Il Sismabonus è quell’incentivo in ambito edilizio mediante il quale è possibile realizzare interventi agevolati volti alla sicurezza dell’edificio o dell’unità immobiliare dal punto di vista sismico.
Il Sismabonus è quell’incentivo in ambito edilizio mediante il quale è possibile realizzare interventi agevolati volti alla sicurezza dell’edificio o dell’unità immobiliare dal punto di vista sismico.
Dal 2013 al 2016, gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico erano agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, che concedeva allora una detrazione pari al 65% ed era fruibile esclusivamente per le Zone di rischio sismico 1 e 2 del territorio italiano.
Ad oggi il Bonus Ristrutturazione ammette una detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute, e prevede ancora che si possano conseguire lavori di sicurezza statica volti alla riduzione del rischio sismico sugli edifici e unità immobiliari a destinazione abitativa. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa”.
Per quanto riguarda il Sismabonus, possiamo dire che sia stato ufficialmente istituito a partire dal 1° gennaio 2017. Al contrario del Bonus Ristrutturazione, in questo caso i lavori si possono realizzare sia nelle unità o negli edifici abitativi, sia negli immobili impiegati per attività produttive. Le spese conseguite possono essere oggetto di detrazione Irpef o Ires nella misura del 50%, ed è possibile intervenire anche in Zona 3 del rischio sismico.
Vediamo di seguito come funziona il Sismabonus e quali sono i documenti obbligatori richiesti per accedere all’agevolazione.
Sommario
La normativa che disciplina il funzionamento del Sismabonus la troviamo all’art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013.
Qui si dispone in particolare che le spese agevolabili sono quelle legate agli interventi per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, a prescindere dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.
Il punto è stato chiarito in particolare con le modifiche apportate al decreto-legge dalla Legge di Bilancio 2021, in cui si specificava che, appunto, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2021, il titolo abilitativo si considera valido se rilasciato dal gennaio 2017 in poi.
Lo stesso ragionamento viene fatto anche per quanto riguarda i lavori di cui al Super Sismabonus che fruiscono della detrazione maggiorata pari al 110% o al 90%. Per approfondire, leggi: “Sismabonus 110%: quando il titolo edilizio non è valido”.
Ricordiamo a questo proposito che – per le spese legate agli interventi di riduzione del rischio sismico sostenute a partire dal 1° luglio 2020 – nel caso in cui il contribuente abbia diritto alla detrazione maggiorata concessa dal Superbonus e dovesse soddisfare tutti i requisiti per accedervi, la maxi-agevolazione sarà applicata al posto del Sismabonus a prescindere dal fatto che il contribuente ne abbia fatto richiesta o meno.
Il soggetto beneficiario infatti in questo caso non ha possibilità di scelta. Ricordiamo tuttavia che il Superbonus può essere fruito solo in riferimento ad immobili abitativi o ad immobili che, al termine dei lavori, acquisiscano la destinazione residenziale.
Per tutti i soggetti che non possono accedere alla detrazione maggiorata, si applicherà invece l’agevolazione ordinaria del Sismabonus nella misura del 50%.
Attenzione però, perché anche in questo caso c’è la possibilità di elevare l’aliquota a seconda degli interventi che si intendono realizzare e a seconda della tipologia di immobili, come vedremo successivamente.
Advertisement - PubblicitàGli interventi che possono essere conseguiti con il Sismabonus sono tutti quelli volti all’adozione di misure antisismiche e all’incremento della sicurezza statica degli edifici.
Più nello specifico, i lavori agevolabili sono gli stessi stabiliti per il Bonus Ristrutturazione dal TUIR, all’art. 16-bis comma 1, lettera i), ovvero tutti i lavori “[…] relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali […]”.
Ricordiamo a questo proposito che è possibile anche procedere con la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con o senza ampliamento, se l’intervento risulta inquadrabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e non nella “nuova costruzione” (approfondisci qui).
Possono essere incluse a detrazione tutte le spese correlate alla realizzazione degli interventi che si conseguono, come quelle sostenute per il rilascio dei documenti e delle certificazioni obbligatori, nonché quelle necessarie per eseguire i lavori finalizzati alla redazione di tali documenti.
Gli interventi si possono realizzati su tutte le tipologie di immobili, sia a destinazione abitativa che strumentale, purché siano ubicati nelle Zone di rischio sismico 1 (alta pericolosità), 2 (pericolosità medio-alta) e 3 (pericolosità medio-bassa). Sono esclusi invece tutti i Comuni del territorio italiano che si trovano in Zona 4 (bassa pericolosità).
Il Sismabonus è dunque ammissibile sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni degli edifici condominiali.
La normativa prevede tuttavia che, nel caso in cui gli immobili in questione siano situati nei centri storici dei Comuni, generalmente, i lavori devono essere condotti sulla base di progetti unitari e non possono riguardare singole unità immobiliari, a meno che non si tratti solo di “interventi di riparazione o locali” e a meno che l’immobile non costituisca un’Unità Strutturale a sé (approfondisci qui).
Possono accedere al Sismabonus tutti i contribuenti assoggettati al pagamento dell’IRPEF o dell’IRES, ovvero:
Il Sismabonus ordinario concede attualmente una detrazione pari al 50%, nel limite massimo di 96.000 euro, che può essere fruita con la dichiarazione dei redditi in 5 quote di pari importo per 5 anni. In alternativa è possibile optare per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, quali cessione del credito o sconto in fattura.
La detrazione al 50% viene concessa in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico che, pur essendo realizzati, non sono di entità tale da apportare miglioramenti strutturali che comportino un passaggio di Classe.
La detrazione può essere maggiorata però come segue:
Per poter certificare che i lavori hanno comportato la diminuzione del rischio di 1 o 2 Classi, è fondamentale che il progettista dell’intervento strutturale rediga un’asseverazione in cui attesta la classe di rischio attribuita all’immobile prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Il Modello da compilare per l’asseverazione in commento è quello che troviamo all’Allegato B del DM n. 329 del 6 agosto 2020.
L’asseverazione dev’essere allegata al titolo abilitativo (SCIA o Permesso di Costruire) al momento della presentazione presso lo sportello unico dell’edilizia competente.
Per quanto riguarda i titoli edilizi presentati a partire dal 16 gennaio 2020, le asseverazioni potranno essere allegate al titolo abilitativo urbanistico o, al massimo, possono essere presentate entro la data di avvio degli interventi che si intendono realizzare.
Advertisement - PubblicitàIl rispetto delle tempistiche per la presentazione dell’asseverazione è un requisito che dev’essere soddisfatto obbligatoriamente, in quanto un’asseverazione presentata tardivamente può costituire motivo di decadenza sia per il Sismabonus che per il Super Sismabonus.
Con diversi documenti di prassi è stato precisato tuttavia che ci sono anche dei casi per i quali l’asseverazione non è stata presentata perché, al momento del sostenimento delle spese legate agli interventi, non era ancora entrato in vigore l’obbligo (approfondisci qui).
Per tali eccezioni si concede l’invio dell’asseverazione tardiva, senza dover pagare alcuna sanzione, ma solo se il documento viene presentato prima:
Lo stesso ragionamento viene fatto per quanto riguarda gli immobili situati in Comuni facenti parte della Zona 4 di rischio, che successivamente sono state integrati in Zona 3 per via dell’istituzione delle nuove Zone del rischio sismico (approfondisci qui).
In questo caso, gli immobili che ad oggi sono passati in Zona 3 e che sono oggetto di interventi antisismici possono accedere all’agevolazione anche nel caso in cui, al momento della richiesta del titolo abilitativo, non dovesse essere stata allegata l’asseverazione (perché appunto l’immobile si trovava in Zona 4 e quindi non poteva accedere al Sismabonus).
Ebbene, anche in questo caso si concede di presentare l’asseverazione tardiva entro la prima dichiarazione dei redditi (per la fruizione diretta), o entro l’invio della Comunicazione per le opzioni (in caso di cessione o sconto in fattura).
A questo proposito, chiariamo comunque che le spese agevolabili saranno quelle che si conseguono a partire dalla data in cui l’immobile è effettivamente stato “trasferito” in Zona 3 (approfondisci qui).
Con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, è stato chiarito inoltre quanto segue.
I contribuenti che hanno sostenuto le spese agevolabili nel corso del 2021 – per i quali non è più possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa a quel periodo d’imposta – hanno l’opportunità di rimediare avvalendosi della dichiarazione integrativa “a favore”, secondo quanto disposto dal DPR n. 322 del 22 luglio 1998, all’art. 2 comma 8.
Viene concesso in questo modo di integrare – alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021 – la prima rata di detrazione spettante, a patto però che l’asseverazione sismica risulti presentata prima della dichiarazione integrativa in commento.
Per i soggetti che invece hanno sostenuto le spese nel 2022, e che non hanno ancora provveduto a presentare l’asseverazione, sarà possibile rimediare presentandola tardivamente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre 2023), avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis e pagando una sanzione pari a 250 euro.
Nel caso in cui l’asseverazione non dovesse essere presentata, il contribuente potrà alternativamente beneficiare del Bonus Ristrutturazione per gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico conseguiti. Ciò, chiaramente, se dovesse soddisfare tutti i requisiti richiesti per accedervi.
Leggi anche: “Superbonus e ricostruzione: sì anche con asseverazione tardiva”
Advertisement - PubblicitàTenendo conto che gli interventi agevolabili con il Sismabonus possono essere conseguibili – a condizioni differenti e in misura minore – anche con il Bonus Ristrutturazione, non è possibile usufruire di entrambe le agevolazioni per le stesse tipologie di lavori edilizi.
Resta dunque la scelta al contribuente se voler realizzare gli interventi beneficiando dell’uno o dell’altro incentivo, tenendo conto chiaramente dei requisiti di cui si dispone.
Nel caso in cui invece si intenda, nello stesso edificio, realizzare interventi antisismici con il Sismabonus e altre tipologie di interventi differenti (es. manutenzione ordinaria o straordinaria) beneficiando del Bonus Ristrutturazione, sarà possibile farlo.
Viene chiarito però che comunque i massimali di spesa dedicati all’una e all’altra agevolazione (pari entrambi a 96.000 euro per unità), non potranno essere cumulati. Si dovrà pertanto considerare un limite unico pari a massimo 96.000 euro per unità, in riferimento sia agli interventi antisismici del Sismabonus che a quelli differenti agevolabili con il Bonus Ristrutturazione.
Nel caso in cui invece si voglia usufruire del Sismabonus e dell’Ecobonus per lavori da svolgere sullo stesso edificio, questo non costituirà un problema. Si tratta infatti di agevolazioni che incentivano lavori di tipologie completamente diverse e, pertanto, possono essere beneficiati in riferimento allo stesso immobile, tenendo conto dei differenti limiti di spesa previsti per ognuno.
Sarà fondamentale in questo caso contabilizzare le spese in maniera distinta e soddisfare i requisiti richiesti in riferimento ad entrambi i bonus singolarmente.
La disciplina che regolamenta il funzionamento dell’Ecobonus prevede tra l’altro – esclusivamente per gli edifici condominiali – la possibilità di considerare i due diversi incentivi come una sola detrazione, cosiddetta “Eco-Sismabonus”.
In questo caso gli interventi di riqualificazione energetica si “abbinano” a quelli di riduzione del rischio sismico, e le detrazioni pari al 50% o 65% vengono maggiorate all’80% o all’85% a seconda dei miglioramenti che si riescono ad apportare all’edificio.
Leggi anche: “Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa”
Advertisement - PubblicitàÈ possibile beneficiare del Sismabonus anche in riferimento agli immobili per i quali si è beneficiato (o si sta beneficiando) di contributi pubblici per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.
Quanto spiegheremo di seguito vale in tutto e per tutto anche per il Superbonus.
Nello specifico, l’agevolazione può essere fruita alternativamente:
In primo luogo, si concede appunto di beneficiare del Sismabonus e del contributo per la ricostruzione per quanto riguarda le spese che si sostengono per la stessa tipologia di intervento. Chiaramente, tale condizione riguarda i casi per i quali i lavori agevolabili con i contributi pubblici non siano stati ancora conclusi.
A tal proposito, si precisa tuttavia che la detrazione di cui al Sismabonus potrà essere applicata esclusivamente alle spese che rimangono a carico del contribuente, e quindi alle spese che eccedono l’importo già agevolato con il contributo per lo stesso intervento (approfondisci qui).
Il secondo caso invece riguarda gli immobili per i quali si è usufruito del contributo e i lavori siano già stati conclusi. Qualora così fosse, la detrazione si potrà esercitare in riferimento alle spese che si sostengono per eventuali nuove opere di consolidamento strutturale dello stesso edificio.
Ciò, si legge nella Circolare n. 17/E citata: “[…] anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione […] riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” […].”
Viene chiarito, tra l’altro, che in questo caso si potranno includere al Sismabonus anche le sole spese sostenute per il “completamento” dell’intervento principale agevolato con il contributo per la ricostruzione.
In tal senso, i lavori di completamento risulteranno correlati all’opera principale, che dovrà essere considerata “complessivamente” come un unico intervento.
Anche qui però, si spiega, le spese detraibili saranno solo quelle che rimangono a carico del contribuente, e quindi quelle che non possono rientrare nel contributo per la ricostruzione.
Si tratta di un’opportunità che concede – ai contribuenti che hanno beneficiato o beneficiano dei contributi pubblici in commento – di poter portare in detrazione con il Sismabonus anche solo le spese legate a semplici opere di finitura (come la tinteggiatura), se collegate ad un più ampio intervento ammesso al contributo per la ricostruzione.
Qualora, infatti, le spese di finitura e completamento non dovessero essere “correlate” ad un intervento di maggiore entità, normalmente non potrebbero essere ammesse a detrazione con Sisma o Superbonus.
In tal caso, invece, le spese legate al completamento e alla finitura dell’opera si possono detrarre, sempre però per i soli costi che eccedono quelli già agevolati con il contributo.
A questo proposito, si precisa che:
Advertisement - Pubblicità“[…] è, tuttavia, necessario che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale.”
La detrazione concessa con il Sismabonus può essere applicata ad un limite di spesa massimo pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Nel caso in cui gli interventi dovessero essere realizzati in un edificio, il massimale previsto sarà moltiplicato per ogni unità presente, incluse le pertinenze autonomamente accatastate.
Questo significa che, ad esempio, un condominio con 8 unità e 8 pertinenze, potrà considerare il limite di 96.000 euro moltiplicato per tutte le 16 unità. Sarà possibile pertanto in questo caso tenere conto di un massimale pari a 1.536.000 euro complessivi (96.000 x 16).
La detrazione dovrà chiaramente essere ripartita tra tutti i condòmini sulla base delle spese sostenute da ognuno in relazione ai millesimi di proprietà (o in relazione ai diversi criteri stabiliti dal regolamento condominiale).
Il Sismabonus rientra inoltre tra i Bonus Casa per i quali il credito spettante può essere fruito in maniera alternativa rispetto alla detrazione diretta con la dichiarazione dei redditi.
Stiamo chiaramente parlando delle opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura, il cui esercizio nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di diversi stop. Di recente, tuttavia, Poste Italiane ha annunciato la riapertura all’acquisto dei crediti d’imposta derivanti da prima cessione a favore di determinati contribuenti. Per saperne di più, leggi: “Ripresa acquisto crediti d’imposta: novità importanti da Poste Italiane”
La detrazione diretta con il Sismabonus invece prevede che l’importo spettante sia ripartito in 5 quote di pari importo per 5 anni.
I soggetti che hanno esercitato in passato le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura in riferimento a spese agevolabili con l’incentivo – e che ad oggi possiedono crediti d’imposta non ancora utilizzati – hanno la possibilità di optare per la rateizzazione lunga del credito in 10 anni.
Si tratta di un’opportunità introdotta di recente, che riguarda esclusivamente il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche.
In sostanza, le quote di crediti d’imposta che sono rimaste inutilizzate – se si opta per la rateizzazione lunga – potranno essere utilizzate in compensazione con l’F24 in un tempo di 10 anni.
Tale opzione può essere esercitata però solo in riferimento alle rate ai crediti d’imposta relative agli anni:
Per ulteriori chiarimenti, leggi: “Superbonus in 10 anni per cessione e detrazione: come funziona, differenze”
Advertisement - PubblicitàTra gli interventi che possono essere ammessi al Sismabonus esiste un “ramo” dell’agevolazione che concede di poter acquistare immobili ubicati in edifici che sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione per mano di imprese di costruzione o ristrutturazione.
Si tratta del cosiddetto “Sismabonus Acquisti”, grazie al quale è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di un immobile ricostruito con criteri antisismici, invece che per l’esecuzione degli interventi antisismici.
In sostanza, le imprese di costruzione o ristrutturazione che acquistano interi edifici situati nelle Zone di rischio 1, 2, 3 – e che poi provvedono a demolirli e ricostruirli – possono poi vendere i singoli appartamenti dell’edificio entro 30 mesi dalla fine dei lavori (approfondisci qui).
In questo caso, gli acquirenti delle singole unità potranno beneficiare del Sismabonus Acquisti – mediante detrazione in 5 anni oppure anche optando per la cessione del credito o lo sconto in fattura – sempre tenendo conto del massimale di 96.000 euro per ogni acquirente.
I lavori svolti dall’impresa di costruzione o ristrutturazione dovranno obbligatoriamente comprendere la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio.
La Circolare n. 17/E citata ha chiarito che la ricostruzione dell’edificio demolito potrà includere anche aumenti volumetrici rispetto alla condizione preesistente. A tal proposito, non è necessario neanche rispettare il numero di unità presenti nell’edificio da demolire, in quanto sarà possibile con la ricostruzione realizzarne più di quante ce ne fossero prima.
Inoltre, si dovrà attestare che i lavori hanno comportato all’edificio un miglioramento in termini antisismici pari ad 1 o 2 Classi di rischio.
A questo proposito, anche nel caso del Sismabonus Acquisti, sarà richiesto che l’efficacia dei lavori sia asseverata dai tecnici professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, sulla base delle rispettive competenze professionali.
Il progetto e l’asseverazione, generalmente, devono essere presentate agli uffici competenti nel momento in cui si presenta richiesta per il Permesso di Costruire o la SCIA. È possibile comunque presentare l’asseverazione, al più tardi, entro la data di inizio dei lavori edilizi.
In tutti i casi per i quali – al momento dell’esecuzione dei lavori – il documento non era obbligatorio oppure l’agevolazione risultava non spettante, sarà concesso di presentare l’asseverazione in ritardo, non oltre però la data di stipula dell’atto di acquisto dell’unità.
Ricordiamo comunque che il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti non possono essere esercitati in relazione allo stesso edificio.
In altre parole, nel caso in cui l’impresa di costruzione dovesse usufruire del Sismabonus per l’esecuzione dei lavori edilizi, non sarà poi possibile per i futuri acquirenti delle unità beneficiare del Sismabonus Acquisti.
Leggi anche: “Sismabonus Acquisti: ammessi acquisti di unità turistiche”
Advertisement - PubblicitàVediamo di seguito tutti i documenti obbligatori richiesti per poter accedere all’agevolazione.
Per quanto riguarda il Sismabonus, la documentazione comprende:
Per quanto riguarda invece gli acquirenti delle unità appartenenti a edifici che sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione con criteri antisismici – quindi per tutti i beneficiari del Sismabonus Acquisti – i documenti obbligatori sono i seguenti:
Per saperne di più, leggi: “Tutti i Bonus Casa 2023: nuova Guida completa e aggiornata delle Entrate”
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