A causa dell’emergenza Coronavirus, è severamente vietato l’assembramento di persone e le aggregazioni di qualsiasi tipologia. Ma come viene vissuta tale situazione all’interno dei condomini?
Essendo impossibile effettuare riunioni, anche le assemblee condominiali in tutta Italia sono sospese. Nessuna novità o sospensione invece per quanto riguarda le quote che cittadini residenti in condominio sono tenuti a pagare ai sensi del ex art. 1123, comma 1, c.c.
Advertisement - PubblicitàAd oggi, anche nella situazione di emergenza che costringe gran parte della popolazione italiana a non poter lavorare, non è stato emesso alcun provvedimento che blocca i versamenti delle tasse condominiali.
Per questo motivo, il condomino non può in alcun modo rifiutarsi di pagare le quote, neppure nel caso in cui rilevasse delle esecuzioni errate nella sanificazione degli ambienti comuni, scale o ascensori. In sostanza, al momento, nessuna situazione di emergenza può giustificare il mancato pagamento delle rate condominiali.
Le quote che i condomini devono versare all’amministratore quindi, non rientrano tra i debiti sospesi o giustificati dal Decreto Cura Italia (D.L. n.18 del 17 marzo 2020). Qui infatti si prendono in considerazione unicamente i debiti nati da natura contrattuale, per i quali si esclude ogni responsabilità a carico del debitore per i mancati pagamenti.
Le quote condominiali non rientrano in tale provvedimento perché, appunto, i condomini non pagano in esecuzione di un obbligo contrattuale, ma a titolo di comproprietari delle parti condominiali.
Oltre a questo, c’è il fatto che le normative in vigore non consentono all’amministratore di condominio di concedere la rateizzazione dei pagamenti. La dilazione infatti potrebbe essere approvata unicamente da un’assemblea condominiale.
Ma le assemblee al momento non possono essere organizzate. Per questo motivo, i cittadini che risiedono in un complesso condominiale, anche nel caso in cui si trovino in stato di difficoltà economica a causa del Covid-19, devono comunque pagare le rate. E l’amministratore non ha il potere di intervenire in merito.
Advertisement - PubblicitàNon si ferma neanche l’esecuzione del decreto ingiuntivo per i condomini in stato di mora recidiva. All’art. 83 del D.L. 18/2020, leggiamo che si sospendono solo termini e trattazioni per procedimenti non urgenti, anche se “non è affatto inibito il deposito di ricorsi per decreto ingiuntivo”. Tale ricorso però può avvenire al momento solo per via telematica.
L’amministratore di condominio ha l’obbligo di avviare un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso recidivo. E, anche in tal caso, non ha il potere di rifiutarsi, pena la revoca del ruolo.
Nel caso in cui il condominio disponga l’esecuzione di pignoramento del conto corrente del condomino in stato di mora, la banca sarà tenuta a congelare un importo che include: debito accumulato, spese legali, importo per spese successive.
Tale somma però, come detto, sarà congelata sul conto corrente del cittadino, fin quando non avverrà un’udienza di assegnazione. L’importo non potrà quindi essere toccato, né dal cittadino moroso, né tanto meno dal condominio.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!