Le scale e gli ascensori rientrano entrambi tra le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali è possibile beneficiare di diversi incentivi edilizi legati alla ristrutturazione o all’installazione.
Le scale e gli ascensori rientrano entrambi tra le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali è possibile beneficiare di diversi incentivi edilizi legati alla ristrutturazione o all’installazione. Gli stessi bonus sono inoltre disponibili per le singole unità immobiliari.
Le scale in particolare sono una parte strutturale fondamentale degli immobili a più piani. Gli ascensori, invece, rientrano tra gli elementi di innovazione ad uso comune, e possono essere suscettibili di utilizzazione separata, ovvero si può scegliere di non utilizzarli, e di non contribuire alle spese per la loro realizzazione e conservazione (approfondisci qui).
Vediamo quali sono i bonus edilizi che concedono la ristrutturazione di scale e ascensori.
Sommario
La ristrutturazione di scale o impianti di ascensori è un intervento che può innanzitutto essere agevolabile con il Bonus Ristrutturazione.
La detrazione viene concessa nella misura del 50%, con un massimale di spesa pari a 96.000 euro. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2025, se non ci dovessero essere proroghe, l’agevolazione tornerà alla sua forma iniziale, ovvero 36% di aliquota con massimale a 48.000 euro (approfondisci qui).
Nello specifico, questa tipologia di lavori rientra nella manutenzione straordinaria, categoria le cui spese possono essere ammesse a detrazione sia in riferimento alle singole unità sia in relazione alle parti comuni degli edifici condominiali.
La manutenzione ordinaria è invece prevista solo a beneficio dei condomìni, a meno che non si conseguano altri lavori di maggiore entità e quelli di manutenzione ordinaria possano essere considerati come “di completamento”.
Per saperne di più, leggi: “Rifacimento intonaci e tinteggiatura: ammesso al Bonus Ristrutturazione”
La Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 ha ricordato nello specifico i lavori che possono riguardare la ristrutturazione di scale o ascensori e che risultano agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, ovvero:
L’agevolazione si rivolge esclusivamente a singole unità ed edifici ad uso abitativo.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazione ammette la ristrutturazione di scale e impianti di ascensori anche in riferimento ad un’altra delle tante categorie di interventi che si possono conseguire con l’agevolazione. Scoprili tutti qui”
L’incentivo infatti include anche i lavori che vengono realizzati con la finalità di abbattere le barriere architettoniche, intervento che può essere conseguito anche se nel fabbricato non dovesse viverci alcun disabile.
La detrazione, anche qui, fino al 2024 è pari al 50% e il massimale è di 96.000 euro per ogni singola unità. Nei condomini, il valore massimo andrà moltiplicato per le unità presenti.
Anche in questo caso, solo unità e condomìni a destinazione abitativa possono usufruire della detrazione.
Nelle unità strumentali però – e in generale in tutti gli immobili abitativi e non abitativi – gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche possono essere conseguiti beneficiando di una detrazione più elevata, ovvero quella al 75% concessa dal Bonus Barriere Architettoniche.
L’incentivo, che inizialmente era sperimentale solo per il 2022, è stato poi rinnovato fino al 2025. Si tratta ad oggi dell’unico bonus casa, con il Superbonus, ad aver già ottenuto la proroga fino al 2025. Tutti gli altri attualmente sono stati rinnovati fino al 2024.
A proposito del Superbonus, segnaliamo che i lavori volti all’eliminazione delle barriere possono beneficiare anche del maxi-incentivo nella misura del 90% o del 110%. Si tratta però di lavori trainaTI che necessiteranno di interventi più consistenti (trainaNTI) per essere considerati agevolabili.
Leggi anche: “Superbonus: stop alla cessione del credito e sconto in fattura dal 2024”
Advertisement - PubblicitàPer tutti gli interventi che si realizzano con la finalità di eliminare le barriere architettoniche – a prescindere da quale tra i 3 incentivi si usufruisca – è fondamentale poter attestare lo scopo dei lavori.
È necessario infatti che si certifichi il rispetto dei criteri imposti dal DM n. 236 del 14 giugno 1989, in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici.
In quanto all’intervento di ristrutturazione di scale o ascensori, possono rientrare tra gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche lavori come:
In caso di sostituzione dell’impianto di ascensore, risulteranno detraibili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica, dell’impianto sostituito e dei materiali risultanti.
Possono essere agevolabili inoltre:
In particolare, si intende incentivare in questi casi:
“ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap”.
Ribadiamo tuttavia che i lavori possono essere realizzati anche se non è presente alcun disabile nell’edificio, in quanto si deve comunque permettere l’accesso a tutti gli edifici a favore di qualsiasi disabile sia interessato ad accedervi.
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