Recentemente il Consiglio di Stato ha chiarito che la sostituzione di una finestra con una portafinestra non rientra nell’ambito dell’edilizia libera, ma necessitano della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La trasformazione di una finestra in porta-finestra si rivela non un semplice intervento estetico ma una vera e propria modifica strutturale che incide profondamente sui prospetti di un immobile.
Recentemente, il Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 467 del 24 gennaio 2022, che tali modifiche non rientrano nell’ambito dell’edilizia libera, ma necessitano della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), rientrando tra gli interventi di manutenzione straordinaria.
Vediamo quindi cosa bisogna fare per trasformare una finestra in porta finestra.
Advertisement - PubblicitàIl caso in esame riguarda una proprietaria di immobile che aveva presentato una SCIA per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, includendo un “modesto ampliamento” di un locale. Al termine dei lavori, un sopralluogo comunale ha evidenziato discrepanze significative tra le opere realizzate e quelle dichiarate nella SCIA.
In particolare, la trasformazione di finestre esistenti in porte-finestre non era stata comunicata, un dettaglio non trascurabile che ha portato il comune a sospendere i lavori e successivamente annullare la SCIA con un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
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Questo scenario ha portato alla decisione del Consiglio di Stato. Gli uffici comunali hanno agito in autotutela, evidenziando come la mancata segnalazione di tali modifiche costituisca una violazione delle norme edilizie, trattandosi di modifiche sostanziali dei prospetti esterni dell’edificio.
La sentenza del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 467 del 24 gennaio 2022, non solo ha confermato la decisione del TAR, ma ha anche ribadito un principio fondamentale nella gestione degli interventi edilizi: la trasformazione di una finestra in porta-finestra, per quanto possa sembrare un’intervento minore, rientra nella categoria della manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/01.
Questa classificazione impone l’obbligo di presentare la SCIA, in quanto l’intervento modifica l’aspetto esteriore dell’edificio.
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Advertisement - PubblicitàNella gestione condominiale, la sostituzione di una finestra con una portafinestra solleva spesso dubbi sulla necessità di ottenere autorizzazioni.
A meno che il regolamento condominiale non preveda esplicitamente divieti su tali modifiche, non è richiesta l’approvazione dell’assemblea condominiale per procedere con tali lavori.
Anche se i muri perimetrali sono considerati parti comuni dell’edificio, l’installazione di una portafinestra non necessita di permessi specifici dal condominio. Tuttavia, è fondamentale ottenere l’autorizzazione comunale adeguata.
Secondo l’articolo 1102 del Codice Civile, ogni condomino ha il diritto di apportare miglioramenti alla propria unità immobiliare, purché gli interventi rispettino le normative vigenti e non compromettano la stabilità strutturale dell’edificio, garantendo così la sicurezza di tutti gli abitanti.
Art. 1102
Uso della cosa comuneCiascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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