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Superbonus 110 e sconto in fattura: attenzione alle fatture scartate dall’Sdi

Superbonus 110 e sconto in fattura: attenzione alle fatture scartate dall’SdiSuperbonus 110 e sconto in fattura: attenzione alle fatture scartate dall’Sdi
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La gestione delle fatture elettroniche nel contesto del Superbonus rappresenta una sfida cruciale, soprattutto quando si tratta di dover seguire indicazioni precise per non perdere l’agevolazione fiscale.

Cosa accade se una fattura elettronica viene scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi)? Come si può garantire che la fattura sia considerata valida e si possa ancora fruire della detrazione al 110%?

Esaminiamo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla corretta gestione e reinvio delle fatture scartate, con particolare attenzione al rispetto dei termini previsti per non perdere i benefici fiscali.

Lo scarto della fattura e il nuovo invio

Quando una fattura elettronica viene scartata dal Sistema di Interscambio (Sdi), il contribuente ha la possibilità di correggerla e inviarla nuovamente entro cinque giorni. Questo processo di re-invio è essenziale per garantire la tempestiva emissione del documento fiscale.

La conferma di quanto sopra è stata ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 140/2024. Nella sua precisazione, l’Agenzia ha risposto a una società che aveva riscontrato uno scarto da parte del Sdi per una fattura datata 28 dicembre 2023.

Dopo aver corretto l’errore e reinviato la fattura nei tempi prescritti, la società ha chiesto se potesse beneficiare del Superbonus al 110% per il 2023 o se dovesse applicare la percentuale ridotta del 70% per il 2024.

L’Agenzia ha confermato che, poiché la fattura corretta è stata trasmessa entro i termini, la società può fruire dello sconto al 110% previsto per il 2023.

Leggi anche: Superbonus 110%: l’importanza della data di bonifico, il chiarimento dell’AdE

Un ulteriore aspetto da considerare è l’emissione delle fatture non contestuale al pagamento dei servizi. In questi casi, il documento può indicare due date distinte: una per il pagamento e una per l’invio allo Sdi.

La normativa prevede che, se il contribuente rispetta il termine di cinque giorni per la correzione e il reinvio della fattura scartata, questa viene considerata valida. Questo implica che il contribuente può fruire dello sconto in fattura, rispettando la misura del Superbonus, senza incorrere in penalizzazioni o riduzioni percentuali.

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TAGS: fattura elettronica, fattura superbonus, fatturazione elettronica, Superbonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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