Per ottenere il Permesso di Costruire è necessario pagare il cosiddetto “Contributo di Costruzione”, determinato sulla base della quota relativa agli oneri di urbanizzazione e della quota legata al costo di costruzione.
La quota legata agli oneri di urbanizzazione dev’essere corrisposta al momento del rilascio del permesso e può essere rateizzata su richiesta dell’interessato. Il costo di costruzione invece sarà determinato al momento del rilascio del permesso e dovrà essere pagato in corso d’opera o, al massimo, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
A differenza della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione non può essere rateizzato.
Vediamo di seguito come si determinano le differenti quote da pagare per il rilascio del Permesso di Costruire.
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Advertisement - PubblicitàIl costo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria viene determinato dai Comuni sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione.
Le tabelle parametriche vengono predisposte dalle amministrazione regionali classificando in fasce distinte i vari comuni sulla base delle seguenti caratteristiche:
Se la regione non avesse provveduto a predisporre le tabelle, i Comuni dovranno determinare autonomamente i costi in via provvisoria, tenendo conto dei parametri elencati.
I costi di urbanizzazione primaria e secondaria legati al Permesso di Costruire devono comunque essere aggiornati ogni 5 anni dalle amministrazioni comunali. Nello specifico:
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Advertisement - PubblicitàLa quota relativa al costo di costruzione (per le nuove costruzioni) viene determinata sempre dalle regioni, facendo riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata che le stesse amministrazioni regionali definiscono sulla base dei limiti massimi nazionali, stabiliti periodicamente dal Comitato per l’edilizia residenziale.
Le regioni devono inoltre stabilire specifiche classi di edifici che siano in possesso di caratteristiche superiori rispetto a quelle riferite all’edilizia agevolata. In questo caso, è possibile determinare una maggiorazione massima del 50% rispetto a quanto dovuto per il costo di costruzione.
Se i costi massimi ammissibili non dovessero essere stati determinati dalle regioni, il costo di costruzione dovrà essere adeguato annualmente in base alla variazione dei costi di costruzione definita dall’ISTAT.
Il costo di costruzione deve inoltre comprendere una quota variabile (dal 5% al 20%) a seconda delle caratteristiche, della tipologia, della destinazione e dell’ubicazione delle costruzioni. Anche in questo caso, la quota la dovranno stabilire le regioni.
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Se invece il costo di costruzione si riferisce ad interventi da realizzare su edifici già esistenti, e non a nuove costruzioni, la sua determinazione dipenderà dal costo stesso degli interventi in base alle disposizioni stabilite dal Comune per l’ottenimento del Permesso di Costruire.
Al fine di incentivare i lavori di ristrutturazione su edifici già esistenti, e disincentivare le nuove costruzioni, le amministrazioni comunali possono decidere di stabilire che i costi di costruzione relativi alle ristrutturazioni siano sempre inferiori rispetto a quelli legati alle nuove costruzioni.
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