Il Permesso di Costruire è il principale titolo abilitativo necessario per realizzare nuove costruzioni oppure opere di ristrutturazione di notevole entità.
Il rilascio del titolo è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione che, in determinati casi, riferibili soprattutto alle unità immobiliari abitative, può essere ridotto o anche azzerato (approfondisci qui).
Sono previste poi delle disposizioni specifiche per quanto riguarda il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione o la ristrutturazione di opere non residenziali.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàÈ l’art. 19 del Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare il pagamento del contributo di costruzione per le opere o gli impianti non destinati alla residenza.
Qui si prevede che – per tutti i casi di realizzazione di costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali che siano dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi – per determinare l’ammontare dovuto per il contributo si deve tener conto dei seguenti fattori:
L’incidenza che questi fattori devono avere in riferimento al calcolo del contributo di costruzione sarà stabilita dall’ufficio comunale mediante delibera del Consiglio.
I parametri da seguire però vengono fissati dalla regione, e devono essere definiti sulla base di specifiche tabelle parametriche che differenziano le classi di comuni in base a:
Per quanto riguarda invece il Permesso di Costruire rilasciato per la realizzazione o ristrutturazione di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, oppure allo svolgimento di servizi, l’importo dovuto per il contributo di costruzione viene determinato in base all’incidenza di:
Per i casi in cui la destinazione d’uso delle opere e degli impianti non residenziali dovesse essere modificata nel corso dei 10 anni successivi alla conclusione dei lavori edilizi, si spiega, il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, da determinare al momento in cui avviene la modifica.
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Advertisement - PubblicitàTale precisazione riguardante la modifica delle destinazioni d’uso si estende anche alle zone agricole di cui all’art. 17, che prevede l’esonero dal versamento del contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”.
Precisiamo a tal proposito che l’art. 12 citato è stato abrogato dal D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, che ha sostituito la qualifica di “imprenditore agricolo a titolo principale” con quella di “Imprenditore Agricolo Professionale” o IAP.
In particolare, si intende per IAP colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo e che, direttamente o in qualità di socio di società:
Entrambe le percentuali di cui sopra sono invece ridotte al 25% se l’imprenditore dovesse operare nelle zone svantaggiate di cui al Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999.
Le zone svantaggiate sono nello specifico:
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