Come sappiamo, il Superbonus 110% può essere beneficiato mediante il tradizionale metodo della detrazione in Dichiarazione dei Redditi, in un tempo di 5 anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, oppure in soli 4 anni per le spese sostenute nel 2022.
Il maxi-incentivo tuttavia ha permesso anche l’introduzione delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Grazie a queste, anche chi non può detrarre dall’imposta lorda, ma possiede un reddito imponibile (anche minimo, anche fondiario), ha diritto ad accedere all’incentivo.
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono opzioni alternative utilizzabili non solo con il Superbonus, ma con tutti i Bonus Casa elencati qui, più anche il bonus barriere architettoniche 2022 valido solo per quest’anno.
Per quanto riguarda il Superbonus 110%, è possibile beneficiare dell’incentivo mediante cessione o sconto fino al 2025. Per tutti gli altri Bonus Casa la disponibilità delle opzioni alternative scade il 31 dicembre 2024.
Di seguito vediamo in che modo funzionano i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura sulla base degli ultimi aggiornamenti normativi. Vedremo inoltre come funziona la compensazione del credito con il Superbonus e quali sono le imposte valide ai fini della compensazione.
Sommario
In sostanza, la normativa relativa all’utilizzo del credito d’imposta derivante da Superbonus 110% prevede quanto segue.
Chi esegue interventi agevolabili con il maxi-può optare alternativamente per:
Una volta maturato il credito d’imposta derivante dallo sconto applicato, tale credito potrà essere ceduto (liberamente) ad altri soggetti, incluse le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione abilitate.
Tali soggetti che acquistano il credito possono cederlo nuovamente, per un massimo di 2 volte e solo interamente, ma stavolta esclusivamente a favore dei cosiddetti “soggetti qualificati”, che sono appunto:
Qualora, senza passare per l’opzione dello sconto in fattura, il beneficiario del Superbonus 110% decidesse invece di procedere direttamente con la cessione del credito d’imposta che ha maturato per le spese conseguite, il meccanismo da seguire sarà lo stesso descritto sopra.
Egli potrà effettuare la prima cessione (detta “jolly”) a favore di tutti i soggetti e anche frazionando il credito. Tali soggetti potranno poi effettuare due ulteriori cessioni del credito, solo interamente, e solo a favore dei soggetti “qualificati”.
Per usufruire del Superbonus 110% mediante la cessione o lo sconto in fattura, è obbligatorio trasmettere l’apposita “Comunicazione delle opzioni alternative”.
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
Ricordiamo a questo proposito che qualora fossero stati commessi errori nella compilazione della Comunicazione, è possibile modificare il documento. Per sapere come, approfondisci qui.
Advertisement - PubblicitàA proposito di quanto detto sopra, le nuove disposizioni normative prevedono quanto segue.
I crediti derivanti da Superbonus o dagli altri Bonus Casa che – entro la data del 16 febbraio 2022 – sono già stati oggetto di prima cessione “jolly” oppure sono stati ottenuti mediante l’opzione dello sconto in fattura, possono essere oggetto di un’ulteriore cessione “jolly” a favore di tutti i soggetti. Tali soggetti potranno poi cedere il credito, per altre 2 volte, solo interamente e solo a favore di soggetti qualificati.
Esclusivamente per i crediti derivanti dal Bonus barriere architettoniche 2022, la data di cui sopra non è quella del 16 febbraio. Potranno usufruire di un’ulteriore cessione “libera” tutti i soggetti che hanno usufruito di una prima cessione oppure dello sconto in fattura entro il 7 marzo 2022.
Un’ulteriore novità introdotta successivamente riguarda invece tutte le Comunicazioni per le opzioni alternative che vengono inviate dal 1° maggio 2022.
Per tutte le Comunicazioni – relative all’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o all’esercizio della prima cessione “jolly” effettuabile a favore di tutti i soggetti – che vengono trasmesse a partire dal 1° maggio 2022, i soggetti “qualificati” elencati sopra possono sempre cedere il credito a favore dei propri clienti professionali privati titolari di un contratto di conto corrente.
Tali clienti non avranno possibilità di cedere a loro volta il credito acquistato, e potranno pertanto utilizzarlo solo mediante compensazione con l’F24.
Leggi anche: “Cessione Credito: dopo la scadenza, è ancora possibile beneficiarne?”
Advertisement - PubblicitàAbbiamo visto quindi tutte le regole attualmente vigenti per l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura in relazione sia al Superbonus 110% che agli altri Bonus Casa, incluse anche tutte le eccezioni.
Una volta però che, in base alle diverse condizioni che abbiamo visto, si esaurisce il numero di cessioni che possono essere effettuate per lo stesso credito, l’unico utilizzo che rimane è quello della compensazione con il Modello F24.
Chiariamo che la possibilità di optare per la compensazione del credito è fattibile non solo una volta che si esaurisce la possibilità di cessione, ma anche prima.
In poche parole, ad esempio, mettiamo il caso che il beneficiario del Superbonus 110% decida di effettuare la prima cessione “jolly” a favore di un soggetto. Tale soggetto potrà poi scegliere di vendere nuovamente il credito continuando con il numero delle cessioni, oppure potrà utilizzare il credito ottenuto (o parte di esso) direttamente in compensazione.
La compensazione con l’F24 è dunque possibile anche qualora non si fossero ancora esercitate tutte le possibilità di cessione. Tra l’altro, in caso di cessione è consentito frazionare il credito.
Pertanto, un soggetto che acquista un credito d’imposta derivante dalle spese dovute ai lavori agevolabili, potrà quindi sempre scegliere di utilizzarlo per compensare le imposte con l’F24, a meno che chiaramente non abbia già provveduto a richiedere la cessione mediante il Portale e tale richiesta non fosse stata respinta.
Proprio in riferimento all’utilizzo del credito in compensazione, con un recente quesito posto all’Agenzia delle Entrate mediante il portale FiscoOggi, si domanda quanto segue:
“Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?”
Advertisement - PubblicitàA questo proposito, il Fisco chiarisce che sia i crediti derivanti dalle spese Superbonus 110% che quelli derivanti dagli altri Bonus Casa, possono essere utilizzati in compensazione con l’F24.
Per farlo, l’art. 121 del Decreto Rilancio dispone che dovranno seguire le regole previste dal D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 all’art. 17, comma 2.
Qui possiamo leggere che “il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi a”:
Leggi anche: “Superbonus 110% per consolidato: cessione e compensazione senza limiti”
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