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Superbonus 110% per unifamiliari: scadenza al 30 settembre, cosa sapere

Superbonus 110% per unifamiliari: scadenza al 30 settembre, cosa sapereSuperbonus 110% per unifamiliari: scadenza al 30 settembre, cosa sapere
Ultimo Aggiornamento:

La data del 30 settembre 2022 è sempre più vicina e questo significa che i soggetti che intendono usufruire del Superbonus 110% per l’esecuzione di lavori in edifici unifamiliari dovranno affrettare i tempi.

La normativa prevede difatti che il maxi-bonus per gli edifici unifamiliari possa essere beneficiato fino alla scadenza ultima del 31 dicembre 2022 ma a patto che, per la data del 30 settembre, siano stati completati almeno il 30% dei lavori complessivi.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110%, scadenza al 30 settembre: cosa significa e chi riguarda

A inizio anno, con la Legge di Bilancio 2022 era stato stabilito che le “persone fisiche di cui al comma 9, lettera b)”, avrebbero potuto beneficiare del Superbonus 110% per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2022, ma solo se, alla data del 30 giugno 2022, avessero portato a termine almeno il 30% dei lavori complessivi, compresi quelli non agevolati.

La proroga è avvenuta a maggio, con l’entrata in vigore del DL n. 50 del 17 maggio 2022 che all’art. 14 ha disposto l’estensione del termine del 30 giugno, sostituendolo con la data del 30 settembre.

La disposizione di cui parliamo è specificata dal Decreto Rilancio all’art. 119 comma 8-bis, dove viene chiarito che le persone fisiche che operano sulle singole unità immobiliari e sugli edifici unifamiliari potranno usufruire del Superbonus 110%:

anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”

Come appunto viene chiarito, nella determinazione del “30% di lavori da eseguire entro il 30 Settembre” possono essere inclusi anche quegli interventi previsti in progetto che non possono essere agevolati con il maxi-bonus.

Vale a dire che, qualora tra i lavori complessivi da eseguire nell’edificio ci fossero sia lavori ammissibili che non ammissibili al Superbonus, la percentuale del 30% si dovrà calcolare sul totale complessivo degli interventi da eseguire, agevolabili e non, e dunque sempre sul 100% dei lavori in progetto.

Il punto è stato chiarito anche di recente, il 5 settembre 2022, dalla Commissione Consultiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus, in risposta ad un quesito posto dalla Rete delle Professioni Tecniche.

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30% di lavori eseguiti: come si dimostra?

La Commissione ha chiarito inoltre chi dovrà essere ad attestare la percentuale del 30% e in che modo si debba dimostrare il SAL.

Sarà il direttore dei lavori a dover redigere un’apposita dichiarazione, che dovrà essere però integrata con documenti atti a dimostrare che gli interventi stiano realmente procedendo.

Tra i documenti che possono essere considerati validi ci sono:

  • I dati sul libretto delle misure;
  • Lo stato di avanzamento dei lavori;
  • La relazione fotografica riguardante gli interventi;
  • La copia di bolle o fatture.

Il direttore dei lavori dovrà dunque redigere l’apposita dichiarazione e allegare qualsiasi tipologia di documento che possa servire ad attestare la percentuale di lavori che si dichiara di aver eseguito.

Attenzione però, la dimostrazione del 30% dei lavori eseguiti non dovrà essere presentata presso alcun ufficio o ente. Bisognerà semplicemente conservarla, e presentarla nel caso in futuro ci dovessero essere dei controlli in merito.



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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%, unifamiliari

Autore: Redazione Online

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