L’Agenzia delle Entrate torna a parlare del funzionamento dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta a fronte dell’usufrutto del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa che ammettono la scelta
Con la pubblicazione del Provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare del funzionamento dell’opzione alternativa della cessione del credito d’imposta a fronte dell’usufrutto del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa che ammettono la scelta.
Nello specifico, con questo documento si vanno a modificare ufficialmente le disposizioni precedentemente previste sulla cessione del credito, con particolare riferimento all’ultimo Provvedimento del 3 febbraio 2022.
Sempre per lo stesso motivo, l’Agenzia informa che è stata aggiornata anche la “Piattaforma web accettazione/cessione crediti”, che ormai forniva indicazioni non più in linea con quelle che sono le nuove normative.
Vediamo quindi come funziona attualmente l’opzione della cessione del credito in riferimento all’usufrutto del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa.
Sommario
Le modifiche apportate alla disciplina della cessione del credito nel corso dell’ultimo periodo sono state numerose e, perciò, si è resa necessaria la pubblicazione di un nuovo Provvedimento aggiornato che potesse contenerle e spiegarle tutte al meglio.
Come sappiamo, quando le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura sono state rese disponibili per l’usufrutto con il Superbonus 110% con il Decreto Rilancio, all’art. 121 si stabiliva che ogni soggetto potesse cedere il credito acquisito senza limitazioni o restrizioni.
In seguito però alla scoperta delle numerose frodi legate all’utilizzo della misura, si è reso necessario imporre dei paletti piuttosto rigidi in merito all’utilizzo della cessione del credito.
Le modifiche ufficiali sono arrivate con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni TER. Inizialmente, con la pubblicazione del decreto-legge, si era stabilito che il credito d’imposta potesse essere ceduto in forma “libera” solo una volta, dopodiché venivano concesse due ulteriori cessioni, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Tale disciplina è stata in realtà modificata nuovamente quando il decreto è stato convertito dalla Legge n. 25 del 28 marzo 2022. Qui si è stabilito che i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative (ovvero dallo sconto in fattura o dalla prima operazione di cessione), per i quali la Comunicazione alle Entrate fosse stata inviata dal 1° maggio 2022 in poi, non potessero essere frazionati ma dovessero essere venduti interamente.
A questo proposito, si chiariva che ogni credito sarebbe stato “tracciato” con l’applicazione di un codice univoco da specificare nelle operazioni di cessione successive alla prima.
Advertisement - PubblicitàL’art. 121 del Decreto Rilancio, e quindi la disciplina che regola il funzionamento delle opzioni alternative della cessione e dello sconto, è stato poi nuovamente modificato anche dal recente Decreto Aiuti all’art. 14.
Qui si è stabilito infatti che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari “vigilati” potessero, dapprima, ricorrere ad una quarta cessione del credito a favore di clienti professionali privati con contratto di conto corrente.
Successivamente, si è disposto invece che questa tipologia di cessioni sarebbe stata concessa a banche e società senza limitazioni, eliminando di fatto il punto che introduceva una “quarta” cessione. Approfondisci qui.
Questa appena citata è la disciplina attualmente in vigore per la cessione dei crediti. Sono dunque concesse per tutti 1 cessione libera ed altre 2 “limitate” e non frazionabili. Solo banche e società idonee possono cedere il credito senza limitazioni a favore di clienti professionali privati.
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Advertisement - PubblicitàLe novità però non sono finite qui. Difatti il nuovo Provvedimento del 10 giugno dispone anche la sostituzione del punto 5.2, lettera a) del provvedimento del 3 febbraio.
Qui si stabiliva che i cessionari e i fornitori dovessero confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione mediante l’area riservata del sito delle Entrate.
Il nuovo Provvedimento prevede sempre la conferma dell’esercizio dell’opzione, ma dispone che debba avvenire mediante l’utilizzo dell’apposita “Piattaforma cessione crediti”.
Stabilisce inoltre che, per quanto riguarda i crediti derivanti dalle Comunicazioni inviate a partire dal 1° maggio, sia necessario specificare anticipatamente la scelta irrevocabile della fruizione in compensazione, con riferimento ad ogni rata annuale.
L’Agenzia ricorda comunque che se si opta per l’utilizzo in compensazione con l’F24, diventa possibile anche usufruire di ciascuna rata spettante frazionandola in più soluzioni.
Advertisement - PubblicitàCome è normale che sia, le tante novità apportate alla disciplina della cessione del credito per l’usufrutto del Superbonus 110% e degli altri Bonus Casa hanno comportato davvero troppa confusione.
In particolare per il fatto che sia diventato necessario seguire normative e provvedimenti differenti in base al periodo in cui si è trasmessa la Comunicazione alle Entrate o in cui si è ottenuto il credito d’imposta.
Per rendere più semplice la comprensione delle nuove disposizioni, il Fisco ha voluto spiegare alcuni punti fondamentali riguardanti le operazioni di cessione successive alla prima.
Viene chiarito che, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’Agenzia riceve la Comunicazione:
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