Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, come sappiamo, possono essere inclusi tra quelli ammissibili al Superbonus 110%.
Tale tipologia di lavori tuttavia rientra tra gli interventi “trainaTI”, ovvero secondari, che possono quindi essere eseguiti solo se fatti congiuntamente ad almeno un lavoro “trainaNTE”, o principale.
Chiarito questo, l’Agenzia delle Entrate spiega quali siano le spese che possono essere ammesse al Superbonus 110% per l’esecuzione di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quali siano le spese strettamente connesse che sono legate a questa tipologia di lavori.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di oggi è stato trattato di recente dal Fisco con la risposta ad interpello n. 547 del 4 novembre 2022.
L’istante rappresenta di essere un condominio composto da 6 unità immobiliari residenziali in categoria catastale A/6 (Abitazioni di tipo rurale).
Sul fabbricato si intendono svolgere i seguenti lavori ammissibili al Superbonus 110%:
L’istante fa sapere che per la realizzazione dell’intervento trainaTO, e quindi per l’installazione dell’ascensore, è necessario che il condominio acquisti un locale cantina che, attualmente, è di proprietà di uno solo dei condomini che abita nel fabbricato.
Tale locale, in base a quanto specificato, servirebbe per la realizzazione del vano motore e della fossa di termine corsa dell’ascensore.
A questo proposito, il condominio vorrebbe sapere se sia possibile includere, tra le spese agevolabili al Superbonus 110% e, in particolare, tra le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento di abbattimento delle barriere, i costi relativi all’acquisto del vano cantina.
Advertisement - PubblicitàLa risposta delle Entrate è purtroppo negativa. Vediamo perché.
Innanzitutto, si fa presente che la normativa che regolamenta l’applicazione del Superbonus 110%, ovvero il Decreto Rilancio, prevede all’art. 119, comma 2, la possibilità di beneficiare del maxi-incentivo anche per gli:
“[…] interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.”
Tali interventi previsti dal Testo unico n. 917/1986 all’art. 16-bis, comma 1, lettera e), non sono altro che gli interventi volti all’abbattimento delle barriere e, nello specifico, rientrano qui i lavori:
“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità […]”.
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Advertisement - PubblicitàPer via del fatto che la normativa in questo caso si pone in maniera piuttosto generica in riferimento all’esecuzione di “specifici lavori”, si è reso necessario col tempo fornire ulteriori chiarimenti al fine di specificare quali siano realmente i lavori che possono essere eseguiti in tale ottica.
Da ultimo, con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, era stato spiegato che i lavori che possono rientrare tra quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche agevolabili con il Superbonus 110% sono quelli mirati, ad esempio:
Nello stesso documento si chiariva inoltre che, anche prima dell’inizio dei lavori, è possibile sostenere spese agevolabili relative a:
L’elenco riportato tuttavia ha valore solo esemplicativo in quanto, appunto, la normativa cita espressamente che tutti i lavori strettamente connessi alla realizzazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche sono agevolabili con il Superbonus 110%.
In tale ottica, il Fisco sostiene che anche altri lavori, come ad esempio lo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, possono essere inclusi tra gli interventi agevolabili.
Non è possibile invece far rientrare tra le spese connesse quelle relative, tra l’altro, ai costi di trasloco e a alla custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori.
Allo stesso modo, non è concesso includere tra i costi agevolabili con il Superbonus 110% per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere, quelli legati all’acquisto dell’unità immobiliare che sarà oggetto dei lavori.
In riferimento al caso presentato nell’istanza dunque, non è possibile includere tra le spese connesse quelle volte all’acquisto del locale cantina per l’installazione dell’ascensore.
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