non sono trascorsi 10 giorni dalla comunicazione al cittadino.
Advertisement - PubblicitàNel momento in cui poi, prima del trascorrere dei 10 giorni, il soggetto dovesse presentare le sue osservazioni aggiuntive o i documenti che mancano, a partire dalla data del ricevimento delle osservazioni, l’ente avrebbe altri 10 giorni di tempo per valutare la richiesta del PDC.
Se le integrazioni aggiuntive non dovessero essere presentate, 10 giorni dopo il ricevimento della comunicazione il rifiuto del PDC diventerebbe ufficiale, e la pratica si considererebbe conclusa.
Se invece il cittadino presentasse le osservazioni aggiuntive, ma la valutazione del Comune non dovesse cambiare, allora l’ente sarebbe tenuto ad inviare un’ulteriore comunicazione al cittadino.
Tale comunicazione è il “provvedimento finale di diniego”, e notifica al cittadino che la sua richiesta è stata comunque rifiutata.
Nel documento, ancora una volta, si dovrà comunicare la valida ragione che ha portato al rifiuto, indicando prevalentemente le nuove motivazioni (se ci sono) in base alle osservazioni presentate dal cittadino.
All’ultimo periodo dell’articolo, leggiamo inoltre che all’interno delle comunicazioni non possono essere riportate inadempienze o ritardi dovuti all’amministrazione tra i motivi del diniego.
Advertisement - PubblicitàIl procedimento che abbiamo spiegato finora per la richiesta del Permesso di Costruire, è valida per quanto riguarda tutte le istanze presentate dai cittadini verso un organo della Pubblica Amministrazione.
Sono escluse dal rispetto di tali disposizioni solo le istanze inviate dal cittadino verso tutti gli enti previdenziali, ovvero INPS, INAIL, INPDAD, Casse Edili, Inarcassa e così via. Così come rimangono escluse anche tutte le richieste fatte in ambito concorsuale.
Solo per le istanze di questo tipo si seguono procedure differenti.
Advertisement - PubblicitàPer i casi in cui l’ente amministrativo non rispettasse il procedimento, e quindi non inviasse il preavviso di rigetto al cittadino, il DL Semplificazioni del Governo Conte II è stato fondamentale.
Prima della sua entrata in vigore infatti, la Legge 241/1990, in seguito all’integrazione dell’art. 21 octies con le modifiche apportate dalla Legge n. 15/2005, stabiliva che:
“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”
Dunque, se la PA avesse potuto dimostrare che la richiesta sarebbe stata comunque rifiutata anche nel caso in cui la comunicazione fosse stata inviata al cittadino, allora il rifiuto sarebbe stato comunque valido.
Il DL Semplificazioni non ha modificato l’intero art. 21 octies, ma in realtà l’ha integrato con un periodo aggiuntivo molto importante.
In sostanza, qui si è decretato che il periodo visto sopra (quello che stabilisce l’impossibilità di annullare il diniego se la pratica sarebbe stata comunque rifiutata) non si deve applicare più alle istanze di cui al comma 10-bis.
Advertisement - PubblicitàQuanto spiegato finora significa che tutte le “istanze a parte” presentate dopo la conversione in legge del DL Semplificazioni (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg), e quindi a partire dal 15 settembre 2020, devono seguire obbligatoriamente l’iter previsto dall’art. 10-bis.
Per la richiesta del Permesso di Costruire quindi, in caso di rigetto, il Comune è obbligato ad inviare tempestivamente la comunicazione al cittadino, anche nel caso in cui la richiesta fosse impossibile da approvare.
Se il cittadino non dovesse ricevere il preavviso di rigetto, significherebbe che l’ente amministrativo non starebbe rispettando la legge, e quindi il rifiuto del PDC verrebbe annullato.
Questo vale per la richiesta del PDC, così come per tutte le istanze che il cittadino presenta verso gli enti della PA e che prevedono che l’amministrazione rispetti delle condizioni precise e un categorico tempo di risposta.
Lo stesso procedimento si applica anche al Permesso di Costruire in sanatoria.
Leggi anche: “Permesso di costruire: quando può essere negato?”
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