Il Superbonus 110% ammette tra gli interventi trainaTI anche la sostituzione di infissi, serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari.
Tuttavia, è possibile includere questi lavori tra quelli detraibili solo se vengono eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainaNTE, e solo se si tratta di sostituzione e non di nuova installazione.
Questo quanto ribadito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 369 dell’8 luglio 2022.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Nel caso di oggi l’istante chiede chiarimenti in merito all’utilizzo del Superbonus 110% per l’esecuzione di lavori edilizi nell’abitazione in cui risiede. Non viene specificata la tipologia di immobile né la tipologia di beneficiario, ma si fa sapere che gli interventi comporteranno il miglioramento di 2 Classi energetiche rispetto alla condizione attuale.
Complessivamente, i lavori che vorrebbe eseguire sono i seguenti:
A questo proposito però, l’istante vorrebbe usufruire del Superbonus 110% esclusivamente in riferimento all’intervento trainaTO di sostituzione dei serramenti che non comporterà incrementi di superficie o modifiche alla geometria attuale (Punto 3).
Tuttavia, visto che nella stessa abitazione saranno sostituiti anche due serramenti con aumento di superficie, chiede se quest’ultimo intervento possa essere d’ostacolo ai fini dell’accesso al maxi-incentivo.
Oltre a questo, l’istante fa sapere anche che vorrebbe procedere alla sostituzione delle tapparelle (con relativi cassonetti) al fine di conseguire un risparmio energetico. In riferimento a questo, chiede:
In riferimento all’applicazione del Superbonus 110% per gli interventi di sostituzione di serramenti, infissi, chiusure oscuranti o schermature solari, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto la regola generale di base.
All’art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio, viene specificato che sono ammissibili al Superbonus come interventi trainaTI tutti i lavori che, normalmente, sono detraibili con l’Ecobonus.
Tuttavia, questi lavori possono essere ammessi al maxi-incentivo solo se “legati” almeno ad un intervento trainaNTE. Questa regola è sempre obbligatoria, ad eccezione soltanto degli immobili situati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici (Approfondisci qui).
Tra gli interventi trainaTI ammissibili al Superbonus 110% dunque, rientra anche quello di “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. È fondamentale però che si tratti di sostituzione e non di installazione ex novo.
Viene precisato a questo proposito che, erroneamente a quanto prospettato dall’istante, il maxi-incentivo ammette la sostituzione degli infissi anche in caso di modifiche geometriche o aumenti di volumetria rispetto alla condizione esistente, purché comunque, a fine lavori, la superficie complessiva degli infissi non sia superiore a quella totale pre-interventi (Approfondisci qui).
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui invece la superficie totale dei nuovi serramenti dovesse risultare superiore a quella complessiva pre-interventi, allora l’intervento non sarà ammissibile al Superbonus 110%, ma potrà comunque essere ammesso al Bonus Ristrutturazioni ordinario con aliquota al 50%.
In questo caso, tra l’altro, con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 si precisava che:
“Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.”
Il che significa che le spese relative alle strutture accessorie, come nel caso di interesse i cassonetti, possono essere incluse nell’intervento di sostituzione degli infissi.
Leggi anche: “Superbonus 110 e sostituzione infissi: come funziona, massimali”
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda invece la sostituzione delle tapparelle, che rientrano tra le cosiddette “chiusure oscuranti”, viene chiarito quanto segue.
Se la sostituzione delle tapparelle viene eseguita congiuntamente alla sostituzione dei serramenti ammessi a detrazione, allora tutto l’intervento sarà da considerarsi come unitario ai fini dell’accesso al Superbonus 110%. Tuttavia, sarà sempre obbligatorio eseguire anche almeno un intervento trainaNTE.
Nel caso in cui invece l’istante decidesse di procedere solo con la sostituzione delle chiusure oscuranti, senza la sostituzione degli infissi, allora l’intervento non rientrerebbe tra quelli ammessi al maxi-incentivo, ma potrebbe comunque essere ammesso all’Ecobonus ordinario.
Se dunque la sostituzione delle tapparelle viene intesa come un intervento autonomo, ammissibile all’Ecobonus e non al Superbonus, allora il limite massimo di spesa sarà pari a 60.000 euro per unità immobiliare.
In riferimento invece all’installazione ex-novo dei lucernari (schermature solari), si fa presente che l’installazione ex-novo non è a prescindere un’opzione contemplata dal Superbonus e che, anche in questo caso, si potrà accedere solo all’Ecobonus ordinario.
Leggi anche: “Superbonus 110% e Ecobonus: asseverazione tecnica, quali differenze”
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