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Permesso di costruire in deroga alle norme: sì per opere pubbliche

Il Permesso di Costruire in deroga ai criteri imposti dagli strumenti urbanistici generali è conseguibile esclusivamente per la realizzazione di edifici e impianti che siano pubblici o di interesse pubblico.

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Il Permesso di Costruire in deroga ai criteri imposti dagli strumenti urbanistici generali è conseguibile esclusivamente per la realizzazione di edifici e impianti che siano pubblici o di interesse pubblico.

Il rilascio del titolo abilitativo in questi casi necessita l’approvazione mediante delibera del consiglio comunale, e richiede comunque che vengano rispettate specifiche condizioni.

Vediamo di seguito quando è concesso realizzare nuove opere mediante il rilascio del Permesso di Costruire in deroga.

Leggi anche: “Permesso di Costruire per opere non residenziali: quanto costa?

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Permesso di Costruire in deroga: quali criteri si possono ignorare?

La concessione del Permesso di Costruire in deroga è disciplinata dal Testo Unico per l’Edilizia all’art. 14, dove si dispone appunto che questa tipologia di titolo abilitativo possa essere rilasciata solo per la realizzazione di opere pubbliche o che rientrino nell’interesse pubblico, che siano nuovi edifici oppure impianti.

Nello specifico, per il rilascio del titolo sarà necessario comunque il rispetto di tutte le altre normative richieste, in quanto la deroga si riferisce esclusivamente alle regole imposte dagli strumenti urbanistici generali.

Per ottenere il permesso di costruire in deroga dovranno, pertanto, essere soddisfatti i criteri disposti:

  1. Dal D.lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999 in materia di beni culturali e ambientali;
  2. Dalle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza;
  3. Dal DM del 2 aprile 1968 agli articoli 7, 8 e 9, riguardanti rispettivamente i limiti di densità edilizia, i limiti di altezza degli edifici e i limiti di distanza tra i fabbricati;
  4. Da tutte le altre normative di settore che abbiano incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Leggi anche: “Codice dei Beni Culturali: cosa tutela e cosa prevede

Si specifica quindi che la deroga dev’essere intesa in riferimento solo a quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in riferimento a:

  • Limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati;
  • Destinazioni d’uso ammesse.

Leggi anche: “Distanze tra edifici non rispettate: possibile chiedere la comunione del muro

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Lavori di ristrutturazione edilizia con PDC in deroga

Anche gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere oggetto di rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali.

Sarà richiesta però anche in questo caso l’approvazione mediante delibera del consiglio comunale, in cui si dovrà attestare l’interesse pubblico degli interventi da realizzare.

Il titolo abilitativo in deroga per i lavori di ristrutturazione edilizia prevede però dei limiti e può essere ammesso solo per le seguenti finalità di interesse pubblico:

  1. Rigenerazione urbana;
  2. Contenimento del consumo del suolo;
  3. Recupero sociale e urbano dell’insediamento. Nel caso in cui dovesse essere un insediamento commerciale, si richiede il rispetto di quanto previsto dal DL n. 201 del 6 dicembre 2011 all’art. 31, comma 2.

Leggi anche: “Permesso di Costruire semplificato: cos’è, come si ottiene



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TAGS: permesso di costruire, Permesso di Costruire in deroga

Autore: Redazione Online

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