Analizzando una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, facciamo chiarezza in merito al rilascio del titolo edilizio per poter accedere al Superbonus 110%.
Analizzando una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, facciamo chiarezza in merito al rilascio del titolo edilizio per poter accedere al Superbonus 110%.
Con questo tema in particolare, bisogna fare molta attenzione soprattutto alle tempistiche di rilascio del titolo, perché da questo può dipendere l’accesso al maxi-beneficio.
Vediamo quando e perché il titolo edilizio per ottenere il Superbonus 110% (ramo Sismabonus) è valido a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Sommario
Il caso presentato all’attenzione del Fisco riguarda un contribuente proprietario di un edificio collabente (categoria F/2). Egli dichiara di aver avviato degli interventi edilizi sull’immobile in data 17 maggio 2016, che ancora non sono stati conclusi.
I lavori in questione sono i seguenti:
L’istante afferma che gli interventi sono iniziati prima dell’entrata in vigore:
Il contribuente dichiara di aver presentato la seguente documentazione:
Per quanto riguarda i lavori già eseguiti, il contribuente afferma di aver usufruito del Bonus Ristrutturazioni con aliquota al 50%. Mentre, per quelli ancora da eseguire, egli chiede alle Entrate se sia possibile usufruire del Superbonus 110% (ramo Sismabonus).
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 674 del 6 ottobre 2021 fornisce all’istante un’opinione negativa. Egli non potrà usufruire del Superbonus 110% per eseguire interventi volti alla riduzione del rischio sismico ammissibili al Sismabonus 110% sull’immobile in questione.
Il motivo in realtà è solo uno, ovvero la tempistica di rilascio del titolo abilitativo. Ma spieghiamoci meglio andando per gradi.
La Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, che forniva i primi chiarimenti in merito all’applicabilità e al funzionamento del Superbonus 110%, aveva previsto un requisito specifico in riferimento ai processi autorizzativi per gli interventi di riduzione del rischio sismico detraibili al 110%.
Qui veniva spiegato chiaramente che:
“Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico”.
Si specifica chiaramente che saranno ammesse unicamente le procedure autorizzatorie iniziate in seguito al 1° gennaio 2017. Tale dicitura però ha creato parecchi dubbi in merito a cosa volesse dire realmente che le procedure autorizzatorie dovessero iniziare dopo tale data.
Così, con la Legge di Bilancio 2021, il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è stato modificato. Dopo la dicitura “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017”, è stata integrata la seguente frase: “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.
Advertisement - PubblicitàChiarito questo dunque, possiamo dire con certezza che per tutti i lavori le cui spese vengono sostenute dal 1° gennaio 2021, ammissibili al Sismabonus 110%, il titolo abilitativo dovrà risultare rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 in poi.
Spiegato in altri termini:
“Si ritiene che con tale locuzione, il legislatore abbia inteso consentire l’accesso al beneficio anche ai contribuenti che – a partire dal 1° gennaio 2021 – sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017, ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria”.
È ovvio dunque come il contribuente in questione non potrà beneficiare del Superbonus 110%, ramo Sismabonus, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Questo perché il rilascio del titolo abilitativo (SCIA in variante) è avvenuto in data 17 maggio 2016, e quindi prima del 1° gennaio 2017.
In questi casi, a nulla rileva il fatto che l’asseverazione di rischio sismico, di cui all’Allegato B del DM n. 329 del 6 agosto 2020, sia stata correttamente presentata.
Leggi anche: “Nuove Zone rischio sismico 2021: cosa cambia per Sismabonus 110%”
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