Come sappiamo, il Superbonus 110 ammette l’esecuzione di interventi edilizi anche in aree vincolate. Per di più, in questi casi il maxi-incentivo viene concesso anche in assenza di interventi trainaNTI.
Il Superbonus 110 per gli interventi effettuati nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici segue difatti una regola differente rispetto a tutte le alte casistiche. Se gli interventi trainaNTI non sono permessi a causa dei vincoli, gli immobili possono comunque usufruire del maxi-incentivo eseguendo solo lavori trainaTI, sempre detraibili al 110%.
Vediamo dunque quali sono i lavori che effettivamente si possono svolgere nelle aree vincolate.
Advertisement - PubblicitàIl caso è stato trattato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 341 del 23 giugno 2022. L’istante rappresenta di essere un cittadino italiano residente all’estero, proprietario di un’unità immobiliare situata all’interno di un condominio che si trova in area sottoposta a vincoli paesaggistici.
Egli afferma che, per via dei vincoli, il condominio risulta impossibilitato a procedere con l’installazione del cappotto termico e che, pertanto, tale intervento trainaNTE ammissibile al Superbonus 110% non possa essere conseguito.
L’istante sostiene comunque che vorrebbe effettuare degli interventi trainaTI ammissibili al maxi-incentivo, che interesseranno solo la propria unità immobiliare e le relative pertinenze. Tali interventi sono:
Chiede dunque al Fisco se il caso presentato possa essere ammesso ai fini dell’accesso al Superbonus 110, tenendo conto che questi lavori comporteranno alla sua proprietà un miglioramento di almeno due classi energetiche o, dove non è possibile, il conseguimento della classe energetica più elevata.
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Advertisement - PubblicitàIn seguito al solito riepilogo sul funzionamento del Superbonus 110, l’Agenzia delle Entrate dichiara che l’istante potrà beneficiare dell’incentivo, ma non per tutti gli interventi che egli vorrebbe svolgere.
Nello specifico, la disciplina che regolamenta gli interventi Superbonus nelle aree vincolate è il comma 2, dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Qui, al secondo periodo, viene stabilito che:
“Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, […] o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.”
In poche parole la regola stabilisce che, nel caso in cui i vincoli paesaggistici o i regolamenti edilizi impediscano di svolgere gli interventi trainaNTI ammissibili al Superbonus 110%, sarà possibile comunque eseguire degli interventi trainaTI, a patto che si riesca a conseguire il requisito del miglioramento di 2 Classi o del conseguimento della classe energetica più elevata.
Gli interventi trainaTI che si possono svolgere però, come possiamo leggere, sono solo quelli citati allo stesso comma 2 (primo periodo), ovvero quelli di cui articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (disciplina che regolamenta l’Ecobonus ordinario).
Rimangono categoricamente esclusi invece gli interventi trainaTI di cui ai commi 5, 6 e 8 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero:
L’istante potrà pertanto sostenere spese ammissibili al Superbonus 110 in riferimento solo agli interventi trainaTI di sostituzione degli impianti e sostituzione dei serramenti.
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