Il decreto del Mef del 8 marzo 2024 aggiorna i coefficienti di rivalutazione per i fabbricati della categoria D non accatastati, influenzando il calcolo dell’IMU e dell’IMPI.
Il recente decreto dell’8 marzo 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2024, introduce importanti aggiornamenti per i fabbricati della categoria D non accatastati.
Questa normativa prevede la revisione annuale dei coefficienti necessari per determinare il valore di tali unità immobiliari, fondamentale per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme Marine (IMPI).
Quali sono le principali modifiche e come influiranno su imprese e proprietari di immobili? Scopriamolo insieme.
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Advertisement - PubblicitàIl Decreto 8 marzo 2024 del Mef contiene l’indice di rivalutazione per il 2024, includendo anche quelli degli anni precedenti. Questa misura riguarda specificamente i fabbricati classificabili nella categoria D non accatastati, ovvero quelli non iscritti al Catasto e posseduti interamente da imprese.
Tali immobili devono essere distintamente contabilizzati, come richiesto dalla normativa vigente.
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Secondo quanto chiarito dal Fisco, il valore degli immobili della categoria D non accatastati, che rappresenta la base imponibile per l’IMU e l’IMPI, viene determinato applicando i coefficienti aggiornati all’ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.
Questa procedura è stabilita dall’articolo 1, commi 746 e 782, della legge n. 160/2019.
Advertisement - PubblicitàIl decreto quindi stabilisce nuovi coefficienti di rivalutazione, che devono essere applicati per calcolare il valore dei fabbricati della categoria D non accatastati. I coefficienti tengono conto dei dati Istat relativi all’andamento del costo di costruzione di un capannone, assicurando una valutazione accurata e aggiornata.
Per l’anno 2024, il coefficiente è fissato a 1,02. Di seguito i coefficienti per gli anni precedenti:
Questi coefficienti, che variano fino al 1982, devono essere utilizzati per una corretta determinazione del valore imponibile degli immobili non accatastati, come richiesto dalla normativa vigente.
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