Con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, torniamo a parlare del Superbonus 110% in riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico e alla conseguente asseverazione che bisogna presentare.
Il caso, ancora una volta, riguarda il passaggio di un immobile da una Zona che prima non rientrava tra quelle agevolabili ad una Zona che ora invece è ammessa alle detrazioni fiscali.
Questa volta andremo a chiarire un punto molto interessante proprio riguardo all’asseverazione obbligatoria e alle spese che possono essere agevolate con il Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Nella risposta ad interpello n. 764 dell’8 novembre 2021, l’istante afferma di essere proprietario di un edificio in cui attualmente sono in corso degli interventi di ristrutturazione pesante.
Il soggetto sostiene di aver richiesto, a luglio 2019, il Permesso di Costruire per l’esecuzione di lavori comprendenti la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, al fine di creare un fabbricato con destinazione residenziale.
Fa presente al Fisco di non aver allegato alla richiesta del titolo abilitativo l’asseverazione del rischio sismico obbligatoria per accedere alle detrazioni fiscali. Ciò in quanto, nel luglio 2019, il Comune di ubicazione dell’immobile ricadeva in Zona 4 del rischio sismico, e non poteva dunque accedere al Sismabonus tradizionale.
In questo caso ci riferiamo solo al Sismabonus nella misura che va dal 50% all’85% perché il Superbonus 110% allora non esisteva. Il maxi-incentivo è entrato in vigore infatti a partire dal 1° luglio 2020.
L’istante rappresenta che, in seguito all’ottenimento del Permesso di Costruire, i lavori sono iniziati ad agosto 2020 e sono ancora in corso. Fa sapere inoltre che, con l’aggiornamento delle Zone di rischio sismico avvenuto ad aprile 2021, il Comune è passato dalla Zona 4 alla Zona 3.
Chiarito questo, il soggetto domanda se sia possibile beneficiare del Superbonus 110% per gli interventi eseguiti e da eseguire, anche se l’asseverazione non è stata presentata con la richiesta del PDC perché al tempo il Comune era escluso dall’agevolazione.
Advertisement - PubblicitàNon staremo a ripetere il lungo iter che ha portato alla nascita di tanti precedenti in quest’ambito. Come sempre però ribadiamo ciò che il Fisco ha già chiarito diverse volte.
Tutte le pratiche Sismabonus o Super Sismabonus 110% per le quali non è stata presentata l’asseverazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo perché quando la richiesta è stata fatta il Comune era escluso dalle suddette agevolazioni mentre ora può beneficiarne, possono essere integrate con un’asseverazione tardiva.
L’asseverazione tardiva sarà concessa esclusivamente per i casi di passaggio Zona, e quindi per i soggetti che sono passati da “non-beneficiari” a “potenziali beneficiari” dopo aver già presentato la richiesta del titolo abilitativo.
Il documento asseverato dai professionisti abilitati deve comunque essere depositato entro:
In realtà, l’interpello che abbiamo trattato oggi ci permette di specificare invece un aspetto più tecnico riguardo alle spese valide che si possono portare in detrazione.
Viene chiarito infatti che questi nuovi beneficiari potranno usufruire delle agevolazioni, quali Sismabonus e Superbonus 110% (ramo Sismabonus 110%), solo per le spese sostenute successivamente al passaggio di Zona.
Dunque, stando all’esempio presentato dall’istante, le spese che potrà portare in detrazione, oppure per le quali potrà esercitare la cessione del credito o lo sconto in fattura, saranno quelle sostenute a partire da aprile 2021.
Questo vale ovviamente per tutti i casi similari in cui si intende accedere alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Leggi anche: “Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017”
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