Tra i tanti interventi che si possono conseguire beneficiando del Bonus Ristrutturazione c’è anche la possibilità di provvedere alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Nello specifico, l’incentivo consiste in una detrazione Irpef in misura pari al 50% delle spese sostenute, con un massimale di 96.000 euro per ogni unità immobiliare interessata dagli interventi.
L’agevolazione è disponibile nelle modalità specificate per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2025, se non dovessero essere disposte delle proroghe, il Bonus Ristrutturazione tornerà ad essere concesso nella sua forma iniziale, pari a 36% delle spese su un massimale di 48.000 euro per unità.
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Il Bonus Ristrutturazione è senza dubbio l’incentivo in ambito edile che ammette più scelta per quanto riguarda le tipologie di interventi che si possono realizzare.
È fondamentale sottolineare tuttavia che le spese potranno essere agevolabili solo se i lavori vengono realizzati su unità immobiliari o parti comuni di edifici, purché siano sempre a destinazione residenziale.
L’agevolazione è infatti dedicata agli interventi che si conseguono nelle abitazioni, e l’aliquota di detrazione può essere applicata solo all’Irpef.
Non saranno invece ammesse spese per lavori che interessano immobili a destinazione differente da quella residenziale.
Tra i lavori che si possono realizzare nelle abitazioni è stato integrato da qualche anno all’agevolazione l’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
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Advertisement - PubblicitàL’intervento di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione è ricompreso tra i lavori agevolabili con il Bonus Ristrutturazione, definiti dal TUIR all’art. 16-bis, solo da qualche anno.
Nello specifico, è stata la Legge di Bilancio 2021, all’art. 1 comma 60, a disporre l’ammissione dell’intervento tra quelli agevolabili con la detrazione, con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 16-bis.
In particolare qui si è stabilito che:
“La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.”
L’installazione di un generatore di emergenza a gas è senza dubbio la soluzione ideale al fine di garantire la produzione continua di elettricità in caso di interruzione o sospensione del servizio distribuito dall’apposito fornitore, o in caso di blackout spesso dovuti al maltempo o a lavori manutentivi in corso.
Il suo funzionamento avviene appunto mediante la combustione del gas, che bruciando alimenta il motore interno, che a sua volta mette in funzione un generatore elettrico per produrre elettricità. Si tratta di un sistema spesso installato nelle abitazioni per l’alimentazione di apparecchi elettrici essenziali, come frigoriferi, illuminazione, pompe elettriche, sistemi di riscaldamento o dispositivi di emergenza.
Specifichiamo che le spese sono detraibili esclusivamente in caso di sostituzione del gruppo elettrogeno esistente, mentre non sarà possibile ammettere all’incentivo le spese legate all’installazione ex novo.
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