Sempre rimanendo sul tema del Superbonus con SAL, vediamo alcuni chiarimenti forniti di recente dal Fisco in risposta all’interpello di un contribuente.
Secondo le disposizioni stabilite dall’art. 121 del Decreto Rilancio, chi sceglie di usufruire del Superbonus 110% optando per una delle due opzioni fiscali alternative (cessione del credito o sconto in fattura), può farlo seguendo la regola dei SAL (Stati Avanzamento Lavori).
Tale metodo impone che non possano essere fatti più di 2 SAL, oltre a quello di fine lavori, per ogni intervento complessivo. Inoltre, ogni SAL dovrà riferirsi almeno al 30% di lavori svolti.
Si tratta di una regola obbligatoria unicamente per quanto riguarda il Superbonus 110%, e non si applica invece agli altri incentivi fiscali per i quali è possibile scegliere le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Per approfondire l’argomento, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
Sempre rimanendo sul tema del Superbonus con SAL, vediamo alcuni chiarimenti forniti di recente dal Fisco in risposta all’interpello di un contribuente.
Advertisement - PubblicitàIl quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate arriva da parte di una società fornitrice di materiali per il settore dell’edilizia, tra cui materie prime, sussidiarie, manufatti, prodotti finiti, macchine e attrezzature.
L’istante ha affermato di aver sottoscritto un contratto di fornitura con un’impresa di costruzioni e ristrutturazioni nel luglio 2019. Nel contratto, era previsto che l’impresa avrebbe pagato i materiali alla società fornitrice istante cedendole parte di credito d’imposta che la stessa impresa avrebbe maturato come retribuzione per dei lavori effettuati su un condominio che usufruisce del Superbonus 110%.
In seguito all’avvio dei lavori, l’impresa ha emesso nel 2019 il primo SAL concedendo uno sconto in fattura al condominio pari all’85% delle spese, e recuperando quindi la percentuale sotto forma di credito d’imposta.
L’impresa, ottenuto il credito d’imposta, l’ha quindi a sua volta ceduto in parte alla società istante e in parte ad un secondo fornitore.
Con la prosecuzione dei lavori, la società istante afferma che l’impresa di costruzioni è in procinto di emettere il secondo SAL. Anche qui, il condominio desidera optare per lo sconto in fattura per pagare con credito d’imposta l’impresa che, a sua volta, intende cederlo a terzi.
Con questo secondo SAL però, la società istante vorrebbe acquistare il credito d’imposta dell’impresa non in parte ma del tutto, escludendo quindi il secondo fornitore dell’impresa.
A questo punto, la società fornitrice chiede alle Entrate se tutti i SAL debbano seguire lo stesso tipo di impostazione, ovvero se i fornitori debbano essere sempre gli stessi e con le stesse percentuali di divisione del credito, oppure se i SAL possano prevedere procedure differenti.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco, con la risposta ad interpello n. 483/2021 afferma che, secondo le disposizioni previste per l’usufrutto del Superbonus 110% applicando lo sconto in fattura col metodo dei SAL, i fornitori non debbano necessariamente essere gli stessi per tutti i SAL, e che anche le percentuali possano essere differenti.
Questo perché, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 121 del Decreto Rilancio:
“è consentita la cessione del credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce però che sia necessario tener conto degli accordi presenti nei contratti che l’impresa ha sottoscritto con entrambe le parti, la società istante e il secondo fornitore.
Nel caso in cui infatti il contratto prevedesse un prolungamento del contratto con il secondo fornitore, la società istante non potrebbe acquisire il totale credito d’imposta emesso dall’impresa, in quanto la disposizione descritta all’art. 121 del Decreto Rilancio stabilisce la normativa in forma generale, mentre il contratto tra le parti è atto a stabilire la collaborazione professionale in maniera specifica.
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