Richiedere il Permesso di Costruire è necessario in tutti i casi si intenda realizzare una nuova costruzione, ma non solo.
Nello specifico, l’autorizzazione dev’essere richiesta presso l’ufficio comunale competente, e viene rilasciata solo se l’opera da eseguire soddisfa tutti i requisiti di conformità previsti dagli strumenti urbanistici, dai regolamenti edilizi e dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Vediamo tutti i lavori per i quali risulta obbligatorio richiedere il Permesso di Costruire.
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Sommario
L’art. 10 del Testo Unico per l’Edilizia disciplina tutti gli interventi che sono subordinati alla richiesta del permesso di costruire, il principale titolo abilitativo dedicato alla realizzazione di nuove opere in edilizia.
I lavori sotto elencati non possono, pertanto, essere realizzati con i titoli abilitativi dedicati agli interventi di minore entità, ovvero la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la Super SCIA o la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Per quanto riguarda invece l’agibilità degli edifici in seguito ai lavori – a prescindere dal titolo abilitativo che li ha autorizzati – è necessario presentare la SCA (Segnalazione Certificata Agibilità) in tutti i casi per i quali gli interventi possano aver compromesso:
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Advertisement - PubblicitàLa richiesta di Permesso di Costruire è obbligatoria per tutte le seguenti categorie di interventi:
Ricordiamo che di recente il primo DL Semplificazioni del 2020 ha rivoluzionato le definizioni delle categorie di lavori edilizi, soprattutto in riferimento alle nuove concessioni disposte per la categoria della ristrutturazione edilizia (approfondisci qui).
Per questo motivo, ad esempio, non è necessario richiedere il Permesso se si provvede a demolire e ricostruire un immobile in un’area che non sia sottoposta a vincoli.
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Advertisement - PubblicitàSempre l’art. 10 del TUE prevede anche, però, che le amministrazioni regionali possano stabilire autonomamente quali lavori subordinare al rilascio del permesso di costruire o della SCIA.
In particolare, le regioni hanno il potere di stabilire quali modificazioni legate all’uso degli immobili (e delle loro parti), si possa condizionare alla richiesta dei due titoli abilitativi. Ciò anche se i lavori non dovessero comportare delle vere e proprie trasformazioni fisiche dell’edificio.
È concesso inoltre alle regioni di individuare ulteriori interventi edilizi – determinati in base all’incidenza che possono avere sul territorio e sul carico urbanistico – da assoggettare al rilascio del permesso.
Si precisa però che le eventuali violazioni delle disposizioni stabilite dalle leggi regionali non comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo Unico per gli abusi edilizi all’art. 44.
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