Il maxi-incentivo Superbonus 110%, così come l’Ecobonus e il Sismabonus ordinari, dà la possibilità anche di eseguire congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, con requisiti specifici da rispettare per ognuno di essi e con limiti di spesa che cambiano in base a molti fattori.
Il Superbonus 110% ammette l’esecuzione di interventi trainaNTI e trainaTI, che possono essere volti all’efficientamento energetico oppure alla riduzione del rischio sismico negli edifici.
Il maxi-incentivo, così come l’Ecobonus e il Sismabonus ordinari, dà la possibilità anche di eseguire congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, con requisiti specifici da rispettare per ognuno di essi e con limiti di spesa che cambiano in base a molti fattori.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Eco-Sismabonus: sì a demo-ricostruzione con ampliamento, come funziona”
Sommario
Il caso di oggi è stato trattato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 289 del 23 maggio 2022. L’istante è una persona fisica proprietaria di due edifici, entrambi unifamiliari, posti ad una distanza di 1,5 metri l’uno dall’altro.
I due edifici sono ubicati all’interno di un terreno in un’area extraurbana e sono così composti:
L’istante afferma che gli edifici, pur essendo indipendenti l’uno dall’altro per quanto riguarda l’accesso dall’esterno, tuttavia, presentano in comune l’impianto idraulico ed elettrico, nonché la rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue.
Entrambi gli edifici unifamiliari saranno oggetto di interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% mirati al recupero delle strutture esistenti, con parziale demolizione e ricostruzione e con l’ampliamento della volumetria (in quanto concesso dalla normativa urbanistica territoriale).
Il garage, distaccato dai fabbricati, sarà invece interessato da lavori di ristrutturazione e completamento.
Oltre agli interventi strutturali, che rientrano tra quelli volti alla riduzione del rischio sismico, l’istante vorrebbe appunto eseguire anche lavori volti al miglioramento dell’efficienza energetica, quali:
Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti in merito all’usufrutto del Superbonus 110% per il caso presentato, nonché all’applicazione dei relativi limiti di spesa per gli interventi da eseguire.
Advertisement - PubblicitàNei casi di questo genere, l’Agenzia delle Entrate spiega innanzitutto che, ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa, della verifica degli aspetti tecnici e dei vari adempimenti necessari, la chiave di tutto sia considerare la condizione delle pertinenze.
Per quanto riguarda in particolare i limiti di spesa riferibili agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus 110%, si fa presente che il massimale è fissato a 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare abitativa.
Come chiarito nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, tale limite si deve riferire all’unità abitativa comprensiva delle pertinenze, anche nel caso in cui queste fossero accatastate a parte.
Ciò significa che quanto prospettato dall’istante, che riteneva di poter moltiplicare il massimale previsto per 4 unità abitative (abitazioni e pertinenze), è senza dubbio errato. Viene specificato infatti che il limite di 96.000 euro dovrà essere moltiplicato solo per le due unità residenziali, per un totale di 192.000 euro.
A questo proposito, si ricorda che tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico che comprendono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio (con ampliamento, se concesso), devono essere obbligatoriamente inquadrati come “ristrutturazione edilizia”.
Tale classificazione degli interventi dovrà essere specificata nel documento inerente il titolo abilitativo che autorizza gli interventi, rilasciato dagli uffici comunali.
Advertisement - PubblicitàIn merito alla possibilità di svolgere con il Superbonus 110%, congiuntamente, interventi volti sia all’efficienza energetica che alla riduzione del rischio sismico, il Fisco fa presente che le spese per la riqualificazione energetica saranno ammesse solamente per quanto riguarda la parte di edificio esistente prima dell’inizio degli interventi strutturali.
Pertanto, visto che l’intenzione dell’istante è quella di procedere alla demolizione e alla ricostruzione con anche l’ampliamento di volumetria, egli potrà portare a detrazione le spese rientranti nel Super Ecobonus 110% solo per la parte già esistente, e non per la parte ampliata.
Fa eccezione solo l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, che invece potrà essere situato anche nella parte prima non esistente.
Questo tipo di limitazione non riguarda invece gli interventi strutturali, ovvero quelli del Super Sismabonus 110%, per i quali invece è ammessa la detrazione anche per la parte ampliata.
Per questo motivo, in relazione all’intervento trainaNTE di sostituzione dei camini con sistema centralizzato a biomassa, l’istante potrà usufruire di un limite massimo di spesa pari a 30.000 euro per ogni unità immobiliare, escludendo le spese relative ai lavori che interesseranno la parte ampliata.
Chiaramente, non possono essere incluse nelle spese ammesse a detrazione neanche le parti degli edifici che non presentano il camino, e che quindi non sono riscaldate. Tenendo conto che il camino riscalda le due unità abitative degli edifici unifamiliari, ma non le pertinenze, l’istante potrà contare su un limite massimo di 60.000 euro.
Advertisement - PubblicitàAnche l’intervento trainaTO di sostituzione degli infissi, così come quello di installazione del fotovoltaico, è da considerarsi in maniera differente rispetto agli altri.
Difatti il Superbonus 110% ammette, nei casi di demolizione e ricostruzione, la possibilità di modificare le dimensioni, la posizione e l’orientamento delle finestre, a patto che la superficie complessiva che le stesse ricoprono non sia superiore a quella che ricoprivano prima. (Approfondisci qui)
Essendo che, per l’intervento che riguarda la sostituzione degli infissi, il Decreto Requisiti Minimi individua gli edifici demoliti e ricostruiti alla pari delle nuove costruzioni, il Fisco chiarisce che si dovrà tener conto esclusivamente del risultato finale, ovvero quello post-lavori.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento infine a tutti gli altri interventi trainaTI che l’istante sostiene di voler eseguire, si fa presente che alcuni di questi presentano un limite di spesa massimo da rispettare, mentre altri richiedono il rispetto di un limite massimo di detrazione spettante.
La differenza sta nel fatto che, nei casi in cui si deve rispettare il limite massimo di detrazione, ogni massimale stabilito dovrà essere diviso per 1,1.
In particolare, per quanto riguarda questo caso specifico, i massimali si calcoleranno come segue:
In merito all’intervento di installazione del fotovoltaico, per il quale è previsto normalmente un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
L’istante però, tenendo conto che intende eseguire anche interventi rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia, potrà fruire invece di un limite massimo di spesa pari a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
Difatti, quando l’installazione del fotovoltaico è legata ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa previsto per il fotovoltaico si riduce. Per approfondire, leggi: “Superbonus e fotovoltaico: limite ridotto in base agli interventi, ecco come”
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