L’imposta di registro, disciplinata dal Testo unico n. 131 del 26 aprile 1986, viene applicata agli atti che, per acquisire validità legale, devono essere formalmente registrati presso gli uffici competenti. L’imposta è dovuta anche quando il cittadino intende provvedere volontariamente alla registrazione di un atto che, per legge, non è obbligatorio registrare.
Risulta obbligatorio pagare l’imposta di registro, ad esempio, per i contratti volti alla locazione e all’affitto di immobili esistenti – così come per gli atti mirati alla proroga o alla risoluzione degli stessi contratti -oppure anche per i documenti mirati all’acquisto degli immobili.
Di recente, è stato spiegato che cosa accade nel momento in cui l’imposta di registro obbligatoria non viene corrisposta, con le conseguenti modalità di avvio dell’operazione di recupero. In particolare, si fa sapere che l’Agenzia delle Entrate ha diritto ad inviare avvisi di liquidazione entro un termine massimo di 5 anni. Trascorso questo tempo, il recupero non sarà più possibile e gli avvisi ricevuti non avranno validità.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Si è parlato dell’applicazione dell’imposta di registro in riferimento ad un contratto di locazione in un recente quesito posto all’attenzione dell’Agenzia sul portale FiscoOggi.
Qui una contribuente dichiara quanto segue:
“Ho ricevuto un avviso di liquidazione di imposta di registro per un contratto di locazione del 2017. Chiedo se il termine per notificare questo atto non sia già scaduto, grazie.”
In merito alla richiesta, il Fisco sottolinea innanzitutto che la contribuente non ha specificato la ragione dell’invio dell’atto di notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, non è chiaro se l’avviso di liquidazione sia dovuto:
Si fa presente comunque che, in entrambi i casi, esiste un termine entro il quale il Fisco può procedere con il recupero dell’imposta non pagata.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate può avviare il recupero dell’imposta di registro non pagata:
Il termine entro cui le Entrate possono inviare avvisi di recupero per il mancato versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione, dunque, di base è pari a 5 anni.
Attenzione però, perché all’art. 76, comma 5 dello stesso Testo Unico, è previsto anche che:
“L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta […].”
In altre parole – anche nel caso in cui fosse trascorso il termine di 5 anni, e quindi fosse “decaduta” per il Fisco la possibilità di richiedere indietro l’imposta, le sanzioni e i relativi interessi – comunque, precisa la normativa, questo non dispenserebbe dal pagamento dell’imposta, che rimarrà dovuta dal cittadino, sia nel caso in cui la registrazione del contratto era obbligatoria, sia nel caso in cui lo stesso sia stato registrato volontariamente.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui invece il cittadino, in seguito all’invio di avvisi di liquidazione da parte del Fisco, avesse corrisposto alle Entrate le somme dovute in relazione all’imposta di registro, con sanzioni e interessi – ma successivamente è sorto il diritto alla restituzione in quanto tali somme non erano dovute – il cittadino potrà richiederne il rimborso.
Nello specifico, egli potrà ottenere un rimborso delle somme non dovute in relazione al pagamento dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora.
Anche qui però ci sono dei termini da rispettare. Il cittadino potrà richiedere il rimborso:
All’art. 77, comma 3 del Testo unico, si chiarisce infine che la richiesta di rimborso dev’essere:
Leggi anche: “Cessione contratto preliminare: chiarimenti su imposta di registro”
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