Il recente decreto dell’8 marzo 2024, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2024, introduce importanti aggiornamenti per i fabbricati della categoria D non accatastati.

Questa normativa prevede la revisione annuale dei coefficienti necessari per determinare il valore di tali unità immobiliari, fondamentale per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme Marine (IMPI).

Quali sono le principali modifiche e come influiranno su imprese e proprietari di immobili? Scopriamolo insieme.

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Dettagli del decreto e categorie interessate

Il Decreto 8 marzo 2024 del Mef contiene l’indice di rivalutazione per il 2024, includendo anche quelli degli anni precedenti. Questa misura riguarda specificamente i fabbricati classificabili nella categoria D non accatastati, ovvero quelli non iscritti al Catasto e posseduti interamente da imprese.

Tali immobili devono essere distintamente contabilizzati, come richiesto dalla normativa vigente.

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Secondo quanto chiarito dal Fisco, il valore degli immobili della categoria D non accatastati, che rappresenta la base imponibile per l’IMU e l’IMPI, viene determinato applicando i coefficienti aggiornati all’ammontare risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.

Questa procedura è stabilita dall’articolo 1, commi 746 e 782, della legge n. 160/2019.

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Coefficienti di Rivalutazione per il 2024

Il decreto quindi stabilisce nuovi coefficienti di rivalutazione, che devono essere applicati per calcolare il valore dei fabbricati della categoria D non accatastati. I coefficienti tengono conto dei dati Istat relativi all’andamento del costo di costruzione di un capannone, assicurando una valutazione accurata e aggiornata.

Per l’anno 2024, il coefficiente è fissato a 1,02. Di seguito i coefficienti per gli anni precedenti:

  • 2023: Coefficiente 1,04
  • 2022: Coefficiente 1,17
  • 2021: Coefficiente 1,21
  • 2020: Coefficiente 1,22
  • 2019: Coefficiente 1,22
  • 2018: Coefficiente 1,24
  • 2017: Coefficiente 1,25
  • 2016: Coefficiente 1,25
  • 2015: Coefficiente 1,26
  • 2014: Coefficiente 1,26
  • 2013: Coefficiente 1,26
  • 2012: Coefficiente 1,29
  • 2011: Coefficiente 1,33
  • 2010: Coefficiente 1,35
  • 2009: Coefficiente 1,36
  • 2008: Coefficiente 1,42
  • 2007: Coefficiente 1,47
  • 2006: Coefficiente 1,51
  • 2005: Coefficiente 1,55
  • 2004: Coefficiente 1,64
  • 2003: Coefficiente 1,70
  • 2002: Coefficiente 1,76
  • 2001: Coefficiente 1,80
  • 2000: Coefficiente 1,86
  • 1999: Coefficiente 1,89
  • 1998: Coefficiente 1,92
  • 1997: Coefficiente 1,96
  • 1996: Coefficiente 2,03
  • 1995: Coefficiente 2,09
  • 1994: Coefficiente 2,15
  • 1993: Coefficiente 2,20
  • 1992: Coefficiente 2,22
  • 1991: Coefficiente 2,26
  • 1990: Coefficiente 2,37
  • 1989: Coefficiente 2,47
  • 1988: Coefficiente 2,58
  • 1987: Coefficiente 2,80
  • 1986: Coefficiente 3,01
  • 1985: Coefficiente 3,23
  • 1984: Coefficiente 3,44
  • 1983: Coefficiente 3,66
  • 1982: Coefficiente 3,87

Questi coefficienti, che variano fino al 1982, devono essere utilizzati per una corretta determinazione del valore imponibile degli immobili non accatastati, come richiesto dalla normativa vigente.