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Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017

Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017
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Analizzando una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, facciamo chiarezza in merito al rilascio del titolo edilizio per poter accedere al Superbonus 110%.

Con questo tema in particolare, bisogna fare molta attenzione soprattutto alle tempistiche di rilascio del titolo, perché da questo può dipendere l’accesso al maxi-beneficio.

Vediamo quando e perché il titolo edilizio per ottenere il Superbonus 110% (ramo Sismabonus) è valido a decorrere dal 1° gennaio 2017.

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Superbonus 110%: riduzione rischio sismico con Sismabonus

Il caso presentato all’attenzione del Fisco riguarda un contribuente proprietario di un edificio collabente (categoria F/2). Egli dichiara di aver avviato degli interventi edilizi sull’immobile in data 17 maggio 2016, che ancora non sono stati conclusi.

I lavori in questione sono i seguenti:

  • Demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio (lavori eseguiti in parte);
  • Risanamento di un’altra area dell’edificio (ancora completamente da eseguire).

L’istante afferma che gli interventi sono iniziati prima dell’entrata in vigore:

  • Del DM n. 58/2017, che ha introdotto l’obbligo di presentazione dell’asseverazione di cui all’Allegato B, ovvero l’ex-asseverazione necessaria per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus tradizionale), oggi sostituita dall’Allegato B del DM n. 329/2020;
  • Del DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), che ha concesso l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione nelle Zone di rischio sismico 2 e 3 del territorio italiano.

Il contribuente dichiara di aver presentato la seguente documentazione:

  • Copia del titolo abilitativo (SCIA in variante al PDC), da cui risulta che la richiesta di rilascio del titolo è avvenuta in data 28 aprile 2016, mentre l’effettivo rilascio in data 17 maggio 2016;
  • Copia dell’asseverazione di cui all’Allegato B del DM n. 329 del 6 agosto 2020 per attestare la riduzione del rischio sismico, che l’istante ha presentato in data 14 luglio 2021 come allegato alla SCIA in variante.

Per quanto riguarda i lavori già eseguiti, il contribuente afferma di aver usufruito del Bonus Ristrutturazioni con aliquota al 50%. Mentre, per quelli ancora da eseguire, egli chiede alle Entrate se sia possibile usufruire del Superbonus 110% (ramo Sismabonus).

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Sismabonus 110%: quando il titolo edilizio non è valido

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 674 del 6 ottobre 2021 fornisce all’istante un’opinione negativa. Egli non potrà usufruire del Superbonus 110% per eseguire interventi volti alla riduzione del rischio sismico ammissibili al Sismabonus 110% sull’immobile in questione.

Il motivo in realtà è solo uno, ovvero la tempistica di rilascio del titolo abilitativo. Ma spieghiamoci meglio andando per gradi.

La Circolare 24/E dell’8 agosto 2020, che forniva i primi chiarimenti in merito all’applicabilità e al funzionamento del Superbonus 110%, aveva previsto un requisito specifico in riferimento ai processi autorizzativi per gli interventi di riduzione del rischio sismico detraibili al 110%.

Qui veniva spiegato chiaramente che:

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico”.

Si specifica chiaramente che saranno ammesse unicamente le procedure autorizzatorie iniziate in seguito al 1° gennaio 2017. Tale dicitura però ha creato parecchi dubbi in merito a cosa volesse dire realmente che le procedure autorizzatorie dovessero iniziare dopo tale data.

Così, con la Legge di Bilancio 2021, il comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 è stato modificato. Dopo la dicitura “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017”, è stata integrata la seguente frase: “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.

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Per spese dal 1° gennaio 2021, i titoli valgono dal 1° gennaio 2017

Chiarito questo dunque, possiamo dire con certezza che per tutti i lavori le cui spese vengono sostenute dal 1° gennaio 2021, ammissibili al Sismabonus 110%, il titolo abilitativo dovrà risultare rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 in poi.

Spiegato in altri termini:

Si ritiene che con tale locuzione, il legislatore abbia inteso consentire l’accesso al beneficio anche ai contribuenti che – a partire dal 1° gennaio 2021 – sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017, ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria”.

È ovvio dunque come il contribuente in questione non potrà beneficiare del Superbonus 110%, ramo Sismabonus, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.

Questo perché il rilascio del titolo abilitativo (SCIA in variante) è avvenuto in data 17 maggio 2016, e quindi prima del 1° gennaio 2017.

In questi casi, a nulla rileva il fatto che l’asseverazione di rischio sismico, di cui all’Allegato B del DM n. 329 del 6 agosto 2020, sia stata correttamente presentata.

Leggi anche: “Nuove Zone rischio sismico 2021: cosa cambia per Sismabonus 110%



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TAGS: agenzia delle entrate, collabente, f2, fisco, sisma, sismabonus, Superbonus, Superbonus 110%, titolo edilizio

Autore: Redazione Online

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