Il Superbonus 110% ammette tra i possibili beneficiari anche le ONLUS, le ODV e le APS, così come previsto dall’art. 119, lettera d-bis) del Decreto Rilancio.
Il Superbonus 110% ammette tra i possibili beneficiari anche le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), le ODV (Organizzazioni Di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale), così come previsto dall’art. 119, lettera d-bis) del Decreto Rilancio.
Ricordiamo che inizialmente il maxi-incentivo in questi casi non prevedeva alcuna limitazione espressa in merito alla categoria catastale, al numero di unità o alla destinazione d’uso dell’immobile, seppure rimanesse valida la clausola che non consente gli interventi su immobili in A/1, A/8 e A/9 non aperti al pubblico.
Le cose però sono cambiate il 1° giugno 2021, data a partire dalla quale sono stati introdotti nuovi requisiti da rispettare per le ONLUS, le ODV e le APS che vogliono accedere al Superbonus 110%. Tra i nuovi criteri richiesti c’è appunto quello che impone che i membri del Consiglio non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl caso di cui parliamo oggi è stato trattato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 340 del 23 giugno 2022.
L’istante rappresenta di essere una Fondazione ONLUS che intende beneficiare del Superbonus 110% per eseguire interventi edilizi su un complesso immobiliare di sua proprietà, utilizzato per attività assistenziali istituzionali.
A questo proposito, tenendo conto della clausola normativa che impone che il Consiglio Amministrativo non percepisca guadagni, l’istante afferma che tutti i membri hanno deciso all’unanimità di rinunciare ad ogni compenso o indennità spettante a partire dal 1° gennaio 2022, così come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione datato all’8 novembre 2021.
Si fa sapere pertanto che, prima della data citata, i membri hanno percepito guadagni derivanti da attività lavorative svolte sulla base di specifiche deleghe, quali:
Ciò posto, la ONLUS chiede chiarimenti in riferimento alla possibilità di usufruire del Superbonus 110% per gli interventi previsti, tenendo conto che i membri hanno firmato la rinuncia di ogni compenso per tutta la durata dell’eventuale usufrutto del maxi-incentivo.
Advertisement - PubblicitàCome accennavamo all’inizio di questo articolo, a partire dal 1° giugno 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti specifici per le ONLUS, le ODV e le APS che intendono accedere al Superbonus 110%.
A stabilirlo è stato l’art. 33 del DL n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che ha introdotto il comma 10-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio.
I nuovi requisiti sono:
Il Fisco precisa tuttavia che questi nuovi criteri sono in vigore e devono essere rispettati a partire dalla data del 1° giugno 2021.
La Fondazione istante pertanto non potrà accedere al Superbonus 110%, in quanto i membri del Consiglio hanno rinunciato ai compensi solo a partire dal 1° gennaio 2022, mentre nei 6 mesi precedenti risultano aver percepito regolarmente i guadagni suddetti.
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